Frequently asked questions (FAQ): fine Tirocinio e prolungamento del Tirocinio

No. La cancellazione dal registro avviene d’ufficio dopo che l’organo competente ha verificato la conclusione del tirocinio ed il suo regolare svolgimento. Riceverà comunicazione circa l’esito di tale valutazione.

Alla presentazione dell’ultima relazione, previa verifica del completamento del periodo di tirocinio e del corretto assolvimento degli obblighi formativi, al tirocinante viene rilasciata una comunicazione di compiuto tirocinio e viene disposta, d’ufficio, la sua cancellazione dal Registro del tirocinio.

Qualora l’attività svolta dal tirocinante non è conforme alle disposizioni sullo svolgimento del tirocinio, l’ufficio, su proposta della Commissione centrale per i revisori legali, dispone le forme e la durata delle integrazioni del tirocinio stesso.

Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell’Unione Europea, al termine del periodo di tirocinio il Ministero dell’Economia e delle finanze esamina la documentazione presentata dal tirocinante e può procedere, prima del rilascio dell’attestazione di compiuto tirocinio, all’audizione dell’interessato circa l’attività svolta nel Paese estero.

Alla presentazione dell'ultima relazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.M. 146/2012, il Ministero dell'Economia e delle finanze può disporre, su proposta della Commissione centrale per i revisori legali, opportune forme di integrazione del tirocinio qualora l’attività svolta non sia conforme alle modalità di svolgimento previste.

Consigliamo  di rispondere alla richiesta di chiarimenti ricevuta,  compilando un nuovo modulo TR-04 (o TR-11 se il tirocinio è sospeso) indicando gli stessi incarichi a cui si è collaborato ed il relativo bilancio di riferimento e nella parte della relazione di descrizione delle attività svolte individuare almeno tre macro-attività di revisione legale, di cui alla tabella sottostante, specificando analiticamente per ognuna di esse gli atti ed i compiti di revisione legale, a cui avrà collaborato, i principi ISA applicati e le relative carte di lavoro/dossier documentale.

Non inserire tra le attività svolte quelle relative ad attività/compiti propri dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o del collegio sindacale che non è incaricato della revisione legale. Non saranno valutate positivamente le relazioni eccessivamente sintetiche (meno di trenta righe).

Elenco macro-attività:

 

MACRO-ATTIVITA’
Partecipazione alle fasi di pianificazione della revisione legale presso la società cliente, alla individuazione dei rischi e alla individuazione delle misure di salvaguardia anche in tema di indipendenza;
Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale;
Partecipazione alle riunioni operative inerenti allo svolgimento dell’attività di revisione legale;
Stesura di documenti, carte di lavoro/dossier documentale, relazioni pertinenti l’oggetto dell’incarico;
Partecipazione all’organizzazione del lavoro, alla individuazione delle aree di rischio più significative per la revisione, alla sussistenza di procedure adeguate e di sistemi di controllo interno; 
Richiesta di conferme esterne, le procedure di analisi comparativa, i campionamenti di revisione;
Raccolta degli elementi probativi, alla valutazione degli errori identificati, alla formazione del giudizio;
Partecipazione ad ogni altro processo di revisione come definiti dagli standard professionali di riferimento (principi di revisione ISA Italia).

 

Il modulo sottoscritto dal tirocinante e dal dominus dovrà essere trasmesso, allegando la copia dei documenti di identità di entrambi, al seguente indirizzo PEC: tirocinanti.revisionelegale@pec.mef.gov.it

In proposito, si suggerisce di prender visione delle nuove Linee guida sullo svolgimento del tirocinio

La nuova relazione sarà nuovamente valutata ai fini del rilascio del provvedimento di fine tirocinio, previo parere della Commissione centrale per i revisori legali.

 

Consigliamo di rispondere alla nuova richiesta di chiarimenti compilando un documento Word in cui andranno individuate almeno tre macro-attività di revisione legale, di cui alla tabella sottostante, e specificare, analiticamente per ognuna di esse, gli atti ed i compiti di revisione legale, a cui avrà collaborato, i principi ISA applicati e le relative carte di lavoro/dossier documentale. Non inserire tra le attività svolte quelle relative ad attività/compiti propri dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o del collegio sindacale che non è incaricato della revisione legale. Si raccomanda di non essere eccessivamente sintetici. Indicare non meno di trenta righe.

 

MACRO-ATTIVITA’
Partecipazione alle fasi di pianificazione della revisione legale presso la società cliente, alla individuazione dei rischi e alla individuazione delle misure di salvaguardia anche in tema di indipendenza;
Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale;
Partecipazione alle riunioni operative inerenti allo svolgimento dell’attività di revisione legale;
Stesura di documenti, carte di lavoro/dossier documentale, relazioni pertinenti l’oggetto dell’incarico;
Partecipazione all’organizzazione del lavoro, alla individuazione delle aree di rischio più significative per la revisione, alla sussistenza di procedure adeguate e di sistemi di controllo interno; 
Richiesta di conferme esterne, le procedure di analisi comparativa, i campionamenti di revisione;
Raccolta degli elementi probativi, alla valutazione degli errori identificati, alla formazione del giudizio;
Partecipazione ad ogni altro processo di revisione come definiti dagli standard professionali di riferimento (principi di revisione ISA Italia).

 

Le osservazioni, firmate, asseverate dal dominus e complete della copia dei documenti di identità di entrambi, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: tirocinanti.revisionelegale@pec.mef.gov.it                                

In proposito, si suggerisce di prender visione delle nuove Linee guida sullo svolgimento del tirocinio.

La risposta sarà nuovamente valutata ai fini del rilascio del provvedimento di fine tirocinio, previo parere della Commissione centrale per i revisori legali.

 

La nuova relazione trasmessa, in risposta alla “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza”, chiude il procedimento amministrativo avviato con la ricezione della relazione per cui è stata richiesta l’integrazione. Precisiamo che la nuova relazione (o le nuove relazioni), valida (e) ai fini del computo del triennio, sarà (saranno) soggetta (e) ad una nuova valutazione ai fini del rilascio del provvedimento di fine tirocinio, previo parere della Commissione centrale per i revisori legali, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del D.M. del 25 giugno 2012, n.146.

Se ci sono le condizioni ed il tirocinante non ha lasciato, allo scadere del triennio, lo studio del proprio dominus, la relazione può decorrere dal giorno successivo alla data di fine dell’ultima relazione presentata, per la durata del prolungamento richiesto.

Qualora, anche in base alle prescrizioni contenute nel decreto di prolungamento, non sia possibile proseguire il periodo di tirocinio presso lo stesso revisore legale, il tirocinante dovrà presentare, entro 15 giorni dall’entrata nello studio del nuovo revisore legale (articolo 12, comma 1, del D.M. 146/2012), una comunicazione di completamento del tirocinio presso un altro revisore legale, iscritto nella “Sezione A” del Registro, o una società di revisione legale,  purché ed in grado di assicurare la collaborazione ad incarichi effettivi di revisione legale. La relazione di integrazione del tirocinio decorrerà, in questo caso, dalla data di entrata nello studio del nuovo revisore legale.

La trasmissione della relazione di integrazione o della comunicazione di completamento del tirocinio presso altro revisore legale dovrà avvenire nei termini definiti dall’articolo 11, comma 4, del D.M. 146/2012, ovvero entro 60 giorni successivi al periodo di prolungamento del tirocinio. Qualora nei centoventi giorni successivi allo scadere del termine di presentazione della relazione, il tirocinante non trasmette la prevista relazione (o non comunica di voler completare il tirocinio presso un altro revisore legale), il tirocinio è sospeso ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del D.M. 146/2012. Se non riprende nei due anni successivi, il tirocinante è cancellato dal Registro del tirocinio, senza ulteriori comunicazioni, dal Registro del tirocinio, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del DM 146/2012, ed il periodo di tirocinio già svolto rimane privo di effetti.

Qualora, anche in base alle prescrizioni contenute nel decreto di prolungamento, non sia possibile proseguire il periodo di tirocinio presso lo stesso revisore legale, il tirocinante dovrà presentare, entro 15 giorni dall’entrata nello studio del nuovo dominus (articolo 12, comma 1, del D.M. 146/2012), una comunicazione di completamento del tirocinio presso un altro revisore legale, iscritto nella “Sezione A” , o di una società di revisione legale, purché in grado di assicurare la collaborazione ad incarichi effettivi di revisione legale. La relazione di integrazione del tirocinio decorrerà, in questo caso, dalla data di entrata nello studio del nuovo revisore legale.

Se nei centoventi giorni successivi allo scadere del periodo di prolungamento del tirocinio l’interessato non comunica di voler completare il tirocinio presso un nuovo dominus, il tirocinio sarà sospeso, ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del D.M. 146/2012. Se non riprende nei due anni successivi, il tirocinante è cancellato dal Registro del tirocinio, senza ulteriori comunicazioni, dal Registro del tirocinio, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del DM 146/2012, ed il periodo di tirocinio già svolto rimane privo di effetti.

In caso di prolungamento del tirocinio la relazione annuale va trasmessa entro i 60 giorni successivi alla conclusione dell’anno (o del periodo, se infrannuale) di tirocinio. Per la data di decorrenza della relazione si veda la FAQ n.6 presente nella sezione “Fine Tirocinio e prolungamento del Tirocinio”.