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Il tirocinio è sospeso automaticamente, ai sensi dell’articolo 11, commi 7 ed 8, del D.M. del 25 giugno 2012, n. 146, per:
Se il tirocinio è stato sospeso per mancato invio della relazione, il tirocinante, mediante la compilazione del modulo TR-11, potrà comunicare di volere riprendere il tirocinio, anche presso un revisore diverso da quello risultante dal Registro del tirocinio, iscritto nella "Sezione A" del Registro, o società di revisione legale, purché in grado di assicurare la formazione pratica, e trasmettere l’omessa relazione.
Il tirocinante nella relazione dovrà specificare, in modo analitico, gli atti ed i compiti alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato in relazione ad effettive attività di revisione legale, escludendo attività non pertinenti quali quelle connesse all’esercizio di altre attività professionali. Ai fini di una corretta indicazione di tutte le informazioni, che risultano essenziali per una piena comprensione delle attività di revisione legale alle quali il tirocinante ha in concreto assistito o collaborato, si può prendere visione delle informazione delle Linee guida per lo svolgimento del tirocinio e delle FAQ n.2 e FAQ n.4 presenti nella sezione ADEMPIMENTI DI UN TIROCINANTE ISCRITTO.
Il tirocinio riprenderà dalla data di presentazione della prevista relazione.
Se il tirocinio è stato sospeso perché il revisore presso il quale si svolge il periodo di pratica è iscritto nella "Sezione B" del Registro dei revisori legali, l’interessato potrà comunicare di voler riprendere il tirocinio compilando il modulo TR-11
Il tirocinio potrà proseguire presso lo stesso revisore, a condizione che sia nuovamente transitato nella "Sezione A" del Registro dei revisori legali, o al contrario potrà completarsi presso un altro revisore, iscritto sempre nella "Sezione A" del Registro, o società di revisione legale purché in grado di assicurare la formazione pratica. Nel primo caso il tirocinio riprenderà dalla data comunicata dal tirocinante ed attestata dal revisore, che potrà coincidere con la data di assunzione dell'incarico da parte del revisore e che gli consente il passaggio nella "Sezione A" (ma mai essere antecedente). Se, invece, il tirocinante intende completare il tirocinio presso un nuovo dominus, il tirocinio riprenderà dalla data di inizio del tirocinio attestata dal revisore stesso o dalla società di revisione legale.
Se il tirocinio è stato sospeso perché il revisore presso il quale si svolge il periodo di pratica è cancellato dal registro dei Revisori legali, il tirocinante potrà comunicare di voler riprendere il tirocinio presso un altro revisore, iscritto nella "Sezione A" del Registro, o società di revisione legale purché in grado di assicurare la formazione pratica, compilando il modulo TR-11 . Il tirocinio riprenderà dalla data di inizio del tirocinio attestata dal nuovo dominus.
Se il tirocinante non intende proseguire il tirocinio potrà presentare una domanda di cancellazione dal registro stesso (modulo TR-06).
I moduli, compilati on-line e salvati in locale devono essere sottoscritti con firma digitale o con firma autografa.
Invio della comunicazione di ripresa del tirocinio
La trasmissione della comunicazione di ripresa del tirocinio, completa dei relativi allegati, deve avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina. Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.
Per accedere alla funzione è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o, in alternativa, della CIE (Carta d'Identità Elettronica). In questo caso l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità.
Prima di procedere è consigliabile consultare il Tutorial e l'apposita Guida.
La modulistica trasmessa non deve presentare correzioni o abrasioni manuali. Tutta la documentazione cartacea deve essere in ogni caso conservata, a cura dell’istante, ai fini di eventuali controlli successivi da parte dell’Amministrazione.
Tutta la documentazione cartacea deve essere in ogni caso conservata, a cura dell’istante, ai fini di eventuali controlli successivi da parte dell’Amministrazione.