Modalità di assolvimento della formazione

Le disposizioni legislative prevedono che gli obblighi della formazione professionale obbligatoria continua a capo dei revisori possono essere assolti attraverso tre canali:

a) la formazione offerta dal Ministero dell’economia tramite piattaforme digitali accessibili per via telematica o in convenzione con altri soggetti;

b) la partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici o privati che, in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge, abbiano ottenuto l’accreditamento dal Ministero dell’economia e delle finanze;

c) il riconoscimento dei crediti acquisiti dai professionisti iscritti agli Ordini e della formazione organizzata all’interno delle società di revisione a favore di collaboratori e responsabili della revisione (c.d. formazione equivalente).

In tutte e tre le ipotesi sopra richiamate, i programmi di formazione devono riguardare contenuti corrispondenti a uno o più argomenti o materie incluse nel programma di formazione emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze, che per l’anno 2025 è stato adottato con la Determina del Ragioniere generale dello Stato  del 3 febbraio2025, Prot. n. RR  17.

A) FORMAZIONE DIRETTA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Per il 2025, a partire dal mese di maggio, saranno accessibili agli iscritti al registro della revisione legale i corsi predisposti dal Ministero dell’economia e delle finanze ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo. La piattaforma per la formazione a distanza è accessibile, tramite l'Area riservata di questo portale, in modo gratuito per tutti gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.


B) ACCREDITAMENTO SOCIETÀ/ENTI

Alle società o agli enti pubblici o privati che intendessero presentare istanza di accreditamento al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – si rammentano i requisiti, a tal fine previsti, dall’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 39/2010:

a) numero di dipendenti adeguato;

b) esperienza triennale nella formazione professionale;

c) ricorso a docenti qualificati;

d) economicità dell’organizzazione dei corsi


Modalità di accreditamento

È disponibile un apposito modello di istanza di accreditamento, scaricabile ai fini della relativa trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – mediante posta elettronica certificata all’indirizzo accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it. L’istanza dovrà essere corredata dalla documentazione e dalla modulistica dettagliatamente indicate nella circolare n. 12 del 15 marzo 2024.

Poiché la normativa vigente non prevede termini specifici per la presentazione delle istanze di accreditamento con riferimento ai singoli periodi annuali di formazione, le stesse possono essere inoltrate in qualunque momento dell’anno formativo. Conseguentemente, l’elenco dei soggetti accreditati è soggetto ad aggiornamento continuo. Resta tuttavia ferma l’esigenza che le istanze siano presentate in tempi compatibili con la concreta possibilità di organizzare e svolgere i corsi entro la conclusione dell’anno formativo di riferimento.

Si informa, altresì, che gli uffici competenti del Ministero dell’economia e delle finanze sospendono l’attività di valutazione delle istanze di accreditamento nei periodi 1–31 agosto e 1–31 dicembre.

L’elenco degli enti accreditati, recante la denominazione e il relativo sito internet, è pubblicato sul presente sito istituzionale.

Comunicazioni al Registro da parte degli enti accreditati

Le comunicazioni relative ai crediti formativi maturati da ciascun iscritto che abbia partecipato ai corsi organizzati dagli enti accreditati sono poste esclusivamente a carico dell’ente formatore accreditato, il quale è responsabile della correttezza e della tempestività delle relative trasmissioni ai fini dell’aggiornamento del Registro. I crediti formativi maturati da ciascun partecipante dovranno essere comunicati mediante file in formato CSV, secondo il modello allegato alla circolare n. 12 del 15 marzo 2024, e trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificata accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

 

Circolari di riferimento e modulistica

Circolare RGS del 15 marzo 2024, n. 12

Circolare del 12 novembre 2024, n. 37 (formato PDF - dimensioni 360 KB)

Allegato 1 - (Formato Pdf)

MODULI DI ACCREDITAMENTO 2026 - (Formato Zip)

L'elenco degli enti accreditati 


C) FORMAZIONE EQUIVALENTE

Per quanto riguarda il riconoscimento della formazione cosiddetta equivalente, organizzata all’interno o per conto degli ordini professionali oppure dalle società di revisione per i rispettivi collaboratori e responsabili della revisione, il Ministero ha definito le modalità delle successive comunicazioni in merito ai crediti maturati al registro. Resta fermo che il riconoscimento della formazione così svolta è condizionata esclusivamente alla conformità alle materie e agli argomenti inclusi nel programma annuale del Ministero.

Comunicazione crediti sostenibilità gruppo “D” programma annuale Mef

Per consentire, infine, la tempestiva verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi formativi richiesti per l’abilitazione ad attestatore della sostenibilità, le società e gli enti accreditati per l’erogazione della formazione continua, nonché gli Albi di appartenenza e le società di revisione per la formazione equivalente, saranno tenuti, nel periodo transitorio e fino ad almeno il 31 dicembre 2025, ad inviare con la massima sollecitudine le comunicazioni relative ai crediti acquisiti nelle materie di cui al Gruppo D) “Rendicontazione di sostenibilità” del Programma annuale  del Ministero dell’economia e delle finanze, all’atto del completamento da parte dei discenti delle attività formative.

La mancata comunicazione dei crediti formativi ovvero la non corretta indicazione del gruppo materia “D” da parte dei soggetti obbligati non consentirà al Mef di procedere all’abilitazione dei revisori interessati in possesso dei requisiti richiesti nei tempi indicati dalle disposizioni di riferimento.