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Alle società e agli enti, pubblici o privati, che intendano presentare istanza di accreditamento al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – si richiama l’attenzione sui requisiti previsti, a tal fine, dall’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 39 del 2010:
a) numero di dipendenti adeguato a garantire, tenendo conto della struttura organizzativa, della articolazione territoriale e della esperienza professionale, la qualità della formazione offerta;
b) comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della formazione professionale di studenti universitari, professionisti nell'ambito giuridico-economico e contabile, dirigenti e funzionari pubblici, nelle materie di cui all'articolo 4;
c) impiego, nell'attività di formazione, di docenti con una comprovata esperienza professionale nell'ambito delle materie di cui all'articolo 4;
d) organizzazione ispirata a criteri di economicità della prestazione.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è la dott.ssa Silvia Gennari, funzionario dell’Ufficio XV dell’Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del MEF (silvia.gennari@mef.gov.it).
Modalità di accreditamento
È disponibile un apposito modello di istanza di accreditamento, scaricabile ai fini della relativa trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – mediante posta elettronica certificata all’indirizzo accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it. L’istanza dovrà essere corredata dalla documentazione e dalla modulistica dettagliatamente indicate nella circolare n. 12 del 15 marzo 2024.
Poiché la normativa vigente non prevede termini specifici per la presentazione delle istanze di accreditamento con riferimento ai singoli periodi annuali di formazione, le stesse possono essere inoltrate in qualunque momento dell’anno formativo. Conseguentemente, l’elenco dei soggetti accreditati è soggetto ad aggiornamento continuo. Resta tuttavia ferma l’esigenza che le istanze siano presentate in tempi compatibili con la concreta possibilità di organizzare e svolgere i corsi entro la conclusione dell’anno formativo di riferimento.
Si informa, altresì, che gli uffici competenti del Ministero dell’economia e delle finanze sospendono l’attività di valutazione delle istanze di accreditamento nei periodi 1–31 agosto e 1–31 dicembre.
L’elenco degli enti accreditati, recante la denominazione e il relativo sito internet, è pubblicato sul presente sito istituzionale.
Comunicazioni al Registro da parte degli enti accreditati
Le comunicazioni relative ai crediti formativi maturati da ciascun iscritto che abbia partecipato ai corsi organizzati dagli enti accreditati sono poste esclusivamente a carico dell’ente formatore accreditato, il quale è responsabile della correttezza e della tempestività delle relative trasmissioni ai fini dell’aggiornamento del Registro. I crediti formativi maturati da ciascun partecipante dovranno essere comunicati mediante file in formato CSV, secondo il modello allegato alla circolare n. 12 del 15 marzo 2024, e trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificata accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Circolari di riferimento e modulistica
Circolare RGS del 15 marzo 2024, n. 12
Circolare del 12 novembre 2024, n. 37 (formato PDF - dimensioni 360 KB)
Allegato 1 - (Formato Pdf)
MODULI DI ACCREDITAMENTO 2026 - (Formato Zip)
L'elenco degli enti accreditati