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Il tirocinio può essere completato anche presso un “dominus” diverso da quello indicato dal tirocinante al momento dell'iscrizione. Il nuovo revisore legale, iscritto nella “Sezione A”, o la nuova società di revisione legale devono essere in grado di assicurare la formazione pratica.
Il tirocinante che intende proseguire il tirocinio presso altro revisore (o società di revisione legale), ne dà comunicazione entro 15 giorni, attraverso la compilazione del modulo on-line TR-10.
Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato senza la preventiva comunicazione, non viene riconosciuto ai fini del compimento del triennio di tirocinio.
Alla comunicazione devono essere allegati:
Nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione Europea, l'attestazione dell'effettivo svolgimento del tirocinio rilasciata dal revisore legale (o società di revisione legale) e dall'Autorità competente dello Stato membro ospitante. Detta attestazione, se non redatta in lingua italiana, deve essere accompagnata da una traduzione ufficiale e deve essere legalizzata o apostillata.
Invio della comunicazione
Il modulo compilato on line e salvato in locale, deve essere sottoscritto con firma digitale o con firma autografa.
La modulistica trasmessa non deve presentare correzioni o abrasioni manuali. Tutta la documentazione cartacea deve essere in ogni caso conservata, a cura dell’istante, ai fini di eventuali controlli successivi da parte dell’Amministrazione.
La trasmissione della comunicazione di completamento del tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione, completa dei relativi allegati, deve avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina.
Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.
Per accedere alla funzione è necessario essere in possesso delle credenziali SPID o CIE. In questo caso l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità.
Prima di procedere è consigliabile consultare il Tutorial e l'apposita Guida.
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