Frequently asked questions (FAQ): gestione area riservata

L'accesso all'area riservata, necessario per comunicare ogni variazione dei dati anagrafici e degli incarichi di revisione assunti, come previsto dall'articolo 16 del DM 145/2012, è possibile per i revisori persone fisiche utilizzando esclusivamente il servizio SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di identità elettronica),  disponibile nella pagina di accesso dell’Area Riservata. 

I revisori persone fisiche che erano in possesso delle credenziali di accesso alla propria area riservata non possono più recuperare la password. Tale funzionalità è consentita solamente alle società di revisione.

Prima di accedere all’Area riservata, si consiglia di verificare l’effettiva iscrizione al registro attraverso la funzione di Ricerca iscritto

Le società di revisione devono procedere all’accreditamento al fine di ottenere le credenziali necessarie per accedere alla propria area riservata,  utilizzando la funzione di Accreditamento società di revisione disponibile nella pagina di accesso dell’Area Riservata.

Prima di procedere all’accreditamento, si consiglia di verificare l’effettiva iscrizione al registro attraverso la funzione di Ricerca società.

L’accreditamento  non è consentito per i revisori persone fisiche, i quali possono accedere alla propria area riservata utilizzando il servizio SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di identità elettronica), disponibile nella pagina di accesso dell’Area Riservata. 

La procedura di accreditamento consente alla società di revisione legale di accedere alla propria area riservata del portale web e comunicare ogni variazione dei dati e dei relativi incarichi di revisione assunti, come previsto dall'articolo 16 del DM 145/2012. 

Per procedere all'accreditamento, è possibile accedere per le società di revisione legale cliccando il link Accreditamento società di revisione

Se il proprio codice fiscale/partita IVA è errato inviare una segnalazione all'indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it specificando nell'oggetto della mail "anomalia codice fiscale" e allegando una copia di un valido documento di identità ed una copia del codice fiscale.

I revisori persone fisiche che erano in possesso delle credenziali di accesso alla propria area riservata non possono recuperare la password. L’accesso all’area riservata dei revsiori persone fisiche è consentita solamente utilizzando il servizio SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di identità elettronica), disponibile nella pagina di accesso dell’Area Riservata. 

La funzione “Recupera password” presente nell'area “Login Area Riservata”, è disponibile esclusivamente per le società di revisione, inserendo il codice fiscale della società stessa.  Il link per il completamento della procedura di reset password sarà trasmesso all’indirizzo mail comunicato al registro. 

Nel caso in cui la mail comunicata al registro non è più attiva, è necessario inviare una segnalazione all'indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it, specificando nell'oggetto “Variazione della Email registrata” e allegando una copia di un valido documento di identità del legale rappresentante. Nel testo si dovrà comunque inserire l’indirizzo email da sostituire e la nuova casella di posta elettronica da registrare.

Il revisore legale è tenuto a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze ogni variazione delle informazioni relative al Registro dei revisori legali (articoli 10 e 11 del D.M. 145/2012) entro il termine di trenta giorni dalla data in cui detta variazione si è verificata.

La trasmissione delle informazioni deve avvenire con modalità telematiche dal sito istituzionale della revisione legale https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica attraverso l’accesso alla propria Area riservata.

La mancata trasmissione delle suddette informazioni non pregiudica l'iscrizione al Registro dei revisori. Tuttavia il comportamento omissivo può determinare l'applicazione di sanzioni amministrative.

Le società di revisione legale sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze ogni variazione delle informazioni relative al Registro dei revisori legali (articoli 12 e 13 del D.M. 145/2012) entro il termine di trenta giorni dalla data in cui detta variazione si è verificata.

La trasmissione delle informazioni deve avvenire con modalità telematiche dal sito istituzionale della revisione legale legale https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica attraverso l’accesso alla propria Area riservata

La mancata trasmissione delle suddette informazioni non pregiudica l'iscrizione al Registro dei revisori. Tuttavia il comportamento omissivo può determinare l'applicazione di sanzioni amministrative.

In caso di variazione dei dati anagrafici o dei dati relativi agli incarichi di revisione assunti, incluso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ciascun iscritto (revisore o società di revisione) è tenuto all'aggiornamento del Registro entro il termine di 30 giorni dalla data di variazione (art. 16 D.M. 145/2012).

Tali comunicazioni saranno rese unicamente con modalità telematiche attraverso l'area riservata del sito internet della revisione legale https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica.

La mancata trasmissione delle suddette informazioni non pregiudica l'iscrizione al Registro dei revisori. Tuttavia il comportamento omissivo può determinare l'applicazione di sanzioni amministrative di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Si. In caso di residenza all'estero è comunque necessario, come previsto dalla normativa vigente, che il revisore abbia un domicilio in Italia.

La comunicazione al Registro, che dovrà avvenire con modalità telematiche accedendo alla Sezione Contenuto informativo all’interno della propria area riservata, dovrà pertanto riguardare sia l’indirizzo di residenza estera che quello di domicilio in Italia.

L’aggiornamento dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata rientra tra le comunicazioni obbligatorie da rendere al Registro.

Nel caso in cui la Pec indicata al Registro risulta non valida, l’iscritto deve comunicare nella sezione Contenuto informativo presente all'interno della propria area riservata, un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata e procedere al salvataggio dei dati: il sistema procederà nuovamente alla verifica della stessa e se l’indirizzo risulterà valido sarà indicato “PEC VERIFICATA”.

I revisori che non esercitano attività di revisione legale, anche collocati nella "sezione B" su richiesta o per il decorso del termine triennale, sono comunque tenuti a comunicare secondo le modalità stabilite ogni variazione delle informazioni relative al Registro, incluse quelle anagrafiche, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta modifica.

Devono essere comunicati al Registro esclusivamente gli incarichi di “revisione legale dei conti” condotti ai sensi del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, svolti cioè con lo scopo di fornire un giudizio professionale in ordine all’attendibilità del bilancio nel rispetto delle procedure e degli standard professionali applicabili (ISA ITALIA).

A titolo puramente esemplificativo, sono soggetti all'obbligo di comunicazione:

  • gli incarichi di revisione legale presso società per azioni e società in accomandita per azioni, conferiti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, ovvero al collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2409-bis c.c.;
  • gli incarichi di revisione legale svolti presso società a responsabilità limitata, conferiti ad un revisore legale, ad una società di revisione o al collegio sindacale nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c.;
  • gli incarichi di revisione legale svolti presso società a responsabilità limitata, nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c.;
  • gli incarichi di revisione legale svolti presso Enti di Interesse Pubblico o presso Enti sottoposti a regime intermedio conferiti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale, a norma rispettivamente degli articoli 16 e 19bis del d.lgs. 39/2010.
  • Gli incarichi di revisione legale svolti ai sensi degli articoli 30, comma 6 e 31 del D.lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) qualora ricorrano i presupposti indicati.

Non è, invece, revisione legale l’attività di mero controllo contabile svolto senza la rilevazione di tutti gli elementi probativi richiesti per un incarico di “revisione legale” e senza l’obbligo di far ricorso alle procedure di revisione previste dal decreto legislativo 39 del 2010.

A titolo esemplificativo, non svolgono revisione legale:

  • i componenti di un collegio sindacale di una società di capitali, qualora lo statuto non vi abbia espressamente demandato la revisione legale dei conti;
  • componenti supplenti del collegio sindacale;
  • gli organi di controllo di entità non soggette alla revisione legale (società di persone, imprese individuali, associazioni, comitati, enti morali, ecc.); ciò, anche qualora l’incaricato sia stato scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori
  • i sindaci, revisori o componenti di organi comunque denominati presso enti ed organismi pubblici non costituiti in forma societaria, o presso i comuni o gli enti locali.

Non costituiscono, inoltre, revisione legale attività quali la certificazione di crediti d’imposta a fini fiscali, l’asseverazione di piani economico finanziari per l’accesso a pubblici appalti, la relazioni su fusioni o più in generale l’emissione di pareri in qualità di esperto ai sensi degli artt. 2501-bis e 2501-sexies del codice civile.

Si ricorda che gli Uffici preposti all'assistenza al pubblico non sono tenuti a fornire risposta ai quesiti con i quali si richiede se un incarico di revisione è effettuato in conformità al decreto legislativo n. 39 del 2010, in quanto al di fuori dei tipi societari in cui la revisione legale è obbligatoria per legge, la qualificazione dell'incarico richiede "una verifica caso per caso delle specifiche previsioni di legge o statutarie che regolano l'attività di controllo contabile".

No, il componente di un collegio sindacale al quale non è affidata, oltre al controllo sull'amministrazione di cui all'art. 2403 c.c., anche la revisione legale dei conti non è tenuto a comunicare l'incarico. Gli incarichi da comunicare sono esclusivamente quelli di "revisione legale" conferiti e svolti ai sensi del d.lgs. n. 39/2010.

Il sindaco supplente, a rigore, non esercita attività di revisione legale. L'art. 2401 c.c. stabilisce che il supplente subentri al sindaco effettivo nei soli casi di morte, rinuncia, decadenza del sindaco effettivo, e resta in carica fino alla data dell'assemblea che, tempestivamente convocata, è tenuta al reintegro dei componenti del collegio sindacale cessati. L'incarico di sindaco supplente in un collegio sindacale incaricato della revisione legale non è pertanto oggetto di comunicazione al Registro, se non nella ipotesi in cui il sindaco subentri in concreto all'effettivo.

Gli articoli 11 e 13 del D.M. 20 giugno 2013, n. 145, prevedono che siano comunicati, per ciascuno incarico, la durata e i relativi corrispettivi.

In merito alla durata, occorre specificare sia la data di inizio incarico sia la data di scadenza (individuata in via presuntiva nella data di fine esercizio finanziario oggetto di revisione) avendo cura di comunicare tempestivamente la data di effettiva cessazione dell'incarico. Riguardo ai corrispettivi, gli importi vanno inseriti al lordo e in ragione d'anno e riferiti alla sola attività di revisione (e non anche all'attività di componente del collegio sindacale).

All’interno della propria area riservata è disponibili la Guida Operativa relativa alla comunicazione degli incarichi e l'Appendice tecnica dedicata ai corrispettivi.

Il sindaco - revisore legale deve comunicare il solo compenso relativo all'incarico di revisione legale, scorporandolo dal compenso complessivo. La disciplina dei compensi spettanti al collegio sindacale incaricato della revisione legale risente, infatti, delle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 39 del 2010. In particolare, in base all'art. 10 il corrispettivo per l'incarico di revisione legale deve essere determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tal fine sono determinati le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico. Pertanto, i criteri per la definizione dei compensi dei componenti del collegio sindacale devono oggi tener conto sia delle funzioni di cui all'art. 2403 c.c., sia dell'attività di revisione legale dei conti. I corrispettivi della revisione legale sono inoltre oggetto di specifica indicazione in nota integrativa (art. 2427 c.c., 16-bis).

No, il dipendente di una società di revisione deve comunicare di collaborare allo svolgimento di incarichi di revisione legale presso la società di revisione e non deve comunicare direttamente gli incarichi ai quali ha preso parte.

Sarà la società di revisione titolare dell'incarico ad eseguire le comunicazioni al Registro.

Nel caso in cui il dipendente di una società di revisione svolgesse in proprio incarichi di revisione legale (come revisore legale persona fisica o come componente di un collegio sindacale incaricato della revisione legale), tali incarichi devono invece essere personalmente comunicati.

Solo se l'incarico di revisione è, per espressa disposizione normativa, conferito e condotto secondo la disciplina del d.lgs. n. 39/2010.

In generale, infatti, negli enti ed organismi pubblici che non hanno forma societaria i collegi dei revisori dei conti e sindacali svolgono i compiti previsti dall'art. 20 del d.lgs. n. 123 del 2011 e provvedono, tra l'altro, all'importante funzione di "monitoraggio della spesa pubblica", circostanza che consente di escludere l'automatica equiparazione tra i compiti amministrativi e contabili ad essi affidati con quelli assegnati al revisore legale o alla società di revisione legale ai sensi del d.lgs. n. 39/2010 (cfr. circolare RGS n. 34 del 7 agosto 2013).

Parimenti, non costituiscono incarichi di revisione legale quelli conferiti pressi i collegi dei revisori delle autonomie territoriali e locali (pur costituendo l'iscrizione al registro requisito per il conferimento degli incarichi stessi).

La cessazione anticipata dell’incarico di Revisione nei casi di revoca, dimissioni o risoluzione consensuale va comunicata dal revisore, entro 30 giorni, anche mediante l’accesso all’area riservata, nella sezione “INCARICHI E SEZIONE A/B’’.

Per una corretta comunicazione è necessario:

  • selezionare il tasto “Aggiornamento Incarico” e procedere con l’aggiornamento della data effettiva di scadenza dell’incarico di revisione, successivamente, sotto la voce “Azione al salvataggio dati” cliccare su “Cessazione anticipata Incarico”.

Affinché il tasto Salva risulti attivo è necessario compilare tutti i campi obbligatori (sottolineati in rosso), inclusi quelli inseriti nella Tabella dei corrispettivi annuali.

Nei casi di cessazione anticipata dell’incarico di revisione, oltre all’aggiornamento della sezione Incarichi della propria Area riservata, è sempre necessario procedere alle comunicazioni obbligatorie, previste dal D.M. del D.M. del 28 dicembre 2012, n. 261 come riportato in apposita sezione del portale Cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale (art. 13 D.Lgs. 39/2010)

Gli "enti di interesse pubblico" (traduzione dell'espressione "public interest entities" contenuta nella direttiva comunitaria 2006/43/CE) sono particolari entità giuridiche elencate dall'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 2010.

Non si tratta di enti pubblici, ma di entità che per la loro dimensione o per gli interessi coinvolti sono considerate di rilevante interesse pubblico.

L'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 2010 include nella definizione di EIP:

  1. a) le societa' italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;
  2. b) le banche;
  3. c) le imprese di assicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;
  4. d) le imprese di riassicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private.

 

Alle revisioni legali condotte su tali entità si applica, oltre al decreto legislativo n. 39 del 2010, la disciplina specifica di cui al Regolamento UE n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014.

Gli "enti sottoposti a regime intermedio” sono particolari entità giuridiche elencate dall'articolo 19 bis del d.lgs. n. 39 del 2010 e sono:

-  le società di gestione dei mercati regolamentati;

-  le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;

-  le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

-  le società di intermediazione mobiliare;

-  le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni di diritto italiano dalle medesime gestiti;

-   i fondi comuni di investimento di diritto italiano gestiti da società di gestione UE, GEFIA UE e non UE;

-  le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso;

-  gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;

-  gli istituti di moneta elettronica;

-  gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB.

-  i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB.

-  emittenti di token collegati ad attività autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023;

-  prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2 023/1114.

 Ai revisori degli enti sottoposti a regime intermedio si applica la disciplina prevista dall’articolo 19-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

La sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti (ad esempio per riduzione del capitale sociale sotto il limite fissato dalla legge) costituisce "giusta causa" di revoca ai sensi del D.M. n. 261 del 2012, ma non determina automaticamente la cessazione dell'incarico di revisione.

Nel caso l'incarico sia revocato per giusta causa o in caso di risoluzione consensuale del contratto di revisione, il revisore dovrà aggiornare la  sezione incarichi sezione A/B   indicando quale motivo di cessazione la " Cessazione anticipata incarico ".

Gli iscritti (revisori e società di revisione) possono verificare in qualsiasi momento, previo accesso nell’area riservata, l’iter di lavorazione delle istanze trasmesse al registro.