Frequently asked questions (FAQ): sospensione dal registro del Tirocinio

Se il tirocinio è sospeso per mancato invio della relazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del D.M. del 25 giugno 2012, n. 146, l’interessato potrà trasmettere l’omessa relazione mediante la compilazione del modulo TR-11.

Il tirocinante, con il modulo TR-11, potrà comunicare anche di volere riprendere il tirocinio presso un dominus diverso da quello risultante dal Registro del tirocinio, purché in grado di assicurare la formazione pratica. Per la scelta del nuovo dominus  si invita a leggere la FAQ nr. 4, presente nella sezione ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEL TIROCINIO.

Il modulo fornirà la possibilità predisporre la relazione non trasmessa nei termini. Per la sua corretta compilazione, invitiamo a leggere le FAQ nr. 2 e FAQ nr. 4 presenti nella sezione adempimenti del Tirocinante iscritto.

Il modulo, compilato on-line e salvato in locale, può essere sottoscritto:

  • con firma digitale;
  • con firma autografa con allegati copia dei documenti d'identità dei sottoscrittori (se la trasmissione della relazione avviene tramite il servizio di protocollazione automatica, l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità)

La trasmissione della comunicazione di ripresa del tirocinio, completa dei relativi allegati, deve avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente paginaAl termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.

Per accedere alla funzione di protocollazione automatica  è necessario essere in possesso delle credenziali SPID o CIE. In questo caso l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità.

Prima di procedere è consigliabile consultare il Tutorial e l'apposita Guida

Il tirocinio riprenderà dalla data di presentazione della prevista relazione.

I periodi di tirocinio già svolti e convalidati dalla presentazione di una relazione sono computati ai fini del compimento del periodo triennale. Resta ferma, alla presentazione dell’ultima relazione, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del D.M. 146/2012, la facoltà del Ministero dell’Economia e delle finanze di disporre, su proposta della Commissione centrale per i revisori legali, opportune forme di integrazione del tirocinio qualora l’attività svolta non sia conforme alle modalità di svolgimento previste.

Se l’interessato non intende proseguire il tirocinio potrà presentare una domanda di cancellazione dal registro stesso  (modulo TR-06). Il tirocinante sospeso che non comunica di voler riprendere il tirocinio, nel termine di due anni decorrenti dalla data di sospensione, è cancellato, senza ulteriori comunicazioni, dal Registro del tirocinio, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del DM 146/2012, ed il periodo di tirocinio già svolto rimane privo di effetti.

Se il tirocinio è sospeso perché il revisore legale presso cui si sta svolgendo il tirocinio è iscritto nella “Sezione B” del Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del D.M. del 25 giugno 2012, n. 146, l’interessato potrà, mediante la compilazione del modulo TR-11, comunicare:

  • o di voler riprendere il tirocinio presso lo stesso revisore (sempre che quest’ultimo abbia assunto un incarico di revisione legale e risulti transitato nella "Sezione A" del Registro). Il tirocinio riprenderà dalla data comunicata dal tirocinante ed attestata dal revisore, che potrà coincidere con la data di assunzione dell’incarico, che consente al revisore legale il passaggio nella "Sezione A" del Registro (ma mai essere antecedente ad essa).
  • oppure, alternativamente, che intende completare il tirocinio presso un altro revisore legale, iscritto sempre nella "Sezione A" del Registro, o presso una società di revisione legale, purché in grado di assicurare la formazione pratica. Per la scelta del nuovo dominus si invita a leggere la FAQ nr. 4 presente nella sezione ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEL TIROCINIO. Il tirocinio riprenderà dalla data di inizio del tirocinio attestata dal dominus stesso.

Il modulo TR-11 fornirà la possibilità predisporre la relazione relativa al periodo antecedente la sospensione nella quale vanno specificati in modo analitico gli atti ed i compiti alla cui predisposizione e svolgimento il tirocinante ha partecipato. Per la sua corretta compilazione, invitiamo a leggere le FAQ nr.2FAQ nr.4 presenti nella sezione Adempimenti del Tirocinante iscritto.        

Il modulo, compilato on-line e salvato in locale, può essere sottoscritto:

  • con firma digitale;
  • con firma autografa con allegati copia dei documenti d'identità dei sottoscrittori (se la trasmissione della relazione avviene tramite il servizio di protocollazione automatica, l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità).

La trasmissione della comunicazione di ripresa del tirocinio, completa dei relativi allegati, deve avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina. Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.

Per accedere alla funzione di protocollazione automatica è necessario essere in possesso delle credenziali SPID o CIE. In questo caso l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità.

Prima di procedere è consigliabile consultare il Tutorial e l'apposita Guida

Se l’interessato non intende proseguire il tirocinio potrà presentare una domanda di cancellazione dal registro stesso  (modulo TR-06).

Il tirocinante riceverà una comunicazione in cui sarà indicata la data di ripresa del tirocinio secondo le indicazioni contenute nella FAQ nr.5 della sezione SOSPENSIONE DAL REGISTRO DEL TIROCINIO.

Il tirocinante sospeso che non comunica di voler riprendere il tirocinio nel termine di due anni decorrenti dalla data di sospensione, è cancellato, senza ulteriori comunicazioni, dal Registro del tirocinio, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del DM 146/2012, ed il periodo di tirocinio già svolto rimane privo di effetti.

Se il tirocinio è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del D.M. del 25 giugno 2012, n. 146, perché il revisore presso cui si sta svolgendo il tirocinio è cancellato dal Registro dei revisori legali, l’interessato potrà, mediante la compilazione del modulo TR-11, comunicare che intende completare il tirocinio presso un altro revisore legale, iscritto nella “Sezione A” del registro, o presso una società di revisione legale, purché in grado di assicurare la formazione pratica. Per la scelta del nuovo dominus, si invita a leggere la FAQ nr.4 presente nella sezione ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEL TIROCINIO.

Il tirocinio riprenderà dalla data di inizio del tirocinio attestata dal nuovo dominus. I periodi di tirocinio già svolti e convalidati dalla presentazione di una relazione sono computati ai fini del compimento del periodo triennale.

Ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del DM 146/2012, nei casi in cui, per morte o altra causa di forza maggiore, non sia possibile la sottoscrizione del revisore legale presso il quale è svolto il tirocinio, la relazione trasmessa evidenzia tale circostanza.

Per la sua corretta compilazione della relazione, invitiamo a leggere le FAQ nr.2 e FAQ nr. 4 presenti nella sezione Adempimenti del Tirocinante iscritto.   

Il modulo TR-11, compilato on-line e salvato in locale, può essere sottoscritto:

  • con firma digitale;
  • con firma autografa con copia dei documenti d'identità dei sottoscrittori (se la trasmissione della richiesta avviene tramite il servizio di protocollazione automatica, l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità).

La trasmissione della comunicazione di ripresa del tirocinio, completa dei relativi allegati, deve avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina. Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.

Per accedere alla funzione di protocollazione automatica è necessario essere in possesso delle credenziali SPID o CIE. In questo caso l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità.

Prima di procedere è consigliabile consultare il Tutorial  e l'apposita Guida 

Se l’interessato non intende proseguire il tirocinio potrà presentare una domanda di cancellazione dal registro stesso  (modulo TR-06).

Il tirocinante sospeso che non comunica di voler riprendere il tirocinio nel termine di due anni decorrenti dalla data di sospensione, è cancellato, senza ulteriori comunicazioni, dal Registro del tirocinio, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del DM 146/2012, ed il periodo di tirocinio già svolto rimane privo di effetti.

Se il tirocinio è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del D.M. del 25 giugno 2012, n. 146, perché il revisore presso cui si stava svolgendo il tirocinio è cancellato dal Registro dei revisori legali o è iscritto nella "Sezione B" del registro, l'interessato potrà, mediante la compilazione del modulo TR-11, trasmettere la relazione relativa al periodo antecedente la sospensione,  indicando di volere riprendere il tirocinio presso il dominus risultante dal Registro del tirocinio.

Il modulo, completo della documentazione richiesta, deve essere compilato on-line salvato in locale e può essere sottoscritto:

  • con firma digitale;
  • con firma autografa con copia dei documenti d'identità dei sottoscrittori (se la trasmissione della relazione avviene tramite il servizio di protocollazione automatica, l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità).

La trasmissione della comunicazione di ripresa del tirocinio, completa dei relativi allegati, deve avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina. Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.

Per accedere alla funzione di protocollazione automatica è necessario essere in possesso delle credenziali SPID o CIE. In questo caso l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità.

Prima di procedere è consigliabile consultare il Tutorial e l'apposita Guida

Alla presentazione della relazione annuale che conclude il periodo di tirocinio, previa verifica del corretto assolvimento degli obblighi del tirocinio e di quelli formativi, al tirocinante viene rilasciata una comunicazione  di compiuto tirocinio e viene disposta, d’ufficio, la sua cancellazione dal Registro del tirocinio.

Per la sua corretta compilazione della relazione, invitiamo a leggere le FAQ nr.2 e FAQ nr.4 presenti nella sezione Adempimenti del Tirocinante iscritto.

Qualora l’attività svolta dal tirocinante non è conforme alle disposizioni sullo svolgimento del tirocinio, l’Ufficio competente, su proposta della Commissione centrale per i revisori legali, dispone le forme e la durata delle integrazioni del tirocinio stesso.

Il tirocinante sospeso, che non comunica di voler riprendere il tirocinio nel termine di due anni decorrenti dalla data di sospensione, è cancellato, senza ulteriori comunicazioni, dal Registro del tirocinio, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del DM 146/2012, ed il periodo di tirocinio già svolto rimane privo di effetti.

Si, riceverà una comunicazione di ripresa del tirocinio. Ricordiamo che:

  • se il tirocinio è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del DM 146/2012, per mancato invio della relazione, il tirocinio riprende a decorrere dalla data di ricezione della relazione omessa. I periodi di tirocinio già svolti e convalidati dalla presentazione di una relazione annuale sono computati ai fini del compimento del periodo triennale;

  • Se il tirocinio è stato sospeso perché il revisore presso il quale si svolge il periodo di pratica è stato iscritto nella "Sezione B del Registro dei revisori legali:
    • se l’interessato ha comunicato di volere riprendere il tirocinio presso lo studio dello stesso revisore, a condizione che abbia assunto incarichi di revisione legale e sia nuovamente transitato nella "Sezione A" del Registro, il tirocinio riprenderà dalla data comunicata dal tirocinante ed attestata dal revisore, che potrà coincidere con la data di assunzione dell’incarico che consente al revisore legale il passaggio nella "Sezione A" (ma mai essere antecedente ad essa).
    • se l’interessato ha comunicato che intende completare il periodo di pratica presso un altro revisore, iscritto sempre nella "Sezione A" del Registro, o presso una società di revisione legale, purché in grado di assicurare la formazione pratica, il tirocinio riprenderà dalla data di inizio del tirocinio attestata dal revisore stesso.

  • Se il tirocinio è stato sospeso perché il revisore presso il quale si svolge il periodo di pratica è cancellato dal Registro dei revisori legali, il tirocinante potrà comunicare di voler riprendere il tirocinio presso un altro revisore, iscritto sempre nella "Sezione A" del Registro, o presso una società di revisione legale, purché in grado di assicurare la formazione pratica.  Il tirocinio riprenderà dalla data di inizio del tirocinio attestata dal nuovo revisore.

Le relazioni trasmesse ai fini della ripresa del tirocinio saranno riconosciute ai soli fini del computo del periodo triennale.

Resta ferma, alla presentazione dell’ultima relazione, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del D.M. 146/2012, la facoltà del Ministero dell’Economia e delle finanze di disporre, su proposta della Commissione centrale per i revisori legali, opportune forme di integrazione del tirocinio qualora l’attività svolta non sia conforme alle modalità di svolgimento previste.

L'istanza di sospensione del tirocinio da parte dell’interessato può essere presentata, entro quindici giorni dal loro verificarsi, nelle sottoindicate situazioni:

  • servizio militare o civile per un periodo non superiore ad un anno;
  • gravidanza o puerperio, per un periodo non superiore ad un anno;
  • malattia e infortunio, adeguatamente certificati, che determinino un impedimento allo svolgimento del tirocinio per un periodo superiore ad un anno;
  • trasferimento all'estero per motivi di studio o di lavoro per un periodo massimo di due anni.

La richiesta di sospensione (così come la relazione sull’attività svolta) deve essere compilata direttamente sul web attraverso l'apposito modulo TR-07.

Alla richiesta di sospensione devono essere allegati:

  • relazione sull’attività svolta dal tirocinante nel periodo antecedente la sospensione (fornita dal sistema al termine della compilazione del modulo TR-07). La relazione sull’attività svolta dovrà in particolare riguardare il periodo intercorrente tra la ultima eventuale relazione già trasmessa al Registro del tirocinio ed il giorno precedente la sospensione stessa. Nella relazione devono essere specificati in modo analitico gli atti ed i compiti alla cui predisposizione e svolgimento il tirocinante ha partecipato in relazione ad effettive attività di revisione legale, escludendo attività non pertinenti quali quelle connesse all’esercizio di altre attività professionali. Per la sua corretta compilazione della relazione, invitiamo a leggere le FAQ nr.2 presenti nella sezione Adempimenti del Tirocinante iscritto.
  • certificazione comprovante malattia o infortunio, in caso la sospensione sia chiesta per malattia ed infortunio

Il modulo compilato on line e salvato in locale, può essere firmato:

  • digitalmente;
  • con firma autografa a cui vanno allegati copia dei documenti d'identità dei sottoscrittori (se la trasmissione della relazione avviene tramite il servizio di protocollazione automatica, l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità)

La trasmissione della richiesta di sospensione del tirocinio, completa dei relativi allegati, deve avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina. Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.

Per accedere alla funzione di protocollazione automatica è necessario essere in possesso delle credenziali SPID o CIE. In questo caso l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità.

Prima di procedere è consigliabile consultare il Tutorial e l'apposita Guida.

Entro trenta giorni dalla cessazione di una delle cause di sospensione, il tirocinante comunica di aver ripreso il tirocinio mediante compilazione direttamente sul web dell'apposito modulo online TR-08 (Vedi FAQ n.7 presente nella sezione SOSPENSIONE DAL REGISTRO DEL TIROCINIO).

Entro trenta giorni dalla cessazione di una delle cause di sospensione volontaria,  espressamente elencate dall’articolo 15, comma 1, del DM 146/2012, il tirocinante deve comunicare di aver ripreso il tirocinio mediante compilazione, direttamente sul web, dell'apposito modulo online TR-08.

Il modulo compilato on-line, salvato in locale, deve essere firmato dal tirocinante e dal soggetto presso il quale il tirocinio si svolge:

  • digitalmente;
  • con firma autografa con allegate copie dei documenti d'identità dei sottoscrittori (se la trasmissione della relazione avviene tramite il servizio di protocollazione automatica, l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità)

La trasmissione della comunicazione di ripresa del tirocinio, completa dei relativi allegati, deve avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina. Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.

Per accedere alla funzione di protocollazione automatica è necessario essere in possesso delle credenziali SPID e CIE. In questo caso l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità.

Prima di procedere è consigliabile consultare il Tutorial e l'apposita Guida.

In caso di omessa trasmissione da parte del tirocinante della comunicazione di ripresa, il tirocinio si intenderà ripreso dal giorno successivo alla data di fine della sospensione volontaria, fermo restando l’obbligo di presentazione delle relazioni annuali.