Frequently Asked Questions(FAQ): Formazione Continua del Revisore Legale
Domanda n.1
In cosa consiste l’obbligo di formazione continua?
Risposta
La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali. Ogni anno il revisore deve acquisire 20 crediti formativi, in ragione di 60 crediti nel triennio. Le materie e gli argomenti oggetto dei corsi devono essere corrispondenti a una o più delle materie o degli argomenti di cui al programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze.
Almeno metà del programma di aggiornamento, in ragione di 10 crediti annuali, riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l’indipendenza e la tecnica professionale della revisione.
Domanda n.2
Quale rapporto credito - ora è considerato valido ai fini dell’erogazione della formazione? È possibile approssimare le frazioni di ora per ottenere un credito?
Risposta
Vale la regola secondo cui un’ora di partecipazione equivale a un credito.
È esclusa la possibilità di comunicare una frazione di credito (per esempio: 0,5 crediti). In caso di eventi la cui durata non fosse un numero intero di ore (per esempio, 3 ore e 30 minuti), l’ente formatore valuterà se arrotondare il credito maturato per eccesso o per difetto, nei limiti della ragionevolezza e della correttezza (per esempio, è esclusa la possibilità di riconoscere 8 crediti per un corso di 7 ore diviso in due parti di 3 ore e trenta minuti, attribuendo a ciascuna parte 4 crediti). .
Domanda n.3
Come può essere assolto l’obbligo di formazione?
Risposta
I revisori possono fruire della formazione rivolgendosi a tre diverse categoria di soggetti: 1) gli enti accreditati dal Ministero dell’economia e delle finanze; 2) lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze; 3) gli Ordini professionali, se il revisore è un professionista iscritto a un albo, oppure la società di revisione della quale il revisore sia collaboratore o responsabile della revisione, in ragione della possibilità di riconoscere la formazione organizzata da tali soggetti stessi.
Domanda n.4
Entro quale termine annuo il revisore iscritto al Registro deve acquisire i 20 crediti formativi?
Risposta
La maturazione dei crediti deve essere completata nell’ambito del periodo formativo, che si articola in tre anni. Tenuto conto che la legge prevede 20 crediti per anno, in ragione di 60 per il triennio, occorre acquisire i 20 crediti stessi nell’anno di riferimento. Tuttavia, tenuto conto che l’attività di formazione continua è stata avviata nel corso del 2017, con circolare RGS n. 28/2017 è stato comunicato che, eccezionalmente, è possibile assolvere all’obbligo formativo relativo allo stesso 2017 entro il 31 dicembre 2018. Restano fermi gli obblighi relativi all’anno 2018.
Domanda n.5
Che cosa comporta il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione continua?
Risposta
L’articolo 24 del decreto legislativo n. 39/2010 include il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione o aggiornamento professionale tra le fattispecie sanzionabili.
Domanda n.6
Dove si può trovare un elenco degli enti accreditati (società, enti pubblici o privati, istituti ed ordini) per l’erogazione dei corsi valevoli ai fini della formazione continua dei revisori legali?
Risposta
Come indicato dalla Circolare RGS n. 26 del 6 luglio 2017 (Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro), l’elenco delle società e degli enti accreditati alla formazione è stato pubblicato nell’apposita sezione dedicata sul sito istituzionale della revisione legale. Poiché non sono previsti termini entro i quali inoltrare al Ministero le istanze di accreditamento, tale elenco è aggiornato in funzione dei nuovi accreditamenti.
Domanda n.7
Come posso accedere ai corsi a distanza del Ministero dell’economia e delle finanze per la formazione continua dei revisori legali?
Risposta
Il Ministero ha predisposto una piattaforma digitale per l’erogazione di corsi a distanza, riguardanti i principali tra i temi inclusi nel programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 37343/2017 (pubblicata sul sito della revisione legale). Tali corsi sono aperti a tutti gli iscritti al registro e hanno la finalità di consentire un agevole accesso ai temi essenziali allo svolgimento degli incarichi di revisione. La piattaforma per la formazione a distanza è accessibile, tramite l'Area riservata di questo portale, in modo gratuito per tutti gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.
Domanda n.8
I corsi di formazione frequentati dai professionisti presso gli Ordini professionali di appartenenza (es. Ordine dei Dottori Commercialisti) sono riconosciuti ai fini della formazione continua dei revisori legali?
Risposta
Si. Infatti, l’art. 5 del D.lgs. n. 39/2010 prevede al comma 10 che la formazione acquisita dagli iscritti al Registro presso gli Albi professionali di appartenenza sia riconosciuta equivalente, purché sia conforme al programma di aggiornamento professionale adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 37343 del 7/3/2017, consultabile sul sito istituzionale della revisione legale.
Sono validi anche i corsi frequentati presso altri Ordini territoriali.
Le comunicazioni al registro sono a carico dell’Ordine e non del professionista.
Domanda n.9
I corsi di formazione frequentati presso gli Ordini professionali da revisori non iscritti agli Ordini stessi sono validi ai fini della formazione continua dei revisori legali?
Risposta
La possibilità per i revisori legali non iscritti a un Ordine professionale di maturare i crediti necessari all’assolvimento degli obblighi formativi è condizionata all’accreditamento dell’Ordine presso il Ministero.
Domanda n.10
L’offerta formativa che le società di revisione organizzano al proprio interno, per essere riconosciuta, deve necessariamente coprire almeno i 10 crediti formativi delle materie caratterizzanti? Deve necessariamente riguardare i 20 crediti annuali complessivi?
Risposta
Non sono previsti particolari vincoli ai fini della validità di una determinata offerta formativa, se non quelli della corrispondenza con uno o più temi del programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze. Una società di revisione può pertanto organizzare al proprio interno anche un solo corso, in una materia caratterizzante o anche non caratterizzante.
Ciò non esime il dipendente o il responsabile della revisione presso una determinata società di revisione ad assolvere il proprio obbligo formativo maturando tutti i 20 crediti richiesti per ogni anno.
Domanda n.11
Il revisore iscritto nella sezione B del Registro (ex inattivo) è tenuto all’obbligo di formazione continua?
Risposta
Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010, l’obbligo della formazione riguarda tutti gli iscritti al registro, a prescindere dalla titolarità di incarichi di revisione legale e inclusi, quindi, coloro che sono collocati nella Sezione B del Registro.
Domanda n.12
Il revisore iscritto alla sezione B (ex inattivo) deve preventivamente aver svolto la formazione prima di assumere un nuovo incarico?
Risposta
No. La Legge dispone che tutti gli iscritti al Registro sono tenuti al rispetto dell’obbligo di formazione continua. In ragione dell’estensione di tale obbligo a tutti gli iscritti al registro, viene meno la necessità di svolgere preventivamente un apposito corso prima dell’accettazione di un incarico.
Domanda n.13
In merito all’obbligo di formazione continua dei revisori legali, sono previsti esoneri per maternità, infermità, età, o per aver impartito docenze nelle materie oggetto della formazione?
Risposta
No, non sono previsti esoneri. L’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 non prevede esoneri all’obbligo formativo nei casi di infermità, maternità, età, o per aver impartito docenze nelle materie oggetto della formazione. Sono esentati dall’obbligo formativo i soltanto revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lett. e) e dell’art. 24-bis del decreto legislativo n. 39/2010, relativamente al periodo della sospensione.
Domanda n.14
Il revisore che desidera cancellarsi volontariamente dal registro della revisione legale è obbligato a seguire la formazione nell’anno della cancellazione?
Risposta
No. Sebbene l’esclusione dell’obbligo formativo nell’anno della cancellazione volontaria non sia espressamente prevista dalle disposizioni vigenti, si ritiene l’esclusione stessa rispondente alle finalità della disciplina. Infatti, sarebbe privo di senso assoggettare un revisore, che, cancellandosi dal registro, non potrà svolgere incarichi di revisione legale, agli obblighi di formazione nelle relative materie.
Domanda n.15
Nel caso in cui il revisore decidesse di cancellarsi dal registro perché, non essendo titolare di incarichi di revisione legale, non può o non intende seguire corsi di formazione , può successivamente reiscriversi?
Risposta
Nei casi di cancellazione volontaria (che è prevista, ovviamente, soltanto in relazione alla scelta di non frequentare corsi di formazione) il revisore legale può' presentare una nuova istanza di iscrizione al registro, se in possesso dei requisiti per l’iscrizione, senza ulteriori esami. Occorre tenere presente, tuttavia, che nel regime antecedente al decreto legislativo n. 39/2010, i requisiti per l’iscrizione al registro potevano non coincidere interamente con quelli previsti dalla normativa vigente. In particolare, in tale previgente regime, non era necessario essere in possesso di diploma di laurea. Si suggerisce pertanto, prima di procedere alla cancellazione volontaria, di accertare sempre, eventualmente rivolgendosi al registro, l’effettiva possibilità di reiscriversi.
Domanda n.16
Da quando decorre l’obbligo formativo per un revisore che si è iscritto al registro?
Risposta
Per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell’anno, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.
Domanda n.17
A quali comunicazioni nei riguardi del registro è tenuto il revisore al fine di aggiornare la sua posizione in merito all’assolvimento degli obblighi della formazione?
Risposta
Il revisore che ha adempiuto all’obbligo formativo non è tenuto a nessuna comunicazione al registro. L’aggiornamento del registro infatti è a carico dell’ente che ha organizzato la formazione, sia esso un ordine professionale o un ente pubblico o privato che è stato accreditato.
Domanda n.18
Sono validi i corsi in materia di revisione degli enti locali?
Risposta
Con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 183112 dell’11 ottobre 2017, il programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze è stato aggiornato, includendovi anche i corsi in materia di revisione degli enti locali. Detto aggiornamento è stato ritenuto opportuno al fine di non aggravare eccessivamente gli oneri relativi alla formazione. Alla luce dell’aggiornamento del programma, infatti, i revisori legali potranno maturare i crediti necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo anche frequentando i corsi organizzati per i revisori iscritti all’elenco dei revisori degli enti locali. È appena il caso di evidenziare che tali materie non sono caratterizzanti (e quindi possono consentire di maturare al massimo dieci crediti). Inoltre, sono validi anche i corsi organizzati e frequentati anteriormente all’11 ottobre 2017, data di adozione della determina di aggiornamento.
Domanda n.19
Sono assoggettati agli obblighi della formazione anche i professionisti collocati in elenchi speciali degli Albi di appartenenza?
Risposta
Sì, sono altresì assoggettati agli obblighi di formazione anche quei professionisti collocati in elenchi speciali per incompatibilità con l’esercizio della professione o in altre situazioni che prevedessero l’esonero, per qualsiasi ragione, dagli obblighi previsti per l’iscrizione all’Albo.
Domanda n.20
Secondo quanto affermato nella circolare RGS n. 26/2017, due corsi che riguardano lo stesso principio professionale di revisione (esempio: ISA Italia 720 B) sembrano essere considerati un identico corso. Potrebbero però essere validi corsi che trattano aspetti diversi dello stesso principio, oppure corsi che riguardano approfondimenti o aggiornamenti riferiti sempre al medesimo principio?
Risposta
Nella circolare RGS n. 26/2017 si afferma che non è ammessa la maturazione di crediti formativi in relazione a corsi riguardanti materie, temi o argomenti che hanno già costituito oggetto degli altri corsi in anni precedenti. La precisazione intende impedire che un revisore frequenti due o più volte lo stesso identico corso, ciò che non sarebbe evidentemente utile per la maturazione professionale. A titolo di esempio, poi, si fa riferimento a due corsi che riguardano lo stesso principio. È evidente che la circolare intende riferirsi, in tale esempio, a due corsi identici. Se i corsi si riferiscono ad aspetti diversi di uno stesso principio professionale, oppure perseguono ulteriori gradi di approfondimento, oppure sono tenuti da docenti diversi con titoli diversi, detti corsi non sono un identico corso. In tutti questi casi, si presume che il professionista avrebbe l’opportunità di apprendere nozioni, concetti e interpretazioni diverse da quelle apprese o rese disponibili in corsi precedentemente frequentati sulla stessa tematica.
Quanto chiarito in relazione all’esempio del principio professionale vale per qualsiasi altro argomento elencato nel programma annuale del Ministero. È compito degli enti accreditati e degli Ordini professionali denominare i singoli corsi in modo da rendere immediatamente chiaro che trattasi di approfondimenti oppure che un corso tiene conto degli aggiornamenti intervenuti nella normativa o nei principi professionali.
Domanda n.21
Il revisore che essendo dottore commercialista o esperto contabile assolve l’obbligo formativo accedendo ai moduli disponibili sulla piattaforma digitale per la formazione a distanza del Ministero dell’economia e delle finanze adempie in tal modo anche agli obblighi della formazione professionale continua prevista dall’Ordine di appartenenza? Se sì, come sono comunicati i crediti all’Ordine stesso?
Risposta
La validità dei crediti maturati nell’ambito degli obblighi formativi dei revisori legali anche ai fini della formazione professionale continua dipende dal Consiglio nazionale e dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e non dal Ministero dell’economia e delle finanza. In ogni caso, ci risulta l’intenzione dei suddetti enti di considerare validi anche ai fini della formazione professionale continua i crediti maturati mediante l’accesso ai moduli formativi disponibili sulla piattaforma digitale della formazione a distanza di questo Ministero. È in corso di stipulazione, infatti, una convenzione concernente le modalità di trasmissione dei crediti in tal modo maturati, senza richiesta di alcun adempimento da parte del singolo professionista, da parte del registro dei revisori legali al Consiglio nazionale.
Domanda n.22
Ai sensi del comma 10 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, quali soggetti possono beneficiare del regime del riconoscimento previsto a favore delle società iscritte al registro della revisione legale?
Risposta
Il comma 10 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010 ammette, per quanto concerne l’ambito societario, due tipologie di soggetti destinatari del riconoscimento: i) i responsabili della revisione; ii) coloro che collaborano alla revisione. I responsabili della revisione sono definiti sulla base sia dell’articolo 1, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 39/2010, che dei principi professionali di revisione (Glossario dei principi ISA Italia, ISQC1, ISA Italia 220), secondo cui i responsabili della revisione sono i responsabili dell’incarico, ovvero coloro che firmano la relazione di revisione. Coloro che collaborano alla revisione sono in primo luogo soci e dipendenti. In generale, il rapporto di collaborazione presuppone un contratto individuale tra la società che organizza la formazione e il revisore. Si prescinde da un contratto con il singolo revisore se è in essere un accordo tra la società che eroga la formazione e altra società della rete per lo svolgimento di incarichi di revisione legale. In conclusione, beneficia del riconoscimento il personale professionale, formato da tutti coloro che pongono in essere le procedure necessarie allo svolgimento dell’incarico. Nell’ambito del personale professionale, si considerano collaboratori anche gli esperti esterni, in quanto collaborano all’incarico della società iscritta al registro.
Domanda n.23
Può il revisore che presta la propria opera a favore non della società che eroga la formazione interna ma di altra società appositamente costituita al fine di rispettare il soppresso principio dell’esclusività dell’oggetto sociale previsto dall’abrogato articolo 8, comma 2, n. 1) del decreto del presidente della Repubblica n. 136/1975 beneficiare del riconoscimento?
Risposta
Colui che collabora a un incarico di revisione ma dipende da una società diversa dalla società di revisione legale che è titolare dell’incarico e che eroga al proprio interno la formazione, beneficia del riconoscimento se la società dalla quale dipende è sorta, in seguito a scissione, in ragione della necessità di consentire il rispetto del soppresso principio di esclusività dell’oggetto sociale, previsto dall’abrogato articolo 8, comma 2, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica n. 136/1975. La mancata considerazione di tali situazioni, infatti, comporterebbe una disparità di trattamento tra soggetti che prestano il medesimo tipo di collaborazione secondo le vicende attraversate dalla società erogatrice della formazione. Si precisa che tuttavia deve sussistere un rapporto contrattuale tra la società che è titolare dell’incarico e che eroga al proprio interno la formazione e la società dal quale dipende il revisore oppure il revisore stesso. Quest’ultimo, inoltre, deve prendere effettivamente parte alla formazione della società iscritta al registro.
Domanda n.24
Beneficiano del principio del riconoscimento coloro che partecipano a corsi di formazione che non siano erogati direttamente dalle società iscritte al registro ma da enti terzi cui l’organizzazione della formazione sia conferita dalla società di revisione?
Risposta
Coloro che partecipano a corsi di formazione che non siano erogati direttamente dalle società iscritte al registro ma da enti terzi cui l’organizzazione della formazione sia conferita dalla società di revisione beneficiano del riconoscimento previsto dalla legge. Gli enti terzi devono ovviamente rispondere ai criteri di rigore e di qualità indicati nelle circolari di questo Ministero in materia. È ammesso che detti enti abbiano sede all’estero e nazionalità estera; tuttavia, la responsabilità della formazione fa comunque capo alle società iscritte al registro e la partecipazione del revisore ai corsi dell’ente terzo non deve risultare da autonome scelte del revisore interessato ma deve essere riconducibile in modo inequivoco alle politiche del personale della società di revisione.
Domanda n.25
Si tiene conto per i revisori iscritti al registro dell’attività di docenza svolta all’interno delle società di revisione ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo?
Risposta
I docenti iscritti al registro maturano i crediti relativi ai corsi tenuti, che sono trasmessi al registro, a cura della società di revisione interessata, contestualmente e con le stesse modalità indicate per i partecipanti ai corsi. Tenuto conto che si tratta di formazione interna alle società di revisione, è appena il caso di evidenziare che i docenti maturano i crediti nelle modalità appena descritte in quanto siano anche responsabili di incarichi o collaboratori della società di revisione.
Domanda n.26
I revisori appartenenti alla rete della società di revisione che eroga la formazione al proprio interno beneficiano del riconoscimento di cui all’articolo 5, comma 10, del decreto legislativo n. 39 del 2010?
Risposta
I revisori appartenenti alla rete della società di revisione che eroga la formazione al proprio interno non beneficiano del principio del riconoscimento di cui all’articolo 5, comma 10, del decreto legislativo n. 39 del 2010, in ragione esclusivamente di tale appartenenza alla rete. Non sussisterebbe, infatti, anche qualora gli interessati partecipassero ai corsi organizzati dalla società, il requisito del rapporto di collaborazione, espressamente previsto dalla legge. In particolare, la definizione di rete di cui all’articolo 1, lett. l), del decreto legislativo n. 39/2010 costituisce il presupposto per riconoscere i conflitti di interesse, le incompatibilità e le possibili minacce all’indipendenza, prescindendo dalla preoccupazione di attenersi strettamente a rapporti organizzativi o a vincoli contrattuali, i quali invece devono necessariamente sussistere affinché si possa parlare di collaborazione.
Domanda n.27
I revisori che si trovano in posizione di distacco (c.d. staff secondment) presso altra società della rete e prestano in tale ambito i propri servizi lavorativi, solitamente all’estero, che sono retribuiti non dalla società che eroga la formazione, nel cui libro matricole tuttavia continuano a essere iscritti, ma dalla società presso la quale sono distaccati, beneficiano del riconoscimento di cui all’articolo 5, comma 10, del decreto legislativo n. 39 del 2010?
Risposta
Coloro che si trovano in posizione di distacco presso altre società della rete, prestano in tale ambito i propri servizi lavorativi, solitamente risiedendo all’estero, e non sono retribuiti dalla società erogatrice della formazione, nel cui libro matricole restano iscritti (c.d. staff secondment) non beneficiano del riconoscimento di cui all’articolo 5, comma 10, del decreto legislativo nl 39 del 2010. Ciò anche se il distacco sia stato disposto o concesso nell’interesse della società di provenienza. Infatti, in questi casi manca il presupposto essenziale al riconoscimento, ovvero la collaborazione con la società che eroga la formazione, nonché, verosimilmente, quello della effettiva partecipazione alla formazione organizzata dalla società di provenienza.
Domanda n.28
Entro quale termine le società di revisione che organizzano la formazione al proprio interno devono trasmettere al registro i dati riguardanti i crediti maturati da parte dei revisori che vi partecipano?
Risposta
Anche le società di revisione che organizzano corsi di formazione al proprio interno, validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo che discende dall'iscrizione al registro, sono tenute alla comunicazione dei crediti, necessaria all'aggiornamento delle posizioni dei singoli revisori, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale si è tenuta la formazione. Per quanto riguarda il 2017, poi, la circolare n. 28/2017 ha chiarito che il revisore ha tempo di provvedere alla formazione obbligatoria fino al 31 dicembre 2018. In questo caso, le relative comunicazioni al registro dovranno essere effettuate entro il 31 marzo 2019. Il differimento del termine entro il quale provvedere alla formazione vale per la generalità dei revisori legali iscritti al registro e, pertanto, tutti gli enti formatori, incluse le società di revisione che organizzano la formazione al proprio interno, possono attendere fino al 31 marzo 2019 per le comunicazioni. E' appena il caso di evidenziare che le società di revisione, come del resto gli altri enti formatori, possono comunque anticipare le comunicazioni stesse già nel corso del 2018.