Seguici su
La Posta Elettronica Certificata è una particolare tipologia di casella di posta elettronica utilizzabile da cittadini, professionisti, pubbliche amministrazioni, società, per trasmettere comunicazioni digitali, assicurando la certezza della data di invio, l’integrità del messaggio e la prova della consegna.
L’invio di un messaggio da una casella PEC a un’altra ha lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. Per certificare l'invio e la ricezione di un messaggio, il gestore della PEC del mittente invia a quest’ultimo una ricevuta di avvenuto invio, mentre il gestore della PEC del destinatario trasmette al mittente una ricevuta di avvenuta o di mancata consegna, contenente il messaggio e gli eventuali allegati. Ogni ricevuta riporta un preciso riferimento temporale. Inoltre, il messaggio recapitato alla casella PEC del destinatario si considera consegnato anche se il destinatario non accede alla propria casella.
Per attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) è necessario rivolgersi a uno dei gestori qualificati da AgID. Puoi consultare l’elenco dei gestori sul sito:
https://www.agid.gov.it/index.php/it/piattaforme/posta-elettronica-certificata/elenco-gestori-pec
Generalmente, la richiesta può essere presentata sui siti dei vari gestori o presso i loro locali commerciali, fornendo i dati personali necessari e pagando il canone richiesto. Una volta attivato, l’indirizzo PEC è utilizzabile come una normale casella di posta, con la differenza che l’invio e l’avvenuta ricezione da parte del destinatario sono certificati.
In Italia, alcune regioni, comuni o enti locali hanno avviato iniziative volte a offrire una PEC gratuita ai cittadini residenti. Per maggiori informazioni, è possibile interrogare direttamente gli uffici o i siti istituzionali di riferimento.
Tutti i revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al d.lgs. n. 39/2010 devono dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) valido e attivo, rilasciato da uno dei gestori qualificati da AgID. L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) deve essere comunicato al Registro dei revisori legali e aggiornato esclusivamente tramite le funzioni previste nella sezione “Contenuto informativo” dell’Area Riservata del sito istituzionale della revisione legale, accessibile mediante SPID o CIE. Ai sensi dell’articolo 16, comma 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, attuativo, tra gli altri, dell’articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) deve essere aggiornato entro trenta giorni dalla data di variazione.
L’articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 ha esteso ai revisori legali e alle società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al d.lgs. n. 39/2010, l’obbligo di comunicare un proprio indirizzo valido di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Ministero dell'economia e delle finanze, quale soggetto incaricato della tenuta del citato registro. Il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 ha altresì modificato l’articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, introducendo alla lettera d-bis “l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata” tra i dati minimi che costituiscono il contenuto informativo del Registro dei revisori legali.
La Circolare n. 21 del 29 settembre 2016 del Ragioniere Generale dello Stato – Rif. MEF-RGS-Prot. 76126 del 29/09/2016, ha precisato le modalità di comunicazione delle caselle PEC da parte degli iscritti nel Registro dei revisori legali, prevedendo, in fase di prima applicazione, il termine del 30 novembre 2016 per l’assolvimento di detto obbligo. Il testo della Circolare n. 21 del 29 settembre 2016 del Ragioniere Generale dello Stato è consultabile sul sito istituzionale della revisione legale, sezione “Normativa”, sottosezione “Circolari”.
La comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro dei revisori legali deve avvenire esclusivamente tramite aggiornamento telematico della sezione “Contenuto informativo”, accessibile con SPID o CIE nella propria Area Riservata del sito istituzionale della revisione legale. Non sono considerate valide eventuali comunicazioni o segnalazioni di aggiornamento del proprio indirizzo PEC effettuate attraverso canali alternativi, quali, a titolo esemplificativo, raccomandate, contatti telefonici con gli uffici, e-mail generiche o richieste indirizzate al servizio di assistenza Help-Desk Revisori Legali.
Per inserire e/o aggiornare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) è necessario:
Si raccomanda di prestare attenzione a non inserire un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) nella riga/campo riservato alla Posta Elettronica Ordinaria (PEO) e ad assicurarsi di aver inserito un indirizzo valido, attivo e corretto. In tali casi, completata l’elaborazione della richiesta di variazione del dato, il sistema effettuerà procedure di verifica mostrando messaggi di alert in caso di eventuali incongruenze.
La Circolare n. 21 del 29 settembre 2016 del Ragioniere Generale dello Stato – Rif. MEF-RGS-Prot. 76126 del 29/09/2016, ha precisato che ogni indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) comunicato deve essere associato in modo univoco a un singolo iscritto nel Registro dei revisori legali. Motivi di coerenza inducono a escludere l’ipotesi di utilizzare caselle di posta “condivise” o “comuni” (ad esempio, l’uso promiscuo di uno stesso indirizzo da parte di più professionisti nell’ambito di uno stesso studio associato, o ancora, l’uso di un indirizzo intestato ad altri revisori o soggetti terzi).
Per quanto riguarda i revisori legali iscritti anche presso altri albi o ordini professionali, nel rammentare che non è obbligatorio che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) sia utilizzato esclusivamente ai fini della comunicazione al Registro dei revisori legali, si ritengono percorribili ambo le opzioni, ovverosia indicare un indirizzo PEC già utilizzato nel collegio professionale di appartenenza oppure ricorrere a una casella specifica, diversa dalla precedente.
La Circolare n. 21 del 29 settembre 2016 del Ragioniere Generale dello Stato – Rif. MEF-RGS-Prot. 76126 del 29/09/2016, ha previsto che tutti gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al d.lgs. n. 39/2010, compresi coloro che ne siano sprovvisti, devono dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) valido e attivo, rilasciato da uno dei gestori qualificati da AgID.
L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) deve essere comunicato al Registro dei revisori legali e aggiornato esclusivamente tramite le funzioni previste nella sezione “Contenuto informativo” dell’Area Riservata del sito istituzionale della revisione legale, accessibile mediante SPID o CIE.
Sì, il soggetto che intende iscriversi nel Registro dei revisori legali deve dotarsi preventivamente di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che dovrà essere indicato nella modulistica dell’istanza di iscrizione.
La mancata, omessa o tardiva comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro dei revisori comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, disciplinate, nello specifico, dall’articolo 13 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135 e, nel caso di sanzioni amministrative pecuniarie, nella misura da € 50,00 a € 2.500,00.
Il quadro normativo italiano in materia di revisione legale non prevede un obbligo esplicito che impone ai tirocinanti iscritti nel Registro del tirocinio di cui all’articolo 3 del d.lgs. n. 39/2010 di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Tuttavia, il possesso di una PEC è consigliato anche per i tirocinanti, al fine di certificare l’invio e la ricezione delle comunicazioni da e verso la Pubblica Amministrazione, attribuendo lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento. L’utilizzo della PEC permette di ridurre tempi e costi rispetto alla tradizionale corrispondenza cartacea.