FAQ: Cancellazione Volontaria e d'Ufficio

Il revisore che NON ha in corso incarichi di revisione legale può chiedere di essere cancellato dal Registro dei revisori legali. Prima di procedere con la richiesta di cancellazione accertarsi che nella propria area riservata del Portale non risultino incarichi ancora attivi e nel caso procedere alla loro cessazione.

La richiesta di cancellazione del revisore dal Registro dei revisori legali può essere compilata direttamente sul web attraverso l’apposito modulo online RL-91 disponibile alla seguente pagina del Portale Cancellazione del revisore persona fisica e delle società di revisione.

Il modulo di cancellazione va compilato on-line, salvato in locale e deve essere sottoscritto:

- con firma digitale;

- con firma autografa con allegato la copia di un documento d’identità in corso di validità.

La domanda di cancellazione deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo. Tale adempimento è assicurato attraverso l’apposizione di una marca da bollo da Euro 16.00 in un apposito modulo contenente la dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (Modulo MB-01) da allegare obbligatoriamente all'istanza..

Al fine di rendere immediato l’avvio del procedimento amministrativo da parte degli uffici competenti, la trasmissione dell’istanza, completa dei relativi allegati, può avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina e accessibile mediante credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di identità elettronica). Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.

Per accedere alla funzione di protocollazione automatica è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (carta di identità elettronica). In questo caso l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità.

La cancellazione del revisore dal Registro dei revisori legali è disposta con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale di Finanza, sentita la Commissione per i revisori contabili.

La cancellazione dal Registro dei revisori legali NON può, in ogni caso, avvenire se è in corso nei confronti del revisore legale un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 o dell’articolo 195 del TUF.

In caso di richiesta di cancellazione presentata in corso d’anno il contributo annuale è ugualmente dovuto.

Il revisore legale che si è cancellato volontariamente dal Registro dei revisori legali può, ricorrendone i presupposti, presentare nuova istanza di iscrizione al registro.

La cancellazione volontaria dal Registro decorre dalla data di ricezione dell’istanza.

La cancellazione del revisore dal Registro dei revisori legali  può essere disposta d’ufficio nei seguenti casi:

  • fattispecie sanzionatorie previste dal capo VIII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
  • morosità contributiva ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
  • quando sia venuta meno una delle condizioni o dei requisiti previsti per l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
  • quando il revisore abbia ottenuto l’iscrizione nel Registro dei revisori legali attraverso false dichiarazioni o attestazioni mendaci;
  • morte o interdizione legale del revisore.

Il revisore legale cancellato d’ufficio dal Registro dei revisori legali per le fattispecie diverse da quelle sanzionatorie può chiedere una nuova iscrizione solo a condizione che siano state rimosse le cause che ne avevano originato la cancellazione.

Il revisore legale cancellato d’ufficio dal Registro dei revisori legali a seguito di un provvedimento sanzionatorio o per inottemperanza a tale provvedimento, può chiedere una nuova iscrizione a condizione che siano trascorsi  almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione.

 In caso di cancellazione in corso d’anno il contributo annuale è ugualmente dovuto.

La società di revisione che NON ha in corso incarichi di revisione legale può chiedere di essere cancellata dal Registro dei revisori legali. Prima di procedere con la richiesta di cancellazione accertarsi che nella propria area riservata del Portale non risultino incarichi ancora attivi e nel caso procedere alla loro cessazione.

La richiesta di cancellazione della società di revisione dal Registro dei revisori legali può essere compilata direttamente sul web attraverso l’apposito modulo online RL-92.

Il modulo di cancellazione va compilato on-line, salvato in locale e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società:

  • con firma digitale;
  • con firma autografa con allegato la copia di un documento d’identità in corso di validità.

La domanda di cancellazione deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo. Tale adempimento è assicurato attraverso l’apposizione di una marca da bollo da Euro 16.00 in un apposito modulo contenente la dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (Modulo MB-01) da allegare obbligatoriamente all'istanza.

Al fine di rendere immediato l’avvio del procedimento amministrativo da parte degli uffici competenti, la trasmissione dell’istanza, completa dei relativi allegati, può avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina e accessibile mediante credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di identità elettronica) del rappresentante legale della società. Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.

La cancellazione della società di revisione dal Registro dei revisori legali è disposta con decreto dell’Ispettore generale di finanza della Ragioneria Generale dello Stato, sentita la Commissione per i revisori contabili.

La cancellazione dal Registro dei revisori NON può, in ogni caso, avvenire se è in corso nei confronti della società di revisione un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 o dell’articolo 195 del TUF.

La società di revisione che si è cancellata volontariamente dal Registro dei revisori legali può, ricorrendone i presupposti, presentare nuova istanza di iscrizione al registro.

In caso di richiesta di cancellazione presentata in corso d’anno il contributo annuale è ugualmente dovuto.

La cancellazione della società di revisione dal Registro dei revisori legali viene, inoltre, disposta d’ufficio nei seguenti casi:

  • fattispecie sanzionatorie previste dal capo VIII del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
  • morosità contributiva ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
  • quando sia venuta meno una delle condizioni o dei requisiti previsti per l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
  • quando la società di revisione abbia ottenuto l’iscrizione nel Registro dei revisori legali attraverso false dichiarazioni o attestazioni mendaci;
  • estinzione della società di revisione.

La società di revisione legale cancellata d’ufficio dal Registro per le fattispecie diverse da quelle sanzionatorie può chiedere una nuova iscrizione solo a condizione che siano state rimosse le cause che ne avevano originato la cancellazione.

La società di revisione legale cancellata d’ufficio dal Registro a seguito di un provvedimento sanzionatorio o per inottemperanza a tale provvedimento, può chiedere una nuova iscrizione a condizione che siano trascorsi  almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione.

In caso di cancellazione in corso d’anno il contributo annuale è ugualmente dovuto.

In caso di decesso del revisore iscritto nel Registro dei revisori legali, la società di revisione presso la quale il revisore deceduto svolgeva la propria attività o qualsiasi altra persona che abbia avuto notizia del decesso può darne comunicazione compilando il modulo on-line RL-93.

Il modulo compilato on-line, salvato in locale e poi stampato, deve essere sottoscritto:

  • con firma digitale;
  • con firma autografa allegando il documento d’identità del dichiarante.

Al fine di rendere immediato l’avvio del procedimento amministrativo da parte degli uffici competenti, la trasmissione dell’istanza, completa dei relativi allegati, può avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina. Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.

Per accedere alla funzione di protocollazione automatica è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di identità elettronica). In questo caso l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità.

Verificata la veridicità della dichiarazione contenuta nella comunicazione, il revisore deceduto viene cancellato dal Registro dei revisori legali.

 

Il revisore cancellato per morosità può re-iscriversi al Registro dei revisori legali a condizione di aver rimosso le cause che avevano originato la cancellazione, versando i contributi omessi.

A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo  online RL-01 reperibile alla seguente pagina del Portale Iscrizione delle persone fisiche nel registro dei Revisori Legali. In caso di reiscrizione al Registro a seguito di cancellazione per morosità, qualora non in possesso di tutti i requisiti vigenti previsti nel modulo di iscrizione è comunque necessario compilare tutti i campi presenti. Si consiglia poi di allegare alla domanda una nota contenente indicazioni di dettaglio sui campi standard del modulo non attinenti.

Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione.

La nuova iscrizione decorrerà dalla data di pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, con assegnazione di un nuovo numero di iscrizione al Registro.