Possono presentare istanza di accreditamento le società e gli enti pubblici o privati che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ossia:

  1. numero di dipendenti adeguato a garantire la qualità della formazione offerta, tenendo conto della struttura organizzativa, dell’articolazione territoriale e della esperienza professionale;
  2. comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della formazione professionale di studenti universitari, professionisti nell'ambito giuridico-economico e contabile, dirigenti e funzionari pubblici, nelle materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 la quale deve costituire la parte prevalente dell’oggetto sociale dell’ente che intende accreditarsi;
  3. impiego, nell'attività di formazione, di docenti con una comprovata esperienza professionale nell'ambito delle materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
  4. organizzazione ispirata a criteri di economicità della prestazione.

La formazione erogata dalla società di revisione in favore di soggetti esterni alla stessa può essere validamente riconosciuta ai fini degli obblighi formativi previsti dal Registro solo se la medesima società di revisione abbia ottenuto l’accreditamento dal Ministero dell’economia e delle finanze come ente formatore e la formazione erogata sia conforme al Programma di formazione adottato annualmente dal MEF.

La formazione erogata da un ordine professionale in favore di soggetti non iscritti all’ordine stesso è valida, ai fini degli obblighi formativi previsti dal Registro, soltanto se il medesimo Ordine ha ottenuto l’accreditamento dal MEF come ente formatore e solo se la formazione erogata è conforme al Programma annuale di aggiornamento professionale per i revisori legali.

L’ente che intenda ottenere l’accreditamento dal MEF è tenuto a presentare, sottoscritta digitalmente dal proprio rappresentante legale, la seguente documentazione, pubblicata nell’apposita Sezione “Enti formatori – modulistica di accreditamento" del Portale della revisione legale: modello di istanza di accreditamento, schema di convenzione di accreditamento, scheda/e corsi, scheda docenti e dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010. Nell’istanza di accreditamento, l’ente deve indicare, altresì, la pagina internet (specificando l’URL - Universal Resource Locator), da tenere aggiornata, che indica i dettagli delle attività formative proposte. L’indisponibilità della suddetta pagina internet o l’omissione nella comunicazione dell’URL non consentono l’accreditamento.

La scheda corsi, con riferimento a ciascun corso offerto, deve contenere le seguenti indicazioni: titolo del corso, durata, docenti di riferimento, data, sede di espletamento completa di indirizzo, orario e costo. Inoltre, per ogni corso inserito nella scheda è necessario indicare con precisione il corrispondente codice materia del programma formativo annuale del Ministero.

L’istanza e la relativa documentazione devono essere trasmesse al MEF esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it.

La convenzione di accreditamento disciplina nel dettaglio gli obblighi e le responsabilità dell’ente formatore nel corso del rapporto convenzionale, al fine di assicurare il funzionamento del sistema di formazione continua. La stessa ha durata annuale e, pertanto, gli enti già accreditati in un’annualità sono tenuti a sottoscrivere una nuova convenzione per poter continuare a erogare la formazione nell’annualità successiva.

No, non sono ammessi da parte dell’Ente che intende accreditarsi, affidamenti a terzi, deleghe o contratti con terzi. In caso di erogazione di attività formative da parte di soggetti terzi in deroga a quanto stabilito, gli Enti accreditati sono interamente responsabili verso i partecipanti per il mancato riconoscimento dei crediti da parte del Ministero.

L’istanza di accreditamento deve essere presentata almeno venti giorni prima rispetto alla data di inizio degli eventi programmati, al fine di consentire l’istruttoria della richiesta in tempi ragionevoli. La valutazione delle istanze di accreditamento è sospesa nei mesi di agosto e di dicembre e, a tal fine, si fa riferimento alla data di ricezione dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata.

No. L’ente che abbia ottenuto l’accreditamento per l’erogazione di un corso è tenuto a garantire che la programmazione dello stesso si esaurisca entro il medesimo anno dell’accreditamento, non essendo possibile accreditare un corso che sia erogato, anche solo in parte, nell’annualità successiva.

Sì. Più enti distinti possono presentare congiuntamente un’unica istanza di accreditamento, sottoscritta da ciascuno di essi. Gli enti in questione sono responsabili singolarmente delle relative dichiarazioni fornite e, congiuntamente, dell’organizzazione e della qualità dell’attività formativa. In tal caso, si richiede che i requisiti prescritti dalla normativa vigente siano posseduti da almeno uno degli enti.

Gli enti formatori possono promuovere i corsi organizzati solo a seguito dell’avvenuto accreditamento, che decorre dalla data della nota di trasmissione della convenzione sottoscritta dal MEF, e successivamente all’inserimento dell’ente nell’elenco degli enti formatori accreditati sul sito della revisione legale. È esclusa la possibilità di pubblicizzare in qualunque modo corsi di formazione a fronte di un’istanza di accreditamento presentata e non ancora concessa

I corsi possono essere erogati interamente in aula, a distanza, in modalità sincrona o asincrona, o in modalità mista. In caso di formazione e-learning, prima dell’erogazione del corso, l’ente formatore è tenuto a fornire al Ministero le credenziali di accesso alla piattaforma utilizzata per le eventuali verifiche. L’ente formatore deve rendere disponibili i contenuti didattici nelle modalità e nelle forme stabilite all’atto della presentazione dell’offerta formativa accreditata.

No. Considerato che, ai sensi dell’articolo 5 comma 5, l’obbligo formativo è annuale, l’ente formatore accreditato non può organizzare corsi destinati al recupero di eventuali debiti formativi relativi ad annualità pregresse.

No. Sono ammissibili eventuali sconti o promozioni solo se legati al numero dei corsi frequentati. Non è possibile, infatti, determinare la quota di iscrizione ai corsi sulla base dell’eventuale accettazione dell’offerta di acquisto da parte dei revisori di altri beni o servizi erogati dall’ente, o sulla base di incentivi all’acquisizione della qualità di socio o associato dell’ente formatore

Nel caso di modifiche o integrazioni sostanziali rispetto alle indicazioni contenute nella scheda corsi già presentata al MEF, tra cui l’organizzazione di nuovi corsi, l’ampliamento del corpo docente con nuovi professionisti o la variazione del Comune ove ha luogo l’evento, l’ente accreditato deve presentare un’istanza integrativa, con le medesime modalità illustrate dalle circolari in materia di formazione continua dei revisori legali. Ove, viceversa, l’ente formatore abbia necessità di apportare modifiche di carattere non sostanziale all’erogazione di corsi, dovrà darne preventiva e tempestiva comunicazione al MEF mediante l’indirizzo PEC accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it, senza necessità di sottoscrivere una nuova convenzione

Gli Enti formatori accreditati comunicano al MEF, con cadenza almeno trimestrale e comunque entro il 31 marzo dell’anno successivo, i crediti formativi maturati dai partecipanti ai corsi erogati, trasmettendoli all’indirizzo di posta elettronica certificata accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it. Le trasmissioni avvenute oltre il predetto termine non sono ritenute utili ai fini del riconoscimento dei crediti formativi maturati del revisore. Ogni responsabilità legata alla mancata registrazione dei crediti formativi, per invio tardivo, è da imputarsi esclusivamente all’ente formatore.

Con la compilazione del modello CSV, secondo le istruzioni operative contenute nell’allegato n. 1 - entrambi disponibili sul portale della revisione legale nella sezione “Enti formatori – modulistica di accreditamento" - l’ente formatore indica il numero dei crediti formativi maturati dai partecipanti ai corsi o agli eventi formativi, con l’indicazione di quelli caratterizzanti la revisione (gruppo A). In relazione ai corsi per i quali il programma formativo annuale del Ministero prevede un numero massimo di crediti conseguibili in ciascuna annualità, gli enti accreditati sono tenuti alla verifica puntuale e alla trasmissione dei soli crediti riconoscibili entro i limiti previsti.

 

Ove il discente sia iscritto al Registro e al contempo appartenga anche ad un ordine territoriale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’ente formatore trasmette solo all’ordine i crediti maturati dal professionista, al fine di evitarne la duplicazione. Gli ordini territoriali sono tenuti a trasmettere i crediti maturati dai propri iscritti al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che provvede alla trasmissione al MEF, ai fini dell’aggiornamento della posizione degli iscritti sul Registro.

Sì. Le reiterate inesattezze o irregolarità nell’indicazione dei crediti formativi maturati dai partecipanti e il mancato rispetto dei termini nella trasmissione al MEF costituiscono violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla convenzione di accreditamento. Tali comportamenti sono oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione ai fini dell’adozione delle misure ritenute opportune per garantire il corretto funzionamento del sistema di formazione continua, inclusa, nei casi più gravi, la revoca dell’accreditamento o il rigetto di ulteriori istanze di accreditamento per un massimo di tre annualità.