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Il Registro dei revisori legali si compone delle sezioni “A” e “B”.
Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 39 del 2010, sono iscritti nella “Sezione A” i revisori che svolgono attività di revisione legale o che collaborano ad attività di revisione legale presso una società di revisione, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti.
È invece collocato nella “Sezione B” il revisore legale che non ha in corso, o non ha avuto nell’ultimo triennio, incarichi di revisione legale o non ha collaborato ad incarichi di revisione legale presso una società di revisione.
L’iscrizione nella sezione B non preclude, in ogni caso, lo svolgimento di altre attività o prestazioni, diverse dalla revisione legale, previste dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la funzione di sindaco in un collegio sindacale non incaricato della revisione legale, ai sensi dell’articolo 2397 c.c., o perizie o attestazioni previste dal codice civile.
L’iscritto nella sezione “B” del Registro dei revisori legali non può, inoltre, seguire, in qualità di dominus, eventuali tirocinanti ai fini dell’abilitazione di questi ultimi all’esercizio dell’attività di revisione legale.
Pertanto, la distinzione tra le sezioni “A” e “B” è legata esclusivamente allo svolgimento di incarichi di revisione legale, e non incide sullo status di revisore regolarmente iscritto.
Il revisore legale iscritto nella “Sezione B” del registro è un soggetto abilitato a svolgere attività di revisione legale, ma che non svolge, o non ha svolto nell’ultimo triennio, incarichi di revisione legale.
Il revisore legale iscritto nella “Sezione B” del Registro è comunque tenuto al pagamento del contributo annuale di iscrizione, all’obbligo di aggiornare il contenuto informativo del Registro in caso di variazione dei dati, inclusa la comunicazione di un valido indirizzo PEC, ed è soggetto agli obblighi di formazione continua di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 39/2010. Non è soggetto, invece, ai controlli di qualità previsti per lo svolgimento della revisione legale.
L’iscritto nella “Sezione B” del Registro dei revisori legali non può, inoltre, seguire, in qualità di dominus, eventuali tirocinanti ai fini dell’abilitazione di questi ultimi all’esercizio dell’attività di revisione legale.
Il revisore iscritto nel Registro che non ha in corso incarichi di revisione legale e non collabora ad un’attività di revisione legale in una società di revisione da almeno un triennio, è collocato automaticamente nella sezione “B” del Registro dei revisori legali. Qualora, prima del decorso di detto termine, intenda comunque transitare nella sezione “B”, può presentare una richiesta, ricorrendone i presupposti, tramite l’apposita funzione disponibile all’interno dell’Area riservata ed il conseguente invio del modulo RL 99, disponibile all’interno della propria area riservata. Per ulteriori informazioni in merito consigliamo di prendere visione della guida operativa disponibile all’interno dell’Area Riservata del revisore.
I revisori iscritti che non esercitano l’attività di revisione legale sono sempre tenuti a comunicare, secondo le modalità stabilite, ogni variazione delle informazioni relative al Registro, incluse quelle anagrafiche e quelle relative alla comunicazione dell’indirizzo PEC, entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta modifica. Essi sono altresì tenuti all’obbligo di formazione continua di cui all’articolo 5 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39.
Il revisore iscritto nella “Sezione B” è un soggetto regolarmente iscritto ed è tenuto agli obblighi di formazione continua. Quale soggetto legalmente abilitato all’esercizio della revisione legale può, in ogni momento, assumere un incarico di revisione legale o collaborare allo svolgimento di incarichi di revisione presso una società di revisione legale.
L'assunzione di nuovi incarichi di revisione legale, anche in qualità di componente di un collegio sindacale incaricato delle revisione legale, va tempestivamente comunicata al Registro dei revisori legali mediante le apposite funzionalità disponibili nell’area riservata del portale web della revisione legale, accedendo con le proprie credenziali personali (SPID e CIE), entro il termine di 30 giorni dalla data della nomina.
Il passaggio nella “Sezione A” non sarà immediato perché la comunicazione dell’incarico verrà validata dagli Uffici che controlleranno che l’incarico sia effettivamente di revisione legale e soggetto all’obbligo di comunicazione e siano corrette le date di conferimento e di fine.
Dopo la suddetta validazione il revisore legale transiterà nella Sezione A e ne riceverà comunicazione alla mail comunicata al Registro.
Al Registro andranno comunicati, nello stesso termine previsto dall’articolo 16, del D.M. 145/2012, tutte le variazioni riguardanti l’incarico stesso (rinnovo e cessazione dell’incarico). Gli incarichi di sindaco supplente non vanno comunicati al registro, in quanto non soggetti a controlli di qualità da parte delle autorità vigilanti.
Il ritardo o la mancata comunicazione di incarichi di revisione legale ovvero del rinnovo degli incarichi già comunicati espone l’iscritto all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010. Al riguardo, l’art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 135/2016, novellando l’originario Capo VIII del decreto legislativo n. 39/2010, ha introdotto all’art. 24, comma 2, lettera b), una specifica sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni obbligatorie, applicabile nella misura da cinquanta a duemilacinquecento euro.
No, il revisore iscritto nella “Sezione B” non può esercitare la funzione di “dominus” dal momento che l’articolo 3, comma 1, lettera d) del D.lgs. 39/2010, così come modificato dal D.lgs. 135/2016, prevede espressamente per il tirocinante “l’obbligo di collaborare allo svolgimento di incarico del revisore legale o della società di revisione presso i quali il tirocinio è svolto”.
Il revisore legale che non svolge attività di revisione legale resta iscritto nella “Sezione A” del Registro per tre anni decorrenti dalla data di fine dell’ultimo incarico comunicato al Registro stesso o dalla data di cessazione della collaborazione presso una società di revisione legale.
Il revisore iscritto nella “Sezione B” che assume un incarico di revisione legale transita nella “Sezione A” del registro comunicando, nel termine di 30 giorni, l’incarico stesso al Registro attraverso le specifiche funzionalità disponibili sul portale web della revisione legale, tramite la propria area riservata. Vanno comunicati solo gli incarichi di revisione legale dei conti (Vedi FAQ n.9)
Il revisore che collabora ad un’attività di revisione legale presso una società di revisione legale viene collocato nella sezione A o B del Registro sulla base delle comunicazioni effettuate periodicamente dalla società di revisione stessa. Il revisore dovrà, in ogni caso, chiedere il passaggio nella sezione A, mediante l’accesso all’area riservata ed avrà l’obbligo di comunicare gli eventuali incarichi a lui direttamente conferiti.
L’articolo 1, comma 1, lettera m) del D.lgs. 39/2010 definisce la revisione legale “la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell’Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro”.
Devono essere comunicati al Registro esclusivamente gli incarichi di “revisione legale dei conti” condotti ai sensi del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, svolti cioè con lo scopo di fornire un giudizio professionale in ordine all’attendibilità del bilancio nel rispetto delle procedure e degli standard professionali applicabili (ISA ITALIA) ed in conformità all’articolo 14 del richiamato D.lgs. 39/2010.
A titolo puramente esemplificativo, sono soggetti all’obbligo di comunicazione:
Non è, invece, revisione legale l’attività di mero controllo contabile svolto senza la rilevazione di tutti gli elementi probativi richiesti per un incarico di “revisione legale” e senza l’obbligo di far ricorso alle procedure di revisione previste dal decreto legislativo 39 del 2010.
A titolo esemplificativo, non sono soggetti a comunicazione degli incarichi al registro dei revisori:
Non sono soggetti, inoltre, a comunicazione le attività quali la certificazione di crediti d’imposta a fini fiscali, l’asseverazione di piani economico finanziari per l’accesso a pubblici appalti, la relazioni su fusioni o più in generale l’emissione di pareri in qualità di esperto ai sensi degli artt. 2501-bis e 2501-sexies del codice civile.
Si ricorda che gli Uffici preposti all’assistenza agli utenti non sono tenuti a fornire risposta ai quesiti con i quali si richiede se un incarico di revisione è effettuato in conformità al decreto legislativo n. 39 del 2010, in quanto al di fuori dei tipi societari in cui la revisione legale è obbligatoria per legge, la qualificazione dell’incarico richiede "una verifica caso per caso delle specifiche previsioni di legge o statutarie che regolano l’attività di controllo contabile".
Oltre agli incarichi di revisione legale, così come sopra definiti, vanno inoltre comunicati al registro gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità conferiti ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 39/2010 e riferiti alle imprese di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 125/2024.
In condivisione con i competenti uffici del Ministero dell’istruzione e del merito, si rappresenta quanto segue.
L’articolo 14 dello schema di statuto delle fondazioni ITS Academy, approvato con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito n. 89 del 17 maggio 2023, disciplina ruolo e compiti del Revisore dei conti delle fondazioni ITS Academy, disponendo che il predetto Revisore:
Il medesimo articolo 14 al comma 3 prevede che ruolo e compiti del Revisore delle Fondazioni in discorso sono definiti “in coerenza” con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Tenuto conto della disciplina complessiva recata dal citato articolo 14 e, in particolare della mancata previsione della obbligatoria iscrizione al registro dei revisori legali, necessaria per la piena applicazione del decreto legislativo n. 39 del 2010, si ritiene che il ruolo e i compiti attribuiti al Revisore dei conti presso le fondazioni ITS Academy non possano essere qualificati come revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2010.
Il richiamo operato nello schema di statuto va interpretato, pertanto, come un rinvio a quei compiti e doveri che, previsti dal capo IV (articoli 9-15) del decreto legislativo n. 39 del 2010, sono compatibili con la disciplina delle Fondazioni ITS Academy.
In particolare, si richiamano le disposizioni elencate di seguito: