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La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali del revisore legale. La formazione si articola in trienni formativi: in ogni triennio il revisore deve maturare 60 crediti formativi e in ogni anno del triennio formativo devono essere acquisiti 20 crediti formativi, di cui almeno 10 crediti nelle materie caratterizzanti la revisione legale (Gruppo A del Programma formativo annualmente adottato dal MEF). I restanti crediti formativi possono essere acquisiti nelle materie non caratterizzanti la revisione di cui ai gruppi B e C del programma formativo e in quelle caratterizzanti ai fini dell’attestazione di sostenibilità di cui al gruppo D del medesimo programma.
Il revisore legale abilitato anche al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità è tenuto a maturare annualmente, a decorrere dall’anno successivo alla data del provvedimento di abilitazione da parte del MEF, almeno 25 crediti formativi, di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti la revisione legale (Gruppo A) e almeno 10 nelle materie caratterizzanti l’attestazione di rendicontazione di sostenibilità (Gruppo D del Programma annuale di formazione del MEF). I restanti crediti formativi fino al raggiungimento dei 25 previsti possono essere acquisiti nelle materie non caratterizzanti la revisione legale (Gruppi B e C del medesimo Programma). Per i revisori destinatari della disciplina transitoria di cui all’articolo 18, comma 4, del D.lgs. n. 125/2024, parimenti tenuti alla maturazione di almeno 25 crediti formativi secondo la medesima articolazione annuale, l’obbligo formativo decorre dall’anno successivo alla data in cui il MEF riceve la domanda di abilitazione.
Si specifica che i 20 o 25 crediti formativi devono essere maturati annualmente, senza possibilità di compensare i debiti formativi di un anno con le eccedenze di crediti di una diversa annualità.
Le materie e gli argomenti oggetto dei corsi devono essere corrispondenti a una o più delle materie o degli argomenti di cui al programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze adottato annualmente con determina del Ragioniere Generale dello Stato e pubblicato sul sito della revisione legale.
I revisori possono fruire della formazione attraverso tre distinti canali: 1) la formazione diretta erogata dal Ministero dell’economia e delle finanze tramite la piattaforma di formazione a distanza accessibile gratuitamente tramite l'Area riservata del sito della revisione legale; 2) la partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici e privati accreditati dal Ministero dell’economia e delle finanze; 3) il riconoscimento della formazione professionale continua acquisita dai revisori iscritti in Albi professionali o acquisita dai revisori dipendenti o collaboratori all’interno delle società di revisione, ove conforme al Programma di aggiornamento professionale annualmente adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
I predetti canali non devono intendersi come alternativi, ma possono essere utilizzati in maniera complementare. Resta, invece, esclusa la possibilità di riconoscere crediti formativi maturati attraverso canali diversi da quelli sopra indicati, anche ove acquisiti nelle materie previste dal Programma di formazione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Sì. Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010, l’obbligo della formazione riguarda tutti gli iscritti al registro, a prescindere dalla titolarità di incarichi di revisione legale e, quindi, inclusi coloro che sono iscritti nella Sezione B del Registro.
No. Considerata l’estensione dell’obbligo annuale di formazione continua disposto dal decreto legislativo n. 39/2010 nei confronti di tutti gli iscritti al Registro, viene meno la necessità di svolgere preventivamente un apposito corso prima dell’accettazione di un incarico
Sì, sono assoggettati agli obblighi di formazione anche quei professionisti collocati in elenchi speciali per incompatibilità con l’esercizio della professione o in altre situazioni che prevedessero l’esonero, per qualsiasi ragione, dagli obblighi previsti per l’iscrizione agli Albi di appartenenza. L’obbligo di formazione continua è, infatti, connesso all’iscrizione all’interno del Registro dei revisori legali.
Per i revisori legali iscritti al Registro nel corso dell’anno, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
No, sono esentati dalla data del provvedimento di sospensione, ma, in caso di revoca di tale provvedimento nell'arco del medesimo anno, sono tenuti all’assolvimento del debito formativo pregresso
L’articolo 24 del decreto legislativo n. 39/2010 include il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione continua o aggiornamento professionale tra le fattispecie sanzionabili. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135, in vigore dal 19 ottobre 2021, è stato adottato il regolamento concernente la procedura per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori in caso di violazione delle disposizioni in materia di revisione legale. Con riferimento al mancato assolvimento dell’obbligo formativo, le sanzioni applicabili sono quelle indicate all’articolo 24, comma 1, del d.lgs. n. 39/2010, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti e, in particolare, dei criteri di cui all’articolo 25, comma 3, dello stesso decreto legislativo.
Vale la regola secondo cui un’ora di partecipazione a un corso equivale a un credito. È esclusa la possibilità di comunicare una frazione di credito (per esempio: 0,5 crediti). In caso di eventi la cui durata non fosse un numero intero di ore (per esempio, 3 ore e 30 minuti), l’ente che ha erogato la formazione valuterà se arrotondare il credito maturato per eccesso o per difetto, nei limiti della ragionevolezza e della correttezza (per esempio, è esclusa la possibilità di riconoscere 8 crediti per un corso di 7 ore diviso in due parti di 3 ore e trenta minuti, attribuendo a ciascuna parte 4 crediti).
No, non sono previsti esoneri. L’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 non prevede alcun tipo di esonero, deroga o esenzione. Sono esentati dall’obbligo formativo soltanto i revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lett. e) e dell’art. 24-bis del decreto legislativo n. 39/2010, relativamente al periodo della sospensione.
Tuttavia, in sede di accertamento della violazione dell’obbligo formativo, la Commissione centrale per i revisori legali può, a norma dell’articolo 11 del D.M. n. 135/2021, prendere in considerazione, se adeguatamente comprovate, situazioni di oggettiva impossibilità ad assolvere l’obbligo formativo relative a patologie permanenti o temporanee gravemente invalidanti e alla maternità
Il revisore iscritto al registro deve maturare improrogabilmente entro il 31 dicembre di ciascun anno almeno venti crediti ovvero venticinque crediti nel caso di revisore abilitato all’attestazione della rendicontazione di sostenibilità. Decorso il termine annuale al 31 dicembre, non sono concesse finestre temporali per il recupero dei crediti mancanti.
Gli iscritti al Registro interessati ad ottenere l’abilitazione al rilascio dell’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità devono aver maturato i cinque crediti formativi previsti dalla disciplina transitoria di cui all’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 entro e non oltre la data del 31 dicembre 2025. I revisori interessati potranno presentare istanza di abilitazione anche successivamente al termine del 31 dicembre 2025, purché in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina transitoria di cui al suddetto articolo 18 (iscrizione al registro entro il 1° gennaio 2026 e maturazione, entro la data del 31 dicembre 2025, di almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità).
No. Come stabilito dalla circolare RGS n. 37 del 12 novembre 2024, nel corso del periodo transitorio introdotto dal comma 4 dell’articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, per il 2024 e il 2025, il revisore legale che intenda presentare la domanda di abilitazione al rilascio delle attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità deve conseguire cinque crediti formativi nelle materie di cui al gruppo D) del Programma di formazione continua e aggiornamento professionale, nel corso del periodo formativo 2024 oppure nel corso del periodo formativo 2025. Non è comunque ammessa la possibilità di ripartire tra le due annualità l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo ai suddetti cinque crediti formativi.
No. Si richiama l’attenzione sull’obbligo annuale di aggiornamento continuo stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 27/1/2010, n. 39 che, alla luce dell’interpretazione letterale della norma, non consente compensazioni di crediti maturati tra un anno e l’altro all’interno del triennio.
I crediti formativi sono considerati validamente maturati solo qualora i relativi corsi siano stati fruiti nel periodo di effettiva iscrizione al registro, ovvero in un periodo in cui il revisore fosse stato temporaneamente sospeso. Non sono, pertanto, considerati validi i crediti maturati nel periodo antecedente alla data di iscrizione ovvero in un periodo di cancellazione dal registro, anche se successivamente sia intervenuta una nuova iscrizione al medesimo.
Sì, i corsi possono essere fruiti interamente a distanza, in modalità sincrona o asincrona, interamente in aula o in parte a distanza e in parte in aula.
No. Tenuto conto che l’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 impone l’obbligo annuale di aggiornamento continuo, non è possibile differire i termini di maturazione ivi indicati in assenza di una specifica disposizione normativa che lo preveda espressamente.
La ripetuta partecipazione al medesimo corso, mediante lo stesso canale formativo, non dà diritto all’acquisizione di ulteriori crediti formativi. È, tuttavia, possibile maturare nuovi crediti attraverso la frequenza di corsi con lo stesso codice materia, purché erogati da enti formatori diversi o tramite canali formativi differenti. A titolo esemplificativo, non è possibile maturare tramite la Piattaforma FAD del Ministero dell’economia e delle finanze il credito relativo alla materia A.2.1 più volte in diverse annualità dello stesso triennio formativo, tuttavia, è possibile maturare un ulteriore credito frequentando un corso con il codice A.2.1 erogato da un ente formatore accreditato.
I revisori che svolgono attività di docenza nell'ambito dei corsi erogati da enti formatori accreditati dal Ministero, da Albi professionali o da società di revisione maturano un credito per ogni ora di formazione impartita nella materia del corso, fermo restando che, nell’ambito dello stesso triennio formativo, la reiterata docenza nel medesimo corso non dà diritto all’acquisizione di ulteriori crediti formativi. Resta esclusa la possibilità di riconoscere crediti formativi in dipendenza dell’attività di docenza al di fuori dei canali di formazione sopra indicati anche ove svolta nelle materie previste dal Programma di formazione annualmente definito dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Con la locuzione “corso multiplo” si intende un percorso formativo articolato in uno o più moduli, insegnamenti o discipline, eventualmente affidati a diversi docenti e organizzato, se necessario, con differenti modalità in termini di orari, sedi, costi o altre caratteristiche, che consente il conseguimento di più crediti formativi, anche in forma cumulativa, in quanto strutturato per approfondire diversi profili della stessa materia o per trattare aspetti riconducibili a più ambiti di apprendimento.
Sì, ma con il vincolo rappresentato dall’obbligo di maturare almeno 10 crediti nelle materie caratterizzanti la revisione legale e, per i revisori abilitati al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, anche almeno 10 crediti nelle materie caratterizzanti la sostenibilità. Il Programma annuale di formazione del MEF prevede, inoltre, alcuni limiti nei crediti acquisibili in talune materie non caratterizzanti, quali la contabilità pubblica e la gestione economica e finanziaria degli enti territoriali (massimo 5 crediti annuali), la disciplina della regolazione della crisi e dell’insolvenza (massimo 3 crediti annuali) e il diritto tributario (massimo 3 crediti annuali). Per tali tematiche, le eccedenze di crediti rispetto ai limiti previsti non sono ritenute valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo.
Il Ministero ha predisposto una piattaforma digitale per l’erogazione di corsi a distanza, riguardanti i temi inclusi nel programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato annualmente con determina del Ragioniere Generale dello Stato e pubblicato sul sito della revisione legale. Tali corsi sono aperti a tutti gli iscritti al registro. La piattaforma per la formazione a distanza è accessibile gratuitamente tramite l'Area riservata del sito della revisione legale, nella Sezione Formazione. Sul medesimo sito vengono pubblicati gli avvisi relativi all’apertura e alla chiusura dell’accesso alla piattaforma, nonché alla pubblicazione di nuovi corsi di formazione.
A decorrere dall’anno formativo 2024, il Ministero ha introdotto l’obbligo del completamento del quiz finale di ciascun corso presente sulla FAD con almeno il 70% di risposte esatte per l’acquisizione del relativo credito formativo. La piattaforma dà la possibilità di ripetere il test per tre volte consecutive e, nel caso di mancato superamento del quiz al terzo tentativo, il revisore dovrà ripetere il corso. Ciascun modulo presente sulla piattaforma consente l’acquisizione del relativo credito formativo una sola volta nel corso del medesimo triennio formativo. Resta comunque possibile prendere nuovamente visione dello stesso corso, anche se tale partecipazione non dà diritto al riconoscimento di ulteriori crediti.
Nell’apposita sezione del portale della revisione legale, denominata ENTI FORMATORI, è presente un elenco, costantemente aggiornato, degli enti accreditati dal MEF per l’erogazione della formazione continua, a seguito della verifica e della validazione, da parte del Ministero, dei programmi formativi proposti, ivi inclusa la verifica della conformità dell’offerta formativa proposta dall’ente al Programma annuale di formazione del MEF. I corsi organizzati da un ente non preventivamente accreditato dal Ministero e non ricompreso in tale elenco non consentono, pertanto, la maturazione di crediti formativi validi. Tuttavia, qualora lo stesso ente sia accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, i crediti maturati dagli iscritti al relativo Albo potrebbero essere riconosciuti come formazione equivalente ai sensi dell'articolo 5, comma 10, del d.lgs. 39/2010, ove conforme al programma annuale di aggiornamento professionale del MEF.
Sì. L’articolo 5 del D.lgs. n. 39/2010 prevede al comma 10 che la formazione acquisita dagli iscritti al Registro presso gli Albi professionali di appartenenza sia riconosciuta equivalente, a condizione che sia conforme al programma di aggiornamento professionale adottato annualmente dal MEF. Sono parimenti considerati validi, purché regolarmente trasmessi al registro, con le modalità e le tempistiche previste dalla Convenzione in atto tra il MEF e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, anche i corsi frequentati presso gli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le comunicazioni al registro sono a carico dell’Ordine che provvede per il tramite del CNDCEC e non del singolo professionista.
No. La formazione erogata dagli Albi professionali può essere riconosciuta equivalente, se conforme al Programma annuale di formazione del MEF, solo se erogata a beneficio di revisori legali iscritti al medesimo Albo. Al contrario, i revisori legali non iscritti a un Albo professionale possono maturare i crediti necessari all’assolvimento degli obblighi formativi attraverso attività formative organizzate da un Albo professionale solo se quest’ultimo sia stato accreditato come ente formatore dal MEF.
Sì. In base alla convenzione sottoscritta tra il Ministero dell’economia e delle finanze e il CNDCEC, i crediti conseguiti dagli iscritti all’Albo attraverso la partecipazione ai corsi e-learning presenti sulla piattaforma FAD del MEF sono validi e i crediti formativi così acquisiti sono trasmessi e caricati sulla posizione dell’iscritto all’Albo secondo le tempistiche stabilite concordemente dal MEF e dal CNDCEC, senza alcun adempimento a carico del singolo professionista.
Una società di revisione può organizzare al proprio interno un qualsiasi numero di corsi, in una materia caratterizzante o anche non caratterizzante la revisione legale, purché siano comunque conformi ai temi di cui al Programma formativo annuale del MEF. Ciò non esime il dipendente o il responsabile della revisione presso una determinata società di revisione ad assolvere il proprio obbligo formativo maturando tutti i crediti richiesti per ogni anno, di cui almeno 10 crediti nelle materie caratterizzanti la revisione legale e, nel caso dei revisori abilitati al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, anche almeno 10 crediti nelle materie caratterizzanti la rendicontazione di sostenibilità.
Ogni chiarimento o informazione sulla validità, ai fini degli obblighi formativi derivanti dall’iscrizione al Registro, dei corsi fruiti attraverso i predetti canali deve essere rivolto direttamente al soggetto che ha erogato l’attività formativa e non al Registro.
Il revisore che ha adempiuto all’obbligo formativo non è tenuto a nessuna comunicazione al Registro. La trasmissione dei crediti maturati dai revisori legali al Registro, infatti, è a carico dell’ente che ha organizzato la formazione, sia esso un ordine professionale o un ente pubblico o privato che è stato accreditato dal MEF.
Per la formazione a distanza fruita mediante la piattaforma digitale messa a disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze, l’aggiornamento della posizione del revisore sul registro avviene automaticamente all’atto del completamento con esito positivo del quiz finale del corso.
No. In nessun caso il Ministero dell’economia e delle finanze accetta la trasmissione, da parte del singolo revisore legale, di attestazioni di partecipazione a corsi di formazione erogati da enti accreditati, Albi professionali o società di revisione, considerato che l’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 pone espressamente in capo agli enti che hanno erogato la formazione l’onere della trasmissione dei relativi crediti formativi al MEF. Ne consegue che il revisore potrà rivolgersi esclusivamente all’ente formatore, all’Albo professionale o alla società di revisione per sollecitare la trasmissione al Ministero dei crediti maturati, fermo restando il rispetto dei termini prescritti per tale adempimento.
Al fine di aggiornare tempestivamente, nel corso dell’annualità, la posizione dei crediti formativi acquisita da ciascun partecipante, i crediti formativi devono essere trasmessi da parte dei soggetti che hanno erogato la formazione con cadenza almeno trimestrale. La trasmissione dei crediti formativi relativi a un’annualità può avvenire entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione dei medesimi crediti.
Fermo restando che le attività formative svolte devono riguardare strettamente i temi indicati nel Programma annuale di formazione adottato dal MEF ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, ogni eventuale discordanza deve essere segnalata esclusivamente al soggetto che ha erogato la formazione, restando esclusa la possibilità di inviare al Registro eventuale documentazione atta alla correzione dei dati registrati.
I crediti maturati dagli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presso gli Ordini territoriali, ove conformi al Programma annuale di formazione del MEF, vengono inviati dai singoli Ordini al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il quale raccoglie e consolida i dati pervenuti per la successiva trasmissione al MEF con le modalità e le tempistiche stabilite dalla Convenzione in atto tra il MEF e il Consiglio stesso.
A decorrere dall’anno formativo 2023, sono stati inseriti nei Programmi di aggiornamento professionale annualmente adottati dal MEF alcuni temi, specificamente indicati, ritenuti validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi del Registro nel limite massimo di 5 crediti formativi acquisibili in ciascun anno formativo. Eventuali crediti formativi in materia di revisione degli enti locali maturati in eccesso rispetto a tale limite non saranno acquisiti come validi. Si ribadisce che, ai fini del riconoscimento della validità dei crediti acquisiti nelle materie della revisione degli enti locali, è necessario che la formazione sia stata fruita attraverso uno dei tre canali formativi previsti: la piattaforma di formazione a distanza del MEF; un ente formatore accreditato; un Albo professionale di appartenenza ovvero una società di revisione che eroga formazione (per coloro i quali collaborano all'attività di revisione legale o di attestazione della sostenibilità o sono responsabili della revisione o dell'attestazione della sostenibilità all'interno della società di revisione medesima).
La fruizione della versione testuale dei corsi presenti sulla piattaforma digitale del MEF consente, al pari della versione multimediale, il conseguimento dei crediti formativi, previo superamento del test di verifica a fine modulo con almeno il 70% di risposte corrette. Le pagine della versione testuale sono temporizzate per permettere una lettura consapevole del contenuto e non è possibile avanzare alla pagina successiva prima dei tempi medi di lettura previsti. Terminato il tempo necessario per la lettura di una pagina, sarà possibile cliccare sull’apposito tasto per procedere alla pagina successiva
Sì. Nel caso in cui il revisore legale dei conti, nel periodo transitorio introdotto dal comma 4 dell’articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, abbia già acquisito, nel corso del 2024, i cinque crediti formativi per l’abilitazione al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, l’eventuale acquisizione di ulteriori crediti nel 2025 nelle materie dello stesso ambito formativo è considerata utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 per tale ultima annualità, ferma restando la quota minima di crediti da acquisire nelle materie caratterizzanti la revisione legale dei conti, di cui al gruppo A) del Programma di formazione continua e aggiornamento professionale del 2025
Sì. I crediti formativi maturati da un revisore legale non abilitato all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità vengono riconosciuti utili ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi annuali, ferma restando la quota minima di crediti caratterizzanti da acquisire nelle materie caratterizzanti la revisione legale, ovvero almeno dieci nelle materie del Gruppo A) del Programma annuale di formazione del MEF.
La richiesta di accreditamento non può essere presentata retroattivamente con riferimento a programmi formativi già erogati dall’ente formatore. Infatti, la medesima richiesta è preventiva rispetto all’erogazione dei corsi, i quali devono essere necessariamente prima accreditati da questo Ministero, per poter essere riconosciuti ai fini della formazione obbligatoria continua degli iscritti al Registro.
No. I revisori che presentano istanza di cancellazione volontaria non sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo formativo a decorrere dall’anno in cui presentano la relativa istanza (anche qualora il decreto di cancellazione sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’anno successivo).