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La formazione professionale obbligatoria continua a carico dei revisori legali dei conti è stata introdotta dalla direttiva 2006/43/CE, recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. In particolare, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010, come modificato dall’articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, disciplina le modalità di svolgimento della formazione. La formazione continua è finalizzata a garantire e accrescere la preparazione e l’aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti, assicurando di conseguenza che gli incarichi di revisione siano svolti in conformità ad adeguati parametri qualitativi. Tale obiettivo è peraltro coerente con il disegno del legislatore europeo che ha concepito l’attività di revisione legale quale fondamentale strumento di garanzia della corretta ed efficace informativa sui bilanci
OBBLIGO FORMATIVO TRIENNIO 2023-2025
Il revisore iscritto al registro deve maturare ogni anno almeno venti crediti formativi, di cui almeno dieci nelle materie caratterizzanti la revisione legale (gestione del rischio e controllo interno, principi di revisione nazionali e internazionali, disciplina della revisione legale, deontologia professionale e indipendenza, tecnica professionale della revisione legale), per un totale minimo di sessanta crediti formativi nel triennio.
I revisori abilitati al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità devono acquisire almeno venticinque crediti formativi ogni anno solare a decorrere dall’anno successivo all’abilitazione, di cui almeno dieci caratterizzanti la revisione legale e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilità.
CHI E' TENUTO ALLA FORMAZIONE CONTINUA
Tutti gli iscritti al registro dei revisori legali sono assoggettati all’obbligo formativo in ragione dell’iscrizione senza che rilevi la titolarità di incarichi, l’età anagrafica o di iscrizione o qualsiasi condizione dell’iscritto. Non sono previste deroghe, esenzioni o esoneri.
Sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo formativo anche i revisori legali iscritti nella sezione B del registro nonché i revisori sospesi per morosità ai sensi dell’articolo 24-ter del D.lgs. 39/2010.
Non sono soggetti all’assolvimento dell’obbligo formativo i revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. e), e dell’art. 24-bis del decreto legislativo n. 39/2010 a decorrere dalla data del provvedimento di sospensione. L’eventuale revoca della sospensione non esime gli interessati dall’assolvimento del debito formativo pregresso.
Per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell’anno l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.
I revisori che presentano istanza di cancellazione volontaria non sono tenuti alla formazione a decorrere dall’anno in cui presentano la relativa istanza (anche qualora il decreto di cancellazione fosse pubblicato in G.U. l’anno successivo)