Seguici su
Modalità di assolvimento della formazione
Le disposizioni legislative prevedono che gli obblighi della formazione professionale obbligatoria continua a capo dei revisori possono essere assolti attraverso tre canali:
In tutte e tre le ipotesi sopra richiamate, i programmi di formazione devono riguardare contenuti corrispondenti a uno o più argomenti o materie incluse nel programma di formazione emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze, che per l’anno 2026 è stato adottato con la Determina del Ragioniere generale dello Stato del 20 febbraio 2026, Prot. n. RR 18.
A) FORMAZIONE DIRETTA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Per il 2026, a partire dal mese di aprile , saranno accessibili agli iscritti al registro della revisione legale i corsi predisposti dal Ministero dell’economia e delle finanze ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo. La piattaforma per la formazione a distanza è accessibile, tramite l'Area riservata di questo portale, in modo gratuito per tutti gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.
B) ACCREDITAMENTO SOCIETÀ/ENTI
Alle società o agli enti pubblici o privati che intendessero presentare istanza di accreditamento al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – si rammentano i requisiti, a tal fine previsti, dall’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 39/2010:
a) numero di dipendenti adeguato;
b) esperienza triennale nella formazione professionale;
c) ricorso a docenti qualificati;
d) economicità dell’organizzazione dei corsi
Modalità di accreditamento
È disponibile un apposito modello di istanza di accreditamento, scaricabile ai fini della relativa trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – mediante posta elettronica certificata all’indirizzo accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it. L’istanza dovrà essere corredata dalla documentazione e dalla modulistica dettagliatamente indicate nella circolare n. 15 del 7 settembre 2026 .
Poiché la normativa vigente non prevede termini specifici per la presentazione delle istanze di accreditamento con riferimento ai singoli periodi annuali di formazione, le stesse possono essere inoltrate in qualunque momento dell’anno formativo. Conseguentemente, l’elenco dei soggetti accreditati è soggetto ad aggiornamento continuo. Resta tuttavia ferma l’esigenza che le istanze siano presentate in tempi compatibili con la concreta possibilità di organizzare e svolgere i corsi entro la conclusione dell’anno formativo di riferimento.
Si informa, altresì, che gli uffici competenti del Ministero dell’economia e delle finanze sospendono l’attività di valutazione delle istanze di accreditamento nei periodi 1–31 agosto e 1–31 dicembre.
L’elenco degli enti accreditati, recante la denominazione e il relativo sito internet, è pubblicato sul presente sito istituzionale.
Comunicazioni al Registro da parte degli enti accreditati
Le comunicazioni relative ai crediti formativi maturati da ciascun iscritto che abbia partecipato ai corsi organizzati dagli enti accreditati sono poste esclusivamente a carico dell’ente formatore accreditato, il quale è responsabile della correttezza e della tempestività delle relative trasmissioni ai fini dell’aggiornamento del Registro. I crediti formativi maturati da ciascun partecipante dovranno essere comunicati mediante file in formato CSV, da compilare secondo le istruzioni e il modello scaricabili dal presente sito istituzionale , e trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificata accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Circolari di riferimento e modulistica
Circolare RGS del 7 settembre 2026,n. 15 (formato PDF - dimensioni 749 KB)
MODULI DI ACCREDITAMENTO 2026 - (aggiornato a settembre 2026)- (Formato Zip)
L'elenco degli enti accreditati
C) FORMAZIONE EQUIVALENTE
Per quanto riguarda il riconoscimento della formazione cosiddetta equivalente, organizzata all’interno o per conto degli ordini professionali oppure dalle società di revisione per i rispettivi collaboratori e responsabili della revisione, il Ministero ha definito le modalità delle successive comunicazioni in merito ai crediti maturati al registro. Resta fermo che il riconoscimento della formazione così svolta è condizionata esclusivamente alla conformità alle materie e agli argomenti inclusi nel programma annuale del Ministero.