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La presente sezione fornisce indicazioni riguardanti il rilascio da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dei seguenti attestati/riconoscimenti:
a) Attestato di iscrizione nel Registro dei revisori legali
Il revisore legale o la società di revisione legale possono, in qualsiasi momento, richiedere l’attestato di iscrizione nel Registro dei revisori legali (Mod. RL-AT-ARa). Per poter richiedere l’attestato di iscrizione è necessario accedere nell’apposita sezione “Attestati” dell’Area Riservata. L’attestato di iscrizione, firmato digitalmente, sarà reso disponibile all’interno della stessa area dopo 24 ore dalla richiesta. Nell’Area Riservata sarà, inoltre, sempre fruibile, in formato pdf, l’ultimo attestato richiesto.
b) Riconoscimento di iscrizione trentennale
In occasione del trentesimo anniversario della pubblicazione del primo elenco di soggetti iscritti al Registro dei revisori legali nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 bis del 21 aprile 1995, il Ministero dell’economia e delle finanze ha inteso avviare la trasmissione, esclusivamente in formato digitale, di un attestato dal carattere simbolico (Mod. RL-AT30) destinato ai revisori legali iscritti che hanno maturato trent’anni di iscrizione continuativa nel suddetto Registro.
A decorrere da tale ricorrenza, la trasmissione interesserà, salvo nuova disposizione, gli iscritti che raggiungeranno nel corso degli anni il medesimo requisito di iscrizione trentennale continuativa. Il riconoscimento sarà trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dall’iscritto nell’apposito campo del box “Recapiti” all’interno della sezione “Contenuto informativo” dell’Area Riservata del Portale istituzionale della revisione legale. Il documento sarà, altresì, reso disponibile per il download in formato PDF nella sezione “Comunicazioni” della medesima Area Riservata.
Il riconoscimento in oggetto ha un valore esclusivamente simbolico, non produce effetti giuridici e non è in alcun modo equiparabile all’Attestato di iscrizione (di cui alla lettera a), né può considerarsi sostitutivo dello stesso. Il documento non può essere richiesto dall’iscritto ma verrà inviato d’ufficio a cura dell’Amministrazione dopo il compimento del trentesimo anno di iscrizione continuativa, con tempistiche variabili. Non saranno pertanto accolte istanze finalizzate all’ottenimento del menzionato riconoscimento o a verificarne lo stato della sua trasmissione.