Modalità di assolvimento della formazione

Le disposizioni legislative prevedono che gli obblighi della formazione professionale obbligatoria continua a capo dei revisori possono essere assolti attraverso tre canali:

a) la formazione offerta dal Ministero dell’economia tramite piattaforme digitali accessibili per via telematica o in convenzione con altri soggetti;

b) la partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici o privati che, in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge, abbiano ottenuto l’accreditamento dal Ministero dell’economia e delle finanze;

c) il riconoscimento dei crediti acquisiti dai professionisti iscritti agli Ordini e della formazione organizzata all’interno delle società di revisione a favore di collaboratori e responsabili della revisione (c.d. formazione equivalente).

In tutte e tre le ipotesi sopra richiamate, i programmi di formazione devono riguardare contenuti corrispondenti a uno o più argomenti o materie incluse nel programma di formazione emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze, che per l’anno 2025 è stato adottato con la Determina del Ragioniere generale dello Stato  del 3 febbraio2025, Prot. n. RR  17.

A) FORMAZIONE DIRETTA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Per il 2025, a partire dal mese di maggio, saranno accessibili agli iscritti al registro della revisione legale i corsi predisposti dal Ministero dell’economia e delle finanze ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo. La piattaforma per la formazione a distanza è accessibile, tramite l'Area riservata di questo portale, in modo gratuito per tutti gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

B) ACCREDITAMENTO SOCIETÀ/ENTI

Alle società o agli enti pubblici o privati che intendessero presentare istanza di accreditamento al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – si rammentano i requisiti, a tal fine previsti, dall’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 39/2010:

a) numero di dipendenti adeguato;

b) esperienza triennale nella formazione professionale;

c) ricorso a docenti qualificati;

d) economicità dell’organizzazione dei corsi


Modalità di accreditamento

Un apposito modello di istanza di accreditamento può essere scaricato ai fini dell’inoltro al Ministero dell’economia e delle finanze mediante posta elettronica certificata all’indirizzo accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it. L’istanza di accreditamento dovrà essere corredata dalla modulistica indicata nel dettaglio nella circolare n. 12 del 15/03/2024.

Non prevedendo la legge particolari termini di presentazione delle istanze di accreditamento in relazione a ciascun periodo annuale di formazione, le istanze possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno formativo e l’elenco dei soggetti accreditati è di conseguenza soggetto a un aggiornamento continuo. Tuttavia, si richiama l’attenzione degli enti candidati all’accreditamento sulla necessità che le relative istanze pervengano in tempi comunque compatibili con la realistica possibilità di tenere erogare i corsi entro la fine dell’anno formativo di riferimento.

Gli uffici competenti del Ministero dell’economia e delle finanze sospenderanno la valutazione delle istanze di accreditamento nei periodi 1-31 agosto e 1-31 dicembre.

L’elenco degli enti accreditati, contenente la denominazione e il sito internet, è pubblicato su questo sito

L'elenco degli enti accreditati

Il testo della circolare RGS del 15 marzo 2024, n. 12

Allegato 1 - (Formato Pdf)

Allegato 2 - (Formato Zip)

 

Comunicazioni al registro da parte degli enti accreditati

Le comunicazioni riguardanti i crediti maturati da ciascun iscritto che ha frequentato i corsi presso gli enti accreditati sono esclusivamente a carico dell’ente formatore accreditato che è responsabile della correttezza e puntualità della comunicazione e dell’aggiornamento del registro. I crediti formativi maturati da ciascun partecipante dovranno essere trasmessi mediante modello CSV all’indirizzo PEC accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

C) FORMAZIONE EQUIVALENTE

Per quanto riguarda il riconoscimento della formazione cosiddetta equivalente, organizzata all’interno o per conto degli ordini professionali oppure dalle società di revisione per i rispettivi collaboratori e responsabili della revisione, il Ministero ha definito le modalità delle successive comunicazioni in merito ai crediti maturati al registro. Resta fermo che il riconoscimento della formazione così svolta è condizionata esclusivamente alla conformità alle materie e agli argomenti inclusi nel programma annuale del Ministero.

Comunicazione crediti sostenibilità gruppo “D” programma annuale Mef

Per consentire, infine, la tempestiva verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi formativi richiesti per l’abilitazione ad attestatore della sostenibilità, le società e gli enti accreditati per l’erogazione della formazione continua, nonché gli Albi di appartenenza e le società di revisione per la formazione equivalente, saranno tenuti, nel periodo transitorio e fino ad almeno il 31 dicembre 2025, ad inviare con la massima sollecitudine le comunicazioni relative ai crediti acquisiti nelle materie di cui al Gruppo D) “Rendicontazione di sostenibilità” del Programma annuale  del Ministero dell’economia e delle finanze, all’atto del completamento da parte dei discenti delle attività formative.

La mancata comunicazione dei crediti formativi ovvero la non corretta indicazione del gruppo materia “D” da parte dei soggetti obbligati non consentirà al Mef di procedere all’abilitazione dei revisori interessati in possesso dei requisiti richiesti nei tempi indicati dalle disposizioni di riferimento.