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L’articolo 16, comma 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, integra l’obbligo comunicativo da parte degli iscritti al registro dell’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente previsto dall’articolo 7, comma 1 lettera d-bis) del D.lgs. 39/2010 e finalizzato a potenziare e rendere effettivo l’uso di strumenti di notificazione telematica, di comunicazione ed interscambio digitale con il Mef.
La comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata costituisce un’ informazione necessaria da inserire in sede di richiesta di iscrizione al registro dei revisori e il suo funzionamento deve essere costantemente monitorato da parte degli iscritti al fine di consentire all’amministrazione di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni agli iscritti[1].
La comunicazione della PEC costituisce un’utilità non solamente ai fini dell’interscambio comunicativo riferito all’attività riservate agli iscritti al registro ma viene diffusa e resa disponibile a tutte le PP.AA dal momento che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6- quater comma 2 del D.gls. 82/2005 – CAD, anche gli indirizzi PEC dei revisori legali presenti nel Registro e comunicati dal MEF ad INI-PEC confluiscono su INAD – Indice nazionale dei domicili digitali - in qualità di domicili digitali di persone fisiche e, come tali, sono destinati alle comunicazioni aventi valore legale con la pubblica amministrazione.
Resta salva la possibilità da parte del revisore legale presente in INI-PEC di poter modificare il proprio domicilio presente in INAD accendendo al sito avvalendosi delle funzioni presenti all'interno del portale https://domiciliodigitale.gov.it.
Si ricorda infine che il mancato inserimento/aggiornamento dell’indirizzo PEC è soggetto a sanzioni espressamente previste dall’art. 24 del D.lgs. 39/2010 e disciplinate nello specifico dall’articolo 13 del DM 135/2021 (sanzioni amministrative pecuniare da cinquanta euro a duemilacinquecento euro).
[1] verificare la presenza di un messaggio di alert “Non valida, Errore generico, Rilevata PEO […]” accanto al campo destinato alla comunicazione del proprio indirizzo di PEC nel menu “Recapiti” del box “Dati anagrafici”, all’interno della sezione “Contenuto informativo” della propria Area Riservata)