ART. 1, COMMA 19, D.L. 31 OTTOBRE 2013, N. 126

Tue Nov 05 12:39:00 CET 2013

Il Decreto Legge 31 Ottobre 2013, n. 126, pubblicato nella G.U. n. 256 del 31 ottobre 2013, ha introdotto in via transitoria, nelle more dell’emanazione del regolamento che disciplina l’esame di abilitazione professionale per i revisori legali di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 39 del 2010, una disposizione in materia di iscrizione al Registro dei revisori legali. L’articolo 1, comma 19, dispone che “Al fine di consentire l’accesso all’esercizio dell’attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell’istanza il possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 giungo 2012, n. 145, l’ammissione all’esame per l’iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli art. 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative.

Le istruttorie in corso per le quali il Ministero non ha ancora emanato alcun provvedimento positivo o negativo saranno definite tenuto conto della nuova disposizione di legge, mentre i procedimenti già chiusi con un provvedimento di diniego per carenza dell’esame di idoneità potranno essere valutati alla luce della citata disposizione previa istanza scritta, senza oneri a carico del richiedente, a condizione che sussistano preventivamente tutti i requisiti previsti dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, in materia di titoli di studio, onorabilità e compiuto tirocinio triennale.