FAQ Registro dei revisori: iscrizione al registro dei Revisori Legali e contributo annuale

Possono iscriversi nel Registro dei revisori legali le persone fisiche e le società in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 39/2010

Le persone fisiche devono essere in possesso, alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione, congiuntamente dei seguenti requisiti:

 - requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;

- titolo di studio - laurea almeno triennale, tra quelle individuate dall’articolo 2 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;

- tirocinio triennale previsto disciplinato dal regolamento di cui all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

- superamento dell’esame di idoneità professionale disciplinato dal regolamento di cui all’art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Possono, altresì, essere iscritte, a certe condizioni e previo sostenimento di una prova attitudinale, le persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero in un Paese terzo.

Le società, al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, devono soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti:

  • i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 4, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
  • la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione, è costituita da persone fisiche abilitate all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero, nel caso in cui il componente del consiglio di amministrazione sia una persona giuridica, da un rappresentante persona fisica, designato per l’esercizio della funzione di amministrazione, abilitato all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
  • nelle società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza numerica e per quote dei soci è costituita da soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
  • nelle società per azioni ed in accomandita per azioni regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, le azioni sono nominative e non trasferibili mediante girata;
  • nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria spetta a soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
  • i responsabili della revisione legale sono persone fisiche iscritte nel Registro.

Le persone fisiche sono in possesso dei requisiti di onorabilità se rispettano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

1. non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

2. non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

3. non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:

  • reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

  • reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;
  • reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  • reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;

4. non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

Per le società di revisione legale i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di onorabilità se rispettano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

  1. non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  2. non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  3. non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:
  • reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
  • reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;
  • reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  • reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
  1. non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità
  2. non si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile.

Le tipologie di laurea che consentono l’abilitazione allo svolgimento della revisione legale sono le seguenti:

  1. laurea triennale, appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L 18); Scienze economiche (L 33);
  2. laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: scienze dell’economia (LM 56); scienze economiche aziendali (LM 77); finanza (LM 16); scienze della politica (LM 62); scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM 76); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63); giurisprudenza (LMG/01); scienze statistiche (LM 82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83);
  3. classi di lauree previste dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509 corrispondenti a quelle indicate alle lettere a) e b) e successive modificazioni e integrazioni;
  4. diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni ed equipollenti, ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree di cui alla lettera b) è determinata dal Decreto Interministeriale del 5 maggio 2004, pubblicato nella G. U. del 21 agosto 2004, n. 196.

Si ritengono equipollenti a quelli sopra indicati anche i titoli di studio conseguiti all’estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni.

Il regime degli esoneri dall’esame di idoneità professionale per revisori legali è disciplinato dall’articolo 11 del D.M. del 19 gennaio 2016, n. 63. In particolare:

  1. i soggetti che hanno già superato l’esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 ed i soggetti che intendono abilitarsi alle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile sono esonerati dalle prove scritte previste dall’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del D.M. n. 63/2016, nonché dalle corrispondenti materie della prova orale. I medesimi sostengono le prove scritte ed orali sulle materie previste dall’articolo 5, comma 1, lettera c), nell’ambito dell’esame per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile;
  2. i soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato sono esonerati dalla prova scritta prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.M. n. 63/2016, nonché dalle corrispondenti materie della prova orale;

Sono, altresì, esonerati, i soggetti di cui all’articolo 10, comma 19, ultimo periodo, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, hanno superato un esame teorico-pratico presso la Scuola Nazionale della Amministrazione.

In base alle disposizioni transitorie del D.M. n. 63 del 2016, restano esonerati dall’esame di idoneità professionale i dottori commercialisti e gli esperti contabili che hanno superato la sessione d’esami per l’accesso alla professione indetta con l’ordinanza ministeriale 1 marzo 2016, n. 110, o anteriore.

Resta fermo il possesso, al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, dei seguenti requisiti:

  1. svolgimento del tirocinio triennale, comprovato da relativo attestato ai sensi del D.M. 25 giugno 2012, n. 146;
  2. requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
  3. titolo di laurea almeno triennale, tra quelli individuati dall’articolo 2 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145.

Si. Coloro che intendono iscriversi nel registro devono avere in dotazione una casella PEC. Il recapito elettronico di posta certificata va obbligatoriamente indicato nell’istanza ed è utilizzato dall’Amministrazione per le comunicazioni inerenti il Registro.

La richiesta di iscrizione deve essere compilata direttamente sul web attraverso l’apposito modulo online RL-01 attraverso il seguente link https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-privata/moduli/rl-01

Al momento della richiesta di iscrizione, il revisore è tenuto al versamento di un contributo fisso, determinato in € 50,00, a copertura delle spese di segreteria.

Il versamento può avvenire mediante:

  • pagamento on-line tramite il nodo dei pagamenti PagoPA (carte di credito), accessibile direttamente durante la compilazione del modulo di iscrizione;
  • bonifico ordinario su conto corrente postale intestato a Consip Spa utilizzando il seguente IBAN: IT 32 M 07601 03200 000033862038 (per i bonifici dall’estero utilizzare le coordinate BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), indicando nella causale “iscrizione nel registro dei Revisori Legali, nominativo e codice fiscale”. La ricevuta del versamento non deve essere allegata, ma nel modulo di iscrizione al registro dei Revisori deve essere riportato il tipo e il numero identificativo del pagamento effettuato.

Per convalidare l’iscrizione, il modulo compilato on-line, salvato in locale, deve essere sottoscritto:

  • con firma digitale;
  • con firma autografa con allegato la copia di un documento d’identità.

La domanda di iscrizione deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo. Tale adempimento è assicurato attraverso l’apposizione di una marca da bollo da Euro 16.00 in un apposito modulo contenente la dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (Modulo MB-01) da allegare obbligatoriamente alla domanda di iscrizione.

Al fine di rendere immediato l’avvio del procedimento amministrativo da parte degli uffici competenti, la trasmissione dell’istanza, completa dei relativi allegati, può avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina e accessibile mediante credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di identità elettronica). Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.

L’iscrizione nel Registro dei revisori legali è disposta, entro quattro mesi dalla ricezione, con decreto dell’Ispettore generale Capo di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° serie speciale “Concorsi ed esami” nonché comunicato al richiedente.

L’iscrizione al Registro dei revisori legali decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

La richiesta di iscrizione della società può essere compilata direttamente sul web attraverso l’apposito modulo on-line RL-02.

Al momento della richiesta di iscrizione, la società è tenuta al versamento di un contributo fisso, determinato in € 50,00, a copertura delle spese di segreteria. Il versamento può avvenire mediante:

  • pagamento on-line tramite il nodo dei pagamenti PagoPA (carte di credito), accessibile direttamente durante la compilazione del modulo di iscrizione;
  • bonifico ordinario su conto corrente postale intestato a Consip Spa utilizzando il seguente IBAN: IT 32 M 07601 03200 000033862038 (per i bonifici dall’estero utilizzare le coordinate BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), indicando nella causale “iscrizione nel Registro dei revisori legali, ragione sociale e partita iva”. La ricevuta del versamento non deve essere allegata, ma nel modulo di iscrizione al Registro dei revisori legali deve essere riportato il tipo e il numero identificativo del pagamento effettuato.

La domanda di iscrizione deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo. Tale adempimento è assicurato attraverso l’apposizione di una marca da bollo da Euro 16.00 in un apposito modulo contenente la dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo (Modulo MB-01) da allegare obbligatoriamente alla domanda di iscrizione.

Per convalidare l’iscrizione, il modulo compilato on-line e salvato in locale va sottoscritto dal rappresentante legale della società:

  • con firma digitale;
  • con firma autografa con allegato la copia di un documento d’identità.

Al fine di rendere immediato l’avvio del procedimento amministrativo da parte degli uffici competenti, la trasmissione dell’istanza, completa dei relativi allegati, può avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina e accessibile mediante credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di identità elettronica) del rappresentante legale della società. Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.

L’iscrizione nel Registro dei revisori legali è disposta, entro quattro mesi dalla ricezione, con decreto dell’Ispettore generale Capo di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° serie speciale “Concorsi ed esami” nonché comunicato alla società.

L’iscrizione al Registro dei revisori legali decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale

Il Codice di riferimento dell’operazione (CRO) è un codice numerico di undici cifre con il quale ogni istituto bancario identifica in maniera univoca ciascuna transazione bancaria.

Il CRO presente sul modulo rappresenta il numero identificativo del pagamento relativo al contributo fisso d’iscrizione.

Il riferimento da indicare nel modulo varia in relazione alle diverse modalità di pagamento utilizzate e precisamente:

  • In caso di pagamento mediante Bonifico Bancario o Postale, va indicato nel modulo il codice di 11 numeri che identifica univocamente l’operazione. Nel caso in cui il codice CRO presente sulla ricevuta del pagamento è di lunghezza superiore, vanno indicati nel modulo gli ultimi 11 numeri;
  • In caso di pagamento mediante Postagiro (PTG) da parte di titolari di c/c postale, va indicato nel modulo il codice di 15 caratteri (alfanumerico) presente sulla ricevuta del pagamento;
  • In caso di pagamento postale via internet, non viene attribuito un codice univoco dell’operazione e tale modalità di pagamento andrebbe tendenzialmente evitata; il codice da inserire nel modulo è comunque il codice numerico che è generalmente preceduto dalle lettere CC;
  • In caso di pagamento mediante Bonifico europeo (SEPA), va indicato nel modulo il codice operazione TRN, di 30 caratteri (alfanumerico).Il suddetto codice operazione TRN va indicato anche nel caso di pagamento mediante Bonifico bancario istantaneo.

Nel caso in cui l’istanza non risulti ancora formalmente trasmessa, è possibile procedere alla compilazione di  un nuovo modulo RL-01 utilizzando il pagamento del contributo di iscrizione già effettuato (dopo aver cliccato su ''salva e procedi'' il sistema acquisirà in automatico il versamento effettuato in precedenza) e alla trasmissione della nuova istanza generata.

 

Si. Possono iscriversi nel Registro dei revisori legali i cittadini di un altro Stato membro dell’Unione europea abilitati all’esercizio della revisione legale nel Paese di origine o in altro Stato membro, compilando il modulo on-line RL-11.

Il revisore è tenuto al versamento di un contributo fisso, determinato in € 100,00. Il versamento deve avvenire mediante bonifico ordinario su conto corrente postale intestato a Consip Spa utilizzando il seguente IBAN: IT 32 M 07601 03200 000033862038 (per i bonifici dall’estero utilizzare le coordinate BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), indicando nella causale “iscrizione nel Registro dei revisori legali”.

La ricevuta del versamento non deve essere allegata, ma nel modulo di iscrizione al registro deve essere riportato il tipo e il numero identificativo del pagamento effettuato.

Il modulo RL-11 compilato on-line, salvato in locale e stampato, deve essere sottoscritto dal richiedente, allegando una copia del documento d’identità in corso di validità.

La domanda di iscrizione deve essere conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo.

Alla domanda vanno allegati:

  1. attestato concernente l’abilitazione all’esercizio della revisione legale in un altro Paese dell’Unione Europea, rilasciato dall’Autorità competente di quel Paese in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro italiano, legalizzato o apostillato secondo la normativa vigente (vedere le avvertenze pubblicate sul sito web insieme al modello RL-11 di domanda).
  2. copia del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Il modulo RL-11 completo dei relativi allegati va trasmesso a cura del richiedente a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:

  • Ministero dell’Economia e delle Finanze
    Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
    Piazza Dalmazia, 1
    00198 ROMA

L’iscrizione nel Registro dei revisori legali è subordinata al superamento di una prova attitudinale in lingua italiana  vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante in materia di revisione legale.

L’iscrizione è disposta con decreto dell’Ispettore generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° serie speciale “Concorsi ed esami” nonché comunicato al richiedente.

L’iscrizione decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

Per maggiori informazioni consultare la pagina tematica dedicata del Portale al seguente link https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/Revisione-legale/registroRevisori/iscrizioneRevisoriUE contenente anche le avvertenze.

Possono iscriversi nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i revisori di uno Stato estero non appartenente all’Unione Europea (Paese “terzo”), in possesso dei requisiti equivalenti a quelli previsti dal richiamato decreto legislativo, che se del caso hanno preso parte nel Paese estero a programmi di aggiornamento professionale, a condizione che il Paese terzo garantisca condizioni di reciprocità ai revisori italiani, e previo superamento di una prova attitudinale effettuata in lingua italiana e vertente sulla conoscenza della normativa nazionale rilevante.

La domanda di iscrizione dovrà essere preceduta da una richiesta volta all'ottenimento del riconoscimento del titolo professionale che abilita all'esercizio dell’attività di revisione conseguito nel Paese estero, da trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le medesime modalità previste per l’istanza di iscrizione, utilizzando l’apposito modulo (RL-12), corredato della relativa documentazione. Sul riconoscimento, una volta accertata la completezza della documentazione esibita, provvede il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto motivato. Il provvedimento include la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso.

Ottenuto il riconoscimento del titolo, l'iscrizione nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 è comunque subordinata al superamento della prova attitudinale svolta ai sensi degli articoli 7 ed 8 del D.M. n. 145 del 20 giugno 2012. La prova attitudinale si articola in una prova scritta ed una prova orale e si svolge, di regola, in concomitanza con la prima sessione utile prevista per l’esame di abilitazione dei revisori legali nazionali.

Eventuali titoli accademici o professionali aggiuntivi rispetto alla qualifica di revisore acquisiti nelle materie oggetto della prova attitudinale, adeguatamente attestati o documentati, possono essere valutati al fine di una eventuale riduzione della prova medesima.

La domanda di iscrizione al Registro potrà essere compilata e presentata soltanto una volta concluso, con esito positivo, il procedimento di riconoscimento del titolo professionale e superata la relativa prova attitudinale.

La compilazione del modulo deve essere effettuata attraverso l’ausilio del personal computer che consente al richiedente di poter visualizzare alcune note esplicative circa il contenuto informativo previsto.

Il modulo compilato e poi stampato, nella sequenza sopra illustrata, deve essere sottoscritto e trasmesso a mezzo raccomandata A/R, a cura del richiedente, al seguente indirizzo:

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
Piazza Dalmazia, 1
00198 ROMA

La domanda per il riconoscimento del titolo e quella di iscrizione devono essere conformi alle prescrizioni di legge in materia di bollo, non devono presentare correzioni o abrasioni manuali, e devono contenere gli allegati richiesti rispettivamente nei due distinti moduli, secondo le specifiche elencazioni riportate nelle rispettive “istruzioni per la compilazione della domanda”. Le due separate istanze dovranno altresì contenere la specifica presa d’atto di tutte le dichiarazioni ed attestazioni riportate nel corpo dei moduli stessi.

Ulteriori informazioni e il modulo di richiesta di riconoscimento del titolo professionale che abilita all'esercizio dell’attività di revisione conseguito nel Paese Terzo sono disponibili al seguente link Iscrizione dei revisori di un Paese terzo non appartenente all'Unione Europea

Alla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione, è possibile accedere alla propria area riservata del portale web https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica

 e comunicare ogni variazione dei dati anagrafici, compreso il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, e dei relativi incarichi di revisione assunti nel termine di trenta giorni dal verificarsi della variazione, come previsto dall’articolo 16 del D.M. n. 145/2012.

Per conoscere le modalità di accesso all’Area riservata, si invita a consultare le FAQ gestione area riservata

No, perché a norma di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2023 i revisori e le società che in corso d’anno sono iscritti per la prima volta nel registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento del contributo a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione

A decorrere dal 2024 non sono più trasmessi a cura del Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite di Consip, gli avvisi di pagamento cartacei ai singoli iscritti.

Tali avvisi sono disponibili e scaricabili esclusivamente on-line accedendo all’area riservata del portale della revisione legale,  alla voce “Contribuzione annuale” dove, scorrendo in fondo alla pagina, sarà altresì possibile procedere direttamente al pagamento del contributo stesso.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze, per il tramite di Consip, invia annualmente a tutti gli iscritti una  comunicazione concernente le modalità e i termini con cui procedere al pagamento del contributo annuale per l’iscrizione al registro dei revisori legali. La comunicazione  è trasmessa al Domicilio digitale  comunicato al Registro dei revisori legali ai sensi dell’articolo 16, comma 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni), ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria o posta ordinaria.

Per ulteriori informazioni riguardo le modalità di pagamento dei contributi, si rinvia alla pagina tematica del portale web della revisione legale.

Per conoscere le modalità di accesso all’Area riservata, si invita a consultare le FAQ gestione area riservata

Come disposto dall’articolo 24 ter del d.lgs. n. 39/2010, nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista (31 gennaio di ciascun anno), il Ministero dell'economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso infruttuosamente detto  termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro.

Decorsi ulteriori sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il Ministero dell'economia e delle  finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei revisori legali.

I revisori e le società di revisione sospesi dal Registro per ragioni di morosità contributiva e non ancora cancellati possono sanare la propria posizione versando integralmente le annualità omesse comprensive degli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli. E’ possibile verificare i contributi omessi all’interno della propria area riservata nella sezione “Contribuzione annuale”, dove scorrendo in fondo alla pagina è possibile scaricare gli avvisi di pagamento.

Ricevuto il pagamento, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede d’ufficio alla revoca della sospensione e al ripristino dello stato di “iscritto” a decorrere dalla data di avvenuto pagamento. A tal fine sono necessari tempi tecnici non comprimibili, stimabili in alcuni giorni lavorativi dalla data di riconciliazione del pagamento.

Il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al registro della revisione legale a condizione di aver rimosso le cause che avevano originato la cancellazione, con il pagamento dei contributi omessi.

A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL-01 reperibile alla seguente pagina tematica del Portale Iscrizione delle persone fisiche nel registro dei Revisori Legali, dove sono indicate tutte le informazioni utili e le modalità di trasmissione dell’istanza.

In caso di reiscrizione al Registro a seguito di cancellazione per morosità, qualora non in possesso di tutti i requisiti vigenti previsti nel modulo di iscrizione è comunque necessario compilare tutti i campi presenti. Si consiglia poi di allegare alla domanda una nota contenente indicazioni di dettaglio sui campi standard del modulo non attinenti.

Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione.

I revisori legali e le società di società iscritti al Registro dei revisori legali possono verificare la posizione contributiva all'interno della propria area riservata, nella sezione Contribuzione annuale, nella quale è possibile, scorrendo in fondo alla pagina, riscontrare eventuali annualità, comprensive degli interessi legali maturati, nonchè effettuarne direttamente il pagamento mediante gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma PAGOPA o scaricando i relativi avvisi di pagamento.

In caso di doppio versamento del contributo di iscrizione relativo alla stessa annualità è possibile chiedere il rimborso di quanto non dovuto inviando una formale richiesta ed allegando copia di un valido documento di identità, copia dei versamenti effettuati, gli estremi del proprio codice iban ed un recapito telefonico al seguente indirizzo PEC: registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it

Il revisore legale o la società di revisione legale possono, in qualsiasi momento, richiedere l’attestato di iscrizione nel Registro dei revisori legali (Mod. RL-AT-ARa). Per poter richiedere l’attestato di iscrizione è necessario accedere nell’apposita sezione “Attestati” dell’Area Riservata. L’attestato di iscrizione, firmato digitalmente, sarà reso disponibile all’interno della stessa area dopo 24 ore dalla richiesta. Nell’Area Riservata sarà, inoltre, sempre fruibile, in formato pdf, l’ultimo attestato richiesto.

No. L’attestato di iscrizione al Registro dei revisori legali è rilasciato esclusivamente in lingua italiana.

L’eventuale traduzione in un’altra lingua è a cura e spese dell’interessato.

No. Non è previsto il rilascio di attestati in carta pergamenata. Il revisore legale o la società di revisione legale possono, in qualsiasi momento, richiedere l'attestato di iscrizione al Registro dei revisori legali, attraverso l'accesso alla propria area riservata, nella Sezione Attestati. Una volta disponibile sarà possibile scaricare e stampare anche l'Attestato Espositivo.