FAQ: Adempimenti di un Tirocinante iscritto

Entro 60 giorni successivi al termine di ciascun anno di tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta  (modulo on line TR-04) nella quale devono essere specificati in modo analitico (almeno trenta righe) gli atti ed i compiti alla cui predisposizione e svolgimento il tirocinante ha partecipato in relazione ad effettive attività di revisione legale.

Per la compilazione della relazione, invitiamo a leggere le  FAQ nr. 2 e FAQ nr. 4 presente nella sezione “Adempimenti di un Tirocinante iscritto”.

La relazione va firmata dal tirocinante ed è oggetto di conferma tramite dichiarazione sottoscritta dal revisore legale o da un soggetto munito di legale rappresentanza della società presso i quali è stato svolto il tirocinio. 

Qualora il tirocinante non presenti la relazione nel termine di centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun anno di tirocinio, il tirocinio è automaticamente sospeso per un periodo massimo di due anni decorrenti dalla data della sospensione.

Se, nei due anni, il tirocinante sospeso presenta la prescritta relazione, il tirocinio riprende dalla data di presentazione della relazione. Nel caso in cui, nei due anni successivi alla sospensione, non venga presentata alcuna relazione, si procederà, senza ulteriori comunicazioni, previo parere della Commissione centrale per i revisori contabili, alla cancellazione dal Registro del tirocinio ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del D.M. 146/2012. In caso di cancellazione dal registro, il periodo di tirocinio già effettuato rimane privo di effetti.

La relazione deve essere presentata anche in occasione del trasferimento del tirocinante presso altro revisore legale o altra società di revisione legale.

La relazione va compilata direttamente sul web attraverso l’apposito modulo TR-04.

Nella compilazione della relazione si raccomanda di:

  • indicare correttamente i dati dell’incarico o degli incarichi di revisione legale a cui si è collaborato nel periodo di riferimento, specificando il bilancio su cui sono state svolte le attività descritte e la data della relazione di certificazione, ai sensi dell’articolo 14, del d.lgs. 39/2010, firmata dal proprio dominus;
  • nella parte della relazione di descrizione delle attività svolte indicare almeno tre macro-attività di revisione legale, specificando analiticamente per ognuna di esse gli atti ed i compiti di revisione legale, a cui avrà collaborato, i principi ISA applicati e le relative carte di lavoro/dossier documentale. Non saranno valutate positivamente le relazioni eccessivamente sintetiche (meno di trenta righe). Per la descrizione delle attività da inserire nella relazione, invitiamo a leggere la FAQ nr. 4 "Quali sono le attività da indicare nella relazione”. Non inserire tra le attività svolte quelle relative ad attività/compiti propri dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o del collegio sindacale che non è incaricato della revisione legale;
  • selezionare i principi ISA applicati nelle macro-attività indicate nella relazione coerenti con il contenuto delle stesse.

Il modulo compilato on line e salvato in locale, deve essere sottoscritto dal tirocinante e dal revisore o, nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso una società di revisione, da un soggetto munito di legale rappresentanza della società medesima.

Il modulo può essere sottoscritto:

  • Con firma digitale;
  • Con firma autografa allegando copia dei documenti d'identità dei sottoscrittori (se la trasmissione della relazione avviene tramite il servizio di protocollazione automatica, l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità)

Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione Europea, il tirocinante deve presentare, sempre entro 60 giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, attestazione del suo effettivo svolgimento rilasciata sia dal revisore legale (o dalla società di revisione legale) che dall’Autorità competente dello Stato membro e la documentazione relativa all'assolvimento dell'obbligo formativo svolto in conformità delle disposizioni dello Stato membro ospitante.

Detta attestazione, se non redatta in lingua italiana, deve essere accompagnata da una traduzione ufficiale e deve essere legalizzata o apostillata. Il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere all'audizione del tirocinante circa l'attività svolta nel Paese estero.

La modulistica trasmessa non deve presentare correzioni o abrasioni manuali. Tutta la documentazione cartacea deve essere in ogni caso conservata, a cura dell’istante, ai fini di eventuali controlli successivi da parte dell’Amministrazione.

Qualora il tirocinante non presenti la relazione annuale nel termine di centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun anno, il tirocinio è automaticamente sospeso per un periodo massimo di due anni. Se, nei due anni, il tirocinante presenta la prescritta relazione annuale il tirocinio riprende dalla data di presentazione della relazione. Nel caso in cui non venga presentata, nei due anni, alcuna relazione, il tirocinante è cancellato dal registro ed il tirocinio fino a quel momento svolto rimane privo di effetti. La relazione deve essere presentata anche in occasione del trasferimento del tirocinante presso altro revisore legale o altra società di revisione legale.

La trasmissione della relazione deve avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina. Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.

Per accedere alla funzione di protocollazione automatica è necessario essere in possesso delle credenziali SPID o CIE. In questo caso l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità.

Prima di procedere è consigliabile consultare il Tutorial e l'apposita Guida.

Tutta la documentazione cartacea deve essere in ogni caso conservata, a cura dell’istante, ai fini di eventuali controlli successivi da parte dell’Amministrazione.

Nella parte della relazione di descrizione delle attività svolte indicare almeno tre macro-attività di revisione legale, di cui alla tabella sottostante, specificando analiticamente per ognuna di esse gli atti ed i compiti di revisione legale, a cui avrà collaborato, i principi ISA applicati e le relative carte di lavoro/dossier documentale.

Non saranno valutate positivamente le relazioni eccessivamente sintetiche (meno di trenta righe).

Non inserire tra le attività svolte quelle relative ad attività/compiti propri dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o del collegio sindacale che non è incaricato della revisione legale;

Tabella macro-attività

MACRO-ATTIVITA’
Partecipazione alle fasi di pianificazione della revisione legale presso la società cliente, alla individuazione dei rischi e alla individuazione delle misure di salvaguardia anche in tema di indipendenza;
Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale;
Partecipazione alle riunioni operative inerenti allo svolgimento dell’attività di revisione legale;
Stesura di documenti, carte di lavoro/dossier documentale, relazioni pertinenti l’oggetto dell’incarico;
Partecipazione all’organizzazione del lavoro, alla individuazione delle aree di rischio più significative per la revisione, alla sussistenza di procedure adeguate e di sistemi di controllo interno; 
Richiesta di conferme esterne, le procedure di analisi comparativa, i campionamenti di revisione;
Raccolta degli elementi probativi, alla valutazione degli errori identificati, alla formazione del giudizio;
Partecipazione ad ogni altro processo di revisione come definiti dagli standard professionali di riferimento (principi di revisione ISA Italia).

 

Si consiglia di prendere visione delle “Linee guida del tirocinio” reperibili sul sito della revisione legale.

 

No. Per le relazioni del primo e secondo anno non è prevista la trasmissione di alcuna comunicazione. Il tirocinante, accedendo all’area riservata, potrà verificare, in qualsiasi momento, le relazioni presentate al registro del tirocinio con l’indicazione per ciascuna dello stato di lavorazione.

Alla presentazione dell'ultima relazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.M. 146/2012, il Ministero dell'Economia e delle finanze può disporre, su proposta della Commissione centrale per i revisori legali, opportune forme di integrazione del tirocinio qualora l’attività svolta non sia conforme alle modalità di svolgimento previste.

Consigliamo  di rispondere alla richiesta di chiarimenti ricevuta,  compilando un nuovo modulo TR-04 ( o TR-11 se il tirocinio è sospeso) indicando gli stessi incarichi a cui si è collaborato ed il relativo bilancio di riferimento e nella parte della relazione di descrizione delle attività svolte individuare almeno tre macro-attività di revisione legale, di cui alla tabella sottostante, specificando analiticamente per ognuna di esse gli atti ed i compiti di revisione legale, a cui avrà collaborato, i principi ISA applicati e le relative carte di lavoro/dossier documentale.

Non inserire tra le attività svolte quelle relative ad attività/compiti propri dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o del collegio sindacale che non è incaricato della revisione legale. Non saranno valutate positivamente le relazioni eccessivamente sintetiche (meno di trenta righe).

MACRO-ATTIVITA’

Partecipazione alle fasi di pianificazione della revisione legale presso la società cliente, alla individuazione dei rischi e alla individuazione delle misure di salvaguardia anche in tema di indipendenza;

Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale;

Partecipazione alle riunioni operative inerenti allo svolgimento dell’attività di revisione legale;

Stesura di documenti, carte di lavoro/dossier documentale, relazioni pertinenti l’oggetto dell’incarico;

Partecipazione all’organizzazione del lavoro, alla individuazione delle aree di rischio più significative per la revisione, alla sussistenza di procedure adeguate e di sistemi di controllo interno; 

Richiesta di conferme esterne, le procedure di analisi comparativa, i campionamenti di revisione;

Raccolta degli elementi probativi, alla valutazione degli errori identificati, alla formazione del giudizio;

Partecipazione ad ogni altro processo di revisione come definiti dagli standard professionali di riferimento (principi di revisione ISA Italia).

Il modulo sottoscritto dal tirocinante e dal dominus dovrà essere trasmesso, allegando la copia dei documenti di identità di entrambi, al seguente indirizzo PEC: tirocinanti.revisionelegale@pec.mef.gov.it

In proposito, si suggerisce di prender visione delle nuove Linee guida sullo svolgimento del tirocinio.

La nuova relazione sarà nuovamente valutata ai fini del rilascio del provvedimento di fine tirocinio, previo parere della Commissione centrale per i revisori legali.

Consigliamo di rispondere alla nuova richiesta di chiarimenti compilando un documento Word in cui andranno individuate almeno tre macro-attività di revisione legale, di cui alla tabella sottostante, e specificare, analiticamente per ognuna di esse, gli atti ed i compiti di revisione legale, a cui avrà collaborato, i principi ISA applicati e le relative carte di lavoro/dossier documentale. Non inserire tra le attività svolte quelle relative ad attività/compiti propri dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o del collegio sindacale che non è incaricato della revisione legale. Si raccomanda di non essere eccessivamente sintetici. Indicare non meno di trenta righe.

MACRO-ATTIVITA’

Partecipazione alle fasi di pianificazione della revisione legale presso la società cliente, alla individuazione dei rischi e alla individuazione delle misure di salvaguardia anche in tema di indipendenza;

Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale;

Partecipazione alle riunioni operative inerenti allo svolgimento dell’attività di revisione legale;

Stesura di documenti, carte di lavoro/dossier documentale, relazioni pertinenti l’oggetto dell’incarico;

Partecipazione all’organizzazione del lavoro, alla individuazione delle aree di rischio più significative per la revisione, alla sussistenza di procedure adeguate e di sistemi di controllo interno; 

Richiesta di conferme esterne, le procedure di analisi comparativa, i campionamenti di revisione;

Raccolta degli elementi probativi, alla valutazione degli errori identificati, alla formazione del giudizio;

Partecipazione ad ogni altro processo di revisione come definiti dagli standard professionali di riferimento (principi di revisione ISA Italia).

 

Le osservazioni, firmate, asseverate dal dominus e complete della copia dei documenti di identità di entrambi, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: tirocinanti.revisionelegale@pec.mef.gov.it                                  

In proposito, si suggerisce di prender visione delle nuove Linee guida sullo svolgimento del tirocinio.

La risposta sarà nuovamente valutata ai fini del rilascio del provvedimento di fine tirocinio, previo parere della Commissione centrale per i revisori legali.

La nuova relazione trasmessa, in risposta alla “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza”, chiude il procedimento amministrativo avviato con la ricezione della relazione per cui è stata richiesta l’integrazione. Precisiamo che la nuova relazione (o le nuove relazioni), valida (e) ai fini del computo del triennio, sarà (saranno) soggetta (e) ad una nuova valutazione ai fini del rilascio del provvedimento di fine tirocinio, previo parere della Commissione centrale per i revisori legali, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del D.M. del 25 giugno 2012, n.146.

Il periodo di tirocinio può anche essere completato presso un dominus diverso da quello indicato dal tirocinante al momento dell'iscrizione, purché in grado di assicurare la formazione pratica. Il nuovo revisore legale (persona fisica) dovrà essere iscritto nella “Sezione A” del registro dei revisori legali e potrà accogliere un numero massimo di tre tirocinanti. Se il nuovo dominus sarà una società di revisione legale, sarà necessario accertarsi che abbia incarichi di revisione legale e che li abbia comunicati al Registro, tramite, l’apposita procedura.

Se il tirocinante intende proseguire il tirocinio presso altro dominus, ne dà comunicazione al Registro entro 15 giorni dall’entrata nello studio del nuovo revisore legale (articolo 12, comma 1, del D.M. 146/2012), attraverso la compilazione del modulo on-line TR-10.

Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato senza la preventiva comunicazione, non viene riconosciuto ai fini del compimento del triennio di tirocinio.

Alla comunicazione di completamento del tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione devono essere allegati:

  • l'attestazione di avvenuta cessazione, rilasciata dal soggetto presso il quale il tirocinio è stato svolto. Se il revisore legale utilizza la firma autografa va allegata copia del suo documento di identità;
  • l'attestazione di inizio del tirocinio, rilasciata dal soggetto presso il quale il tirocinio deve essere proseguito. Se il dominus utilizza la firma autografa va allegata copia del suo documento di identità;
  • la relazione parziale sull'attività svolta, (fornita dal sistema al termine della compilazione del modulo TR-10) nella quale devono essere specificati in modo analitico gli atti ed i compiti alla cui predisposizione e svolgimento il tirocinante ha partecipato in relazione ad effettive attività di revisione legale, escludendo attività non pertinenti quali quelle connesse all’esercizio di altre attività professionali.  Per la compilare correttamente la relazione, invitiamo a leggere le FAQ nr. 2 e FAQ nr. 4;
  • Nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione Europea, l'attestazione dell'effettivo svolgimento del tirocinio rilasciata dal revisore legale (o società di revisione legale) e dall'Autorità competente dello Stato membro ospitante. Detta attestazione, se non redatta in lingua italiana, deve essere accompagnata da una traduzione ufficiale e deve essere legalizzata o apostillata. La modulistica trasmessa non deve presentare correzioni o abrasioni manuali.

Il modulo compilato on line e salvato in locale, può essere sottoscritto:

  • con firma digitale
  • con firma autografa allegando copia dei documenti d'identità dei sottoscrittori (se la trasmissione della comunicazione avviene tramite il servizio di protocollazione automatica, l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità)

La trasmissione della comunicazione di completamento del tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione, completa dei relativi allegati, deve avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina. Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.

Per accedere alla funzione di protocollazione automatica è necessario essere in possesso delle credenziali SPID o CIE. In questo caso l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità.

Prima di procedere è consigliabile consultare il Tutorial e l'apposita Guida.

La modulistica trasmessa non deve presentare correzioni o abrasioni manuali. Tutta la documentazione cartacea deve essere in ogni caso conservata a cura dell’istante.

 

Il modulo TR-10, preposto per comunicare il completamento del tirocinio presso altro revisore o società di revisione, consente di relazionare le attività effettivamente svolte con il dominus con cui si cessa per un periodo massimo di 365 giorni.  Se il periodo svolto con il dominus, che si lascia, è superiore a 365 giorni si dovranno trasmettere sia il modulo TR-04 nella quale potrà essere relazionato un periodo pari a 365 giorni e il restante periodo va indicato nella relazione da compilare e presente nel modulo TR -10.

No. Il completamento del tirocinio presso altro revisore legale/società di revisione non prevede alcuna comunicazione al tirocinante da parte del Registro dei revisori legali. Il nuovo revisore legale/società di revisione verrà comunque annotato e sarà visibile nell’area pubblica del Registro stesso.

Se nel periodo di tirocinio, per cui deve presentare la relazione, il tirocinante non ha collaborato ad un incarico di revisione dovrà seguire le seguenti indicazioni:

  • Nel campo “Codice Fiscale” dell’incarico inserire 11 volte il numero zero. Il campo Ragione sociale Società/Ente si auto compilerà e comparirà la voce ''NESSUN INCARICO''
  • Nel box delle attività svolte dovrà digitare '' NESSUNA ATTIVITA' DI REVISIONE SVOLTA''

La suddetta relazione non sarà considerata ai fini del computo del triennio.

Il tirocinio può essere svolto interamente o parzialmente presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea.

Per il riconoscimento del tirocinio è necessario che il tirocinante presenti, sempre entro 60 giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, attestazione del suo effettivo svolgimento rilasciata sia dal revisore legale (o dalla società di revisione legale) che dall’Autorità competente dello Stato membro e la documentazione relativa all'assolvimento dell'obbligo formativo svolto in conformità delle disposizioni dello Stato membro ospitante.

L’attestazione, se non redatta in lingua italiana, deve essere accompagnata da una traduzione ufficiale e deve essere legalizzata o apostillata.


Il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere all'audizione del tirocinante circa l'attività svolta nel Paese estero.

Il tirocinante già iscritto nel Registro del tirocinio per revisori legali non deve comunicare il conseguimento di ulteriori titoli di studio.

Il tirocinante è tenuto a comunicare tempestivamente la variazione dei propri dati anagrafici, della residenza e del domicilio, e di ogni altra informazione contenuta nel registro del tirocinio.

La comunicazione delle variazioni deve avvenire entro quindici giorni dall’avvenuta modifica e va effettuata con modalità telematiche, mediante l’accesso alla propria area riservata LOGIN AREA RISERVATA.

Nella sezione “Attestati” dell’Area riservata, Il tirocinante può, in qualsiasi momento, chiedere l’attestato di iscrizione nel Registro del tirocinio o, se lo ha completato, l’attestato di compiuto tirocinio.

I suddetti attestati, firmati digitalmente, saranno resi disponibili all’interno della stessa area dopo 24 ore dalla richiesta. In area riservata sarà, inoltre, sempre fruibile, in formato pdf, l’ultimo attestato richiesto.

Dal 1° gennaio 2012 tutte le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, sono valide ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni in autocertificazione (art. 15 Legge n. 183/2011).

Sui certificati rilasciati verrà apposta la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" a pena di nullità del certificato stesso.

Il tirocinante, su richiesta, può in qualsiasi momento presentare un'istanza di cancellazione dal Registro del tirocinio mediante apposito modulo on line TR-06.

Si ricorda che, in caso di cancellazione dal registro del tirocinio, il periodo di tirocinio già svolto rimane privo di effetti.

Il modulo compilato on-line, salvato in locale e poi stampato, va sottoscritto dall’interessato:

  • digitalmente;
  • con firma autografa (se la trasmissione avviene tramite il servizio di protocollazione automatica, l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità)

Per l’assolvimento alle prescrizioni di legge in materia di bollo, alla domanda deve essere allegata apposita “dichiarazione di assolvimento dell’obbligo di bollocon apposta la prevista marca da Euro 16.00.

La trasmissione della domanda di cancellazione dal Registro del tirocinio, completa del relativo allegato, deve avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina. Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso.

Per accedere alla funzione è necessario essere in possesso delle credenziali SPID) o CIE.

Prima di procedere è consigliabile consultare il  Tutorial e l'apposita Guida.

La modulistica trasmessa non deve presentare correzioni o abrasioni manuali. Tutta la documentazione cartacea deve essere in ogni caso conservata, a cura dell’istante, ai fini di eventuali controlli successivi da parte dell’Amministrazione.

 

La cancellazione dal Registro del tirocinio è disposta, d'ufficio, per il venir meno dei requisiti di onorabilità del tirocinante, ovvero nei casi di intervenuta sospensione del tirocinio, quando la causa che ha prodotto la sospensione non venga rimossa entro il termine di due anni decorrenti dalla data di sospensione.

In questi casi il Mef, sentita la Commissione Centrale per i revisori legali, provvede alla cancellazione dal Registro del tirocinio, dandone comunicazione al tirocinante.

In caso di cancellazione dal registro del tirocinio, il periodo di tirocinio già svolto rimane privo di effetti.