FAQ: Sezione A e B

Il Registro dei revisori legali si compone delle sezioni “A” e “B”.

Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 39 del 2010, sono iscritti nella “Sezione A” i revisori che svolgono attività di revisione legale o che collaborano ad attività di revisione legale presso una società di revisione, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti.

È invece collocato nella “Sezione B” il revisore legale che non ha in corso, o non ha avuto nell’ultimo triennio, incarichi di revisione legale o non ha collaborato ad incarichi di revisione legale presso una società di revisione.

L’iscrizione nella sezione B non preclude, in ogni caso, lo svolgimento di altre attività o prestazioni, diverse dalla revisione legale, previste dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la funzione di sindaco in un collegio sindacale non incaricato della revisione legale, ai sensi dell’articolo 2397 c.c., o perizie o attestazioni previste dal codice civile.

L’iscritto nella sezione “B” del Registro dei revisori legali non può, inoltre, seguire, in qualità di dominus, eventuali tirocinanti ai fini dell’abilitazione di questi ultimi all’esercizio dell’attività di revisione legale.

Pertanto, la distinzione tra le sezioni “A” e “B” è legata esclusivamente allo svolgimento di incarichi di revisione legale, e non incide sullo status di revisore regolarmente iscritto.

 

Il revisore legale iscritto nella “Sezione B” del registro è un soggetto abilitato a svolgere attività di revisione legale, ma che non svolge, o non ha svolto nell’ultimo triennio, incarichi di revisione legale.

Il revisore legale iscritto nella “Sezione B” del Registro è comunque tenuto al pagamento del contributo annuale di iscrizione, all’obbligo di aggiornare il contenuto informativo del Registro in caso di variazione dei dati, inclusa la comunicazione di un valido indirizzo PEC, ed è soggetto agli obblighi di formazione continua di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 39/2010. Non è soggetto, invece, ai controlli di qualità previsti per lo svolgimento della revisione legale.

L’iscritto nella “Sezione B” del Registro dei revisori legali non può, inoltre, seguire, in qualità di dominus, eventuali tirocinanti ai fini dell’abilitazione di questi ultimi all’esercizio dell’attività di revisione legale.

Il revisore iscritto nel Registro che non ha in corso incarichi di revisione legale e non collabora ad un’attività di revisione legale in una società di revisione da almeno un triennio, è collocato automaticamente nella sezione “B” del Registro dei revisori legali. Qualora, prima del decorso di detto termine, intenda comunque transitare nella sezione “B”, può presentare una richiesta, ricorrendone i presupposti, tramite l’apposita funzione disponibile all’interno dell’Area riservata ed il conseguente invio del modulo RL 99. Per ulteriori informazioni in merito consigliamo di prendere visione della guida operativa disponibile all’interno dell’Area Riservata del revisore.

I revisori iscritti che non esercitano l’attività di revisione legale sono sempre tenuti a comunicare, secondo le modalità stabilite, ogni variazione delle informazioni relative al Registro, incluse quelle anagrafiche e quelle relative alla comunicazione dell’indirizzo PEC, entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta modifica. Essi sono altresì tenuti all’obbligo di formazione continua di cui all’articolo 5 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39.

Il revisore iscritto nella “Sezione B” è un soggetto regolarmente iscritto ed è tenuto agli obblighi di formazione continua. Quale soggetto legalmente abilitato all’esercizio della revisione legale può, in ogni momento, assumere un incarico di revisione legale o collaborare allo svolgimento di incarichi di revisione presso una società di revisione legale.

L'assunzione di nuovi incarichi di revisione legale, anche in qualità di componente di un collegio sindacale incaricato delle revisione legale, va tempestivamente comunicata al Registro dei revisori legali mediante le apposite funzionalità disponibili nell’area riservata del portale web della revisione legale, accedendo con le proprie credenziali personali, entro il termine di 30 giorni dalla data della nomina.

La suddetta comunicazione, debitamente verificata, consentirà al revisore legale il passaggio alla “Sezione A” del Registro.

Al Registro andranno comunicati, nello stesso termine previsto dall’articolo 16, del D.M. 145/2012, tutte le variazioni riguardanti l’incarico stesso (rinnovo e cessazione dell’incarico). Gli incarichi di sindaco supplente non vanno comunicati al registro, in quanto non soggetti a controlli di qualità da parte delle autorità vigilanti.

Il ritardo o la mancata comunicazione di incarichi di revisione legale ovvero del rinnovo degli incarichi già comunicati espone l’iscritto all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010. Al riguardo, l’art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 135/2016, novellando l’originario Capo VIII del decreto legislativo n. 39/2010, ha introdotto all’art. 24, comma 2, lettera b), una specifica sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni obbligatorie, applicabile nella misura da cinquanta a duemilacinquecento euro.

No, il revisore iscritto nella “Sezione B” non può esercitare le funzione di “dominus” dal momento che l’articolo 3, comma 1, lettera d) del D.lgs. 39/2010, così come modificato dal D.lgs. 135/2016, prevede espressamente per il tirocinante “l’obbligo di collaborare allo svolgimento di incarico del revisore legale o della società di revisione presso i quali il tirocinio è svolto”.

Il revisore legale che non ha incarichi di revisione legale resta iscritto nella “Sezione A” del Registro. Se non assume un incarico di revisione legale o non collabora presso una società di revisione legale per tre anni consecutivi, il revisore sarà collocato d’ufficio nella “Sezione B” del Registro.

Il revisore iscritto nella “Sezione B” che assume un incarico di revisione legale transita nella “Sezione A” del registro comunicando, nel termine di 30 giorni, l’incarico stesso al Registro attraverso le specifiche funzionalità disponibili sul portale web della revisione legale, tramite la propria area riservata. Vanno comunicati solo gli incarichi di revisione legale dei conti (Vedi FaQ n.9).

Il revisore che collabora ad un’attività di revisione legale presso una società di revisione legale viene collocato nella sezione A o B del Registro sulla base delle comunicazioni effettuate periodicamente dalla società di revisione stessa. Il revisore dovrà, in ogni caso, chiedere il passaggio nella sezione A, mediante l’accesso all’area riservata ed avrà l’obbligo di comunicare gli eventuali incarichi a lui direttamente conferiti.

L’articolo 1, comma 1, lettera m) del D.lgs. 39/2010 definisce la revisione legale “la revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell’Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro”.

A titolo puramente esemplificativo, sono soggetti all’obbligo di comunicazione:

  • gli incarichi di revisione legale presso società per azioni e società in accomandita per azioni, conferiti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, ovvero al collegio sindacale nei casi previsti dall’art. 2409-bis c.c.;

  • gli incarichi di revisione legale svolti presso società a responsabilità limitata, conferiti ad un revisore legale, ad una società di revisione o al collegio sindacale nelle ipotesi previste dall’art. 2477 c.c.;

  • gli incarichi di revisione legale svolti presso Enti di Interesse Pubblico o presso enti sottoposti a regime intermedio conferiti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, a norma rispettivamente degli articoli 16 e 19 bis del d.lgs. 39/2010.

  • Gli incarichi di revisione legale svolti ai sensi degli articoli 30, comma 6 e 31 del D.lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) qualora ricorrano i presupposti indicati.

 

A titolo esemplificativo, non sono soggetti a comunicazione degli incarichi al registro dei revisori:

  • i componenti di un collegio sindacale di una società di capitali, qualora lo statuto non vi abbia espressamente demandato la revisione legale dei conti;

  • i componenti supplenti del collegio sindacale;

  • i componenti degli organi di controllo degli enti di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 196/2009, nonché gli altri enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, per i quali per espressa previsione dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs. 54/2014 non si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 39/2010.

 

Non sono soggetti inoltre a comunicazione le attività quali la certificazione di crediti d’imposta a fini fiscali, l’asseverazione di piani economico finanziari per l’accesso a pubblici appalti, la relazioni su fusioni o più in generale l’emissione di pareri in qualità di esperto ai sensi degli artt. 2501-bis e 2501-sexies del codice civile.

Si ricorda che gli Uffici preposti all’assistenza al pubblico non sono tenuti a fornire risposta ai quesiti con i quali si richiede se un incarico di revisione è effettuato in conformità al decreto legislativo n. 39 del 2010, in quanto al di fuori dei tipi societari in cui la revisione legale è obbligatoria per legge, la qualificazione dell’incarico richiede "una verifica caso per caso delle specifiche previsioni di legge o statutarie che regolano l’attività di controllo contabile".

In condivisione con i competenti uffici del Ministero dell’istruzione e del merito, si rappresenta quanto segue.  

L’articolo 14 dello schema di statuto delle fondazioni ITS Academy, approvato con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito n. 89 del 17 maggio 2023, disciplina ruolo e compiti del Revisore dei conti delle fondazioni ITS Academy, disponendo che il predetto Revisore:  

  • è nominato dall’assemblea dei partecipanti tra soggetti di comprovata qualificazione professionale (comma 1);
  • non è revocabile, salvo che per gravi violazioni della legge e dello statuto (comma 2);
  • è organo consultivo contabile, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa (comma 4);
  • partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei partecipanti (comma 5).

Il medesimo articolo 14 al comma 3 prevede che ruolo e compiti del Revisore delle Fondazioni in discorso sono definiti “in coerenza” con quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Tenuto conto della disciplina complessiva recata dal citato articolo 14 e, in particolare della mancata previsione della obbligatoria iscrizione al registro dei revisori legali, necessaria per la piena applicazione del decreto legislativo n. 39 del 2010, si ritiene che il ruolo e i compiti attribuiti al Revisore dei conti presso le fondazioni ITS Academy non possano essere qualificati come revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2010.  

Il richiamo operato nello schema di statuto va interpretato, pertanto, come un rinvio a quei compiti e doveri che, previsti dal capo IV (articoli 9-15) del decreto legislativo n. 39 del 2010, sono compatibili con la disciplina delle Fondazioni ITS Academy.  

In particolare, si richiamano le disposizioni elencate di seguito:

  • Articolo 9, comma 2: “Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori”;
  • Articolo 9, comma 4: “Ai fini del presente articolo, per "scetticismo professionale" si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione”;
  • Articolo 9-bis, comma 1: “Tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno accesso il revisore legale e la società di revisione legale nello svolgimento della revisione legale sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale”
  • Articolo 9-bis, comma 4: “Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 continuano a valere anche successivamente al termine della partecipazione all'incarico di revisione”
  • Articolo 9-bis, comma 5: “Quando un revisore legale o una società di revisione legale è sostituito da un altro revisore legale o da un'altra società di revisione legale, il revisore legale o la società di revisione legale uscente consente al revisore legale o alla società di revisione legale entrante l'accesso a tutte le informazioni concernenti l'ente sottoposto a revisione e l'ultima revisione di tale ente”
  • Articolo 10, comma 1: “Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale”;
  • Articolo 10, comma 1-bis: “Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa”; 
  • Articolo 10, comma 1 ter: “Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale”;
  • Articolo 10, comma 7: “Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione legale che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione né prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o responsabile chiave della revisione, in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale”.
  • Articolo 10, comma 9: “Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete.”;
  • Articolo 10, comma 13: “I soggetti di cui al comma 31 non sollecitano o accettano regali o favori di natura pecuniaria e non pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi ente legato a un ente sottoposto a revisione, salvo nel caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole considererebbe il loro valore trascurabile o insignificante”;
  • Articolo 10 ter, comma 5: “Il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e divulgare al proprio interno eventuali rischi per la sua indipendenza ai sensi degli articoli 10 e 10-bis.”
  • Articolo 10 ter, comma 8 “Il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per fronteggiare e documentare eventuali incidenti che hanno o potrebbero avere gravi ripercussioni sull'integrità della propria attività di revisione legale”;
  • Articolo 10 quater, comma 3: “Nello svolgimento della revisione legale, il responsabile dell'incarico dedica sufficiente tempo all'incarico e assegna risorse sufficienti allo stesso al fine di poter espletare in modo adeguato le proprie funzioni”;
  • Articolo 10 quater, comma 5: “Nel caso in cui il revisore legale o la società di revisione legale si rivolga a consulenti esterni, è tenuto a documentare le richieste di pareri effettuate e i pareri ricevuti”.