Frequently asked questions (FAQ): iscrizione nel registro del Tirocinio

Il tirocinio ha l’obiettivo di assicurare la maturazione e la valorizzazione professionale del tirocinante in quanto è finalizzato all'acquisizione della capacità di applicare concretamente le conoscenze teoriche necessarie per il superamento dell'esame di idoneità professionale e per l'esercizio dell'attività di revisione legale.

Il periodo di tirocinio ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel relativo registro, e può essere svolto sia presso un revisore legale iscritto nella sezione A, che presso una società di revisione legale, purché in grado di assicurare la formazione pratica del tirocinante. Il revisore legale (persona fisica) può accogliere un numero massimo di tre tirocinanti.

Il tirocinante ha l’obbligo di collaborare allo svolgimento degli incarichi di revisione legale affidati al revisore legale o alla società di revisione legale presso cui la formazione pratica viene svolta. I revisori legali devono assicurare, verificare e certificare l’effettiva valenza formativa. Il tirocinio può essere svolto, interamente o parzialmente, anche presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione Europea. In ogni caso, il tirocinio deve essere assolto con assiduità, diligenza e riservatezza.

Per iscriversi al Registro del tirocinio è necessario essere in possesso:

      • dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione nel Registro dei revisori
      • di un titolo di laurea almeno triennale, tra quelli previsti per l’iscrizione nel Registro dei revisori  (articolo 2 del D.M. del 20 giugno 2012, n. 145).

Con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 aprile 2023 sono state approvate le Linee guida per lo svolgimento del tirocinio in materia di revisione legale dei conti che forniscono le opportune istruzioni in ordine alle modalità di svolgimento del tirocinio nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

Le tipologie di laurea che consentono l’iscrizione nel Registro del tirocinio per revisore legale sono le seguenti:

  1. laurea triennale, appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L 18); Scienze economiche (L 33);
  2. laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: scienze dell’economia (LM 56); scienze economiche aziendali (LM 77); finanza (LM 16); scienze della politica (LM 62); scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM 76); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63); giurisprudenza (LMG/01); scienze statistiche (LM 82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83);
  3. classi di lauree previste dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509 corrispondenti a quelle indicate alle lettere a) e b) e successive modificazioni e integrazioni;
  4. diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni ed equipollenti, ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree di cui alla lettera b) è determinata dal Decreto Interministeriale del 5 maggio 2004, pubblicato nella G. U. del 21 agosto 2004, n. 196.

Si ritengono equipollenti a quelli sopra indicati anche i titoli di studio conseguiti all’estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni.

Per potersi iscrivere nel Registro del tirocinio con un titolo di studio estero è necessario che il titolo di studio sia stato dichiarato equipollente, con provvedimento formale del Ministero dell’Università e della Ricerca, ad una delle tipologie di lauree richieste per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali (tipologie di lauree per l’iscrizione nel Registro del tirocinio)

Gli estremi del decreto di equipollenza dovranno essere indicati nella domanda d’iscrizione al Registro del tirocinio.

Se non si è in possesso del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza è possibile per il tramite del Registro dei revisori legali attivare la procedura prevista dall’articolo 3 del D.P.R. DPR del 30 luglio 2009, n. 189 purché il titolo di studio sia conseguito presso Università statali, riconosciute o accreditate nel paese di origine.

Sarà possibile presentare una domanda d’iscrizione al Registro del tirocinio solo dopo il parere favorevole del Ministero dell’Università e della Ricerca che sarà trasmesso agli interessati dal Registro dei revisori legali.

L’interessato dovrà presentare alla PEC tirocinanti.revisionelegale@pec.mef.gov.it  una domanda di riconoscimento del titolo di studio estero  a cui dovrà essere allegata per ogni laurea conseguita all’estero:

  1. titolo di studio tradotto e legalizzato;
  2. certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall’Istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto e legalizzato;
  3. dichiarazione di valore in loco;
  4. fotocopia del documento d’identità del richiedente.

 

Il tirocinante ha l’obbligo di collaborare allo svolgimento degli incarichi di revisione legale affidati al revisore legale o alla società di revisione legale presso cui la formazione pratica viene svolta

Prima di procedere alla richiesta di iscrizione è necessario che:

  • SE IL TIROCINIO SARA’ SVOLTO PRESSO UNA SOCIETA’ DI REVISIONE LEGALE il tirocinante si accerti che la società stessa sia titolare di incarichi di revisione legale e li abbia comunicati al Registro stesso mediante l’apposita procedura prevista. Presso una società di revisione non è previsto un limite massimo di tirocinanti, tenuto conto, in ogni modo, della capacità della stessa di assicurare la collaborazione da parte del tirocinante ad uno o più incarichi di revisione legale
  • SE IL TIROCINIO SARA’ SVOLTO PRESSO UN REVISORE LEGALE (persona fisica) il tirocinante deve verificare che il revisore eletto quale “dominus” per lo svolgimento del tirocinio triennale:
  1. Sia iscritto nella sezione A del registro.
  2. Sia in grado di consentire al tirocinante di collaborare allo svolgimento di incarichi di revisione legale a lui direttamente conferiti. Nel caso in cui il revisore sia iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali, in quanto collabora o ha collaborato, negli ultimi tre anni, ad incarichi di revisione legale in una società di revisione, e non sia titolare di incarichi di revisione legale propri, lo stesso potrà seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio triennale ma il “dominus” in tale circostanza dovrà essere più correttamente la società di revisione.
  3. Può accogliere nel proprio studio al massimo tre tirocinanti (compreso i tirocinanti sospesi).
  • SE IL TIROCINIO SARA’ SVOLTO PRESSO UN REVISORE LEGALE ABILITATO IN UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA il tirocinante deve presentare, sempre entro 60 giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, attestazione del suo effettivo svolgimento rilasciata sia dal revisore legale (o dalla società di revisione legale) che dall’Autorità competente dello Stato membro e la documentazione relativa all'assolvimento dell'obbligo formativo svolto in conformità delle disposizioni dello Stato membro ospitante. Detta attestazione, se non redatta in lingua italiana, deve essere accompagnata da una traduzione ufficiale e deve essere legalizzata o apostillata. Il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere all'audizione del tirocinante circa l'attività svolta nel Paese estero.

Il tirocinio può essere svolto interamente o parzialmente presso un revisore legale o una società di revisione legale abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea.
Per il riconoscimento del tirocinio è necessario che il tirocinante presenti, sempre entro 60 giorni dal termine di ciascun anno di tirocinio, attestazione del suo effettivo svolgimento rilasciata sia dal revisore legale (o dalla società di revisione legale) che dall’Autorità competente dello Stato membro e la documentazione relativa all'assolvimento dell'obbligo formativo svolto in conformità delle disposizioni dello Stato membro ospitante.
L’attestazione, se non redatta in lingua italiana, deve essere accompagnata da una traduzione ufficiale e deve essere legalizzata o apostillata.
Il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere all'audizione del tirocinante circa l'attività svolta nel Paese estero.

La richiesta di iscrizione al registro del tirocinio deve essere compilata direttamente sul web attraverso l'apposito modulo online TR-01.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.M. del 25 giugno 2012, n.146, nella domanda di iscrizione il richiedente dichiara:

  1. il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il codice fiscale;
  2. la residenza e, se all'estero, il domicilio in Italia;
  3. l'attività esercitata e, se dipendente pubblico, l'amministrazione o ente di appartenenza;
  4. il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
  5. titolo di studio posseduto, tra quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
  6. il recapito, anche elettronico, presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;
  7. l'indicazione del nome e del numero d'iscrizione nel Registro del soggetto presso il quale si svolge il tirocinio;
  8. di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all'articolo 9 del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento.

Devono essere assolti quindi:

  • il pagamento del relativo contributo determinato in € 50,00 a copertura delle spese di segreteria. Il versamento potrà avvenire mediante:
    • pagamento on-line tramite il nodo dei pagamenti PagoPA (carte di credito), accessibile direttamente durante la compilazione del modulo di iscrizione.
    • bonifico ordinario su conto corrente postale intestato a Consip Spa utilizzando il seguente IBAN: IT 32 M 07601 03200 000033862038 (per i bonifici dall’estero utilizzare le coordinate BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), indicando nella causale “iscrizione nel registro del tirocinio”. La ricevuta del versamento non deve essere allegata alla domanda di iscrizione, ma nel modulo di iscrizione al registro del tirocinio deve essere riportato il tipo e il numero identificativo del bonifico effettuato;
  • il pagamento di due marche da bollo da Euro 16,00 (una per l’istanza e l’altra per la dichiarazione di assenso del revisore legale). Le marche da bollo vanno apposte in un apposito modulo MB-01 contenente la dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo firmata digitalmente o con firma autografa (con allegato il documento di riconoscimento dell’istante).

Il modulo TR-01 è composto da:

  • Istanza di iscrizione;
  • Dichiarazione di assenso del dominus.

Il modulo TR-01 compilato on line deve essere salvato in locale e firmato in uno dei seguenti modi:

  • con firma digitale;
  • con firma autografa, allegando copia dei documenti d'identità dei sottoscrittori (se la trasmissione della relazione avviene tramite il servizio di protocollazione automatica, l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità).

La trasmissione della domanda deve avvenire secondo la procedura indicata nella FAQ nr.7

L'iscrizione nel registro del tirocinio è disposta con decreto dell'Ispettore generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato entro 90 giorni dalla data di registrazione a protocollo dell’istanza di iscrizione. Il tirocinio ha durata di tre anni e decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro.

Con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 aprile 2023 sono state approvate le  Linee guida per lo svolgimento del tirocinio in materia di revisione legale dei conti che forniscono le opportune istruzioni in ordine alle modalità di svolgimento del tirocinio nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

La trasmissione della domanda d’iscrizione nel Registro del tirocinio, completa dei relativi allegati, deve avvenire mediante l’apposita funzione di inoltro e contestuale “protocollazione automatica” disponibile alla seguente pagina. Al termine della procedura, il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicate nella pratica il numero di protocollo emesso. 

Per accedere alla funzione di protocollazione automatica è necessario essere in possesso delle credenziali SPID o CIE. In questo caso l’istante non è tenuto all’invio della copia del proprio documento di identità.

Prima di procedere è consigliabile consultare il Tutorial e l'apposita Guida.

Tutta la documentazione cartacea deve essere in ogni caso conservata ai fini di eventuali controlli successivi da parte dell’Amministrazione.

L’attuale quadro normativo non consente al tirocinante di avvalersi ulteriormente del periodo di tirocinio “pregresso”, svolto cioè antecedentemente alla data di presentazione della domanda di iscrizione. 

L’articolo 10 del D.M. n. 146 del 25 giugno 2012 stabilisce infatti che “il tirocinio ha durata di tre anni e decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro”.

Al momento della richiesta di iscrizione, l'aspirante tirocinante è tenuto al versamento di un contributo fisso, determinato in € 50,00, a copertura delle spese di segreteria.

Il versamento deve avvenire mediante:

pagamento on-line tramite il nodo dei pagamenti PagoPA (carte di credito), accessibile direttamente durante la compilazione del modulo di iscrizione;
bonifico ordinario su conto corrente postale intestato a Consip Spa utilizzando il seguente IBAN: IT 32 M 07601 03200 000033862038 (per i bonifici dall’estero utilizzare le coordinate BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), indicando nella causale “iscrizione nel registro del tirocinio”. La ricevuta del versamento non deve essere allegata, ma nel modulo di iscrizione al registro del tirocinio deve essere riportato il tipo e il numero identificativo del pagamento effettuato.

Il Codice di riferimento dell’operazione (CRO) è un codice numerico di undici cifre con il quale ogni istituto bancario identifica in maniera univoca ciascuna transazione bancaria. Il CRO presente sul modulo rappresenta il numero identificativo del pagamento relativo al contributo fisso d’iscrizione. Il riferimento da indicare nel modulo varia in relazione alle diverse modalità di pagamento utilizzate e precisamente:


• In caso di pagamento mediante Bonifico Bancario o Postale, va indicato nel modulo il codice di 11 numeri che identifica univocamente l’operazione. Nel caso in cui il codice CRO presente sulla ricevuta del pagamento è di lunghezza superiore, vanno indicati nel modulo gli ultimi 11 numeri;
• In caso di pagamento mediante Postagiro (PTG) da parte di titolari di c/c postale, va indicato nel modulo il codice di 15 caratteri (alfanumerico) presente sulla ricevuta del pagamento;
• In caso di pagamento postale via internet, non viene attribuito un codice univoco dell’operazione e tale modalità di pagamento andrebbe tendenzialmente evitata; il codice da inserire nel modulo è comunque il codice numerico che è generalmente preceduto dalle lettere CC;
• In caso di pagamento mediante Bonifico europeo (SEPA), va indicato nel modulo il codice operazione TRN, di 30 caratteri (alfanumerico);
• In caso di pagamento postale via internet, non viene attribuito un codice univoco dell’operazione e tale modalità di pagamento andrebbe tendenzialmente evitata; il codice da inserire nel modulo è comunque il codice numerico che è generalmente preceduto dalle lettere CC;
• In caso di pagamento mediante Bonifico europeo (SEPA), va indicato nel modulo il codice operazione TRN, di 30 caratteri (alfanumerico).

La domanda d’iscrizione al Registro del tirocinio e la dichiarazione di assenso del revisore legale, presso cui si intende svolgere il tirocinio, devono conformi alle prescrizioni di legge in materia di bollo. Le due marche da bollo vanno acquistate ed apposte in un apposito modulo MB-01 contenente la dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo. Il modulo MB-01 va allegato alla domanda d’iscrizione.

Il periodo di tirocinio decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel relativo registro. Il tirocinante, entro 90 giorni dalla data di registrazione a protocollo dell’istanza di iscrizione, riceverà presso l’indirizzo di posta elettronica indicato in domanda, la comunicazione dell’iscrizione nel registro stesso.

Ai sensi dell’articolo 6 del D.M. del 25 giugno 2012, il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, provvede, con decreto dell'Ispettore Generale dell'Ispettorato generale di finanza, all'iscrizione del tirocinante nel registro del tirocinio. Il tirocinante riceverà presso l’indirizzo di posta elettronica indicato in domanda, la comunicazione dell’iscrizione nel registro stesso. Il tirocinio ha durata di tre anni e decorre dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro.

Il tirocinio da revisore può essere svolto contemporaneamente al tirocinio previsto da altri ordini professionali. Consigliamo, tuttavia, di verificare se la normativa specifica che disciplina il tirocinio professionale ponga eventualmente specifiche incompatibilità con l'iscrizione nel registro del tirocinio dei revisori e relativo svolgimento del praticantato.

L'iscrizione al Registro del tirocinio non è, di per sé, incompatibile con l'esercizio di attività diverse, sia esse pubbliche che private. Consigliamo, tuttavia, di verificare se la normativa specifica che disciplina il suo contratto di lavoro ponga eventualmente specifiche incompatibilità con l'iscrizione nel registro del tirocinio per revisori legali e relativo svolgimento del praticantato.

L'attuale quadro normativo non regola i rapporti professionali (rimborso spese, borsa di studio, assicurazione, versamenti contributi, etc.) che possono instaurarsi tra il dominus ed il tirocinante.

L’attuale quadro normativo non prevede un minimo di ore giornaliere/settimanali, in ogni caso, il tirocinio per revisore legale deve essere assolto con assiduità, diligenza e riservatezza.

Attualmente il tirocinio per revisore legale, attestato da un provvedimento formale di fine tirocinio, non è soggetto a scadenza ai fini della partecipazione all'esame da revisore.

L'attuale quadro normativo non prevede requisiti di territorialità per il dominus.  Il dominus deve essere in grado di assicurare la formazione pratica del tirocinante e mettere in condizione il tirocinante di assistere o collaborare allo svolgimento di uno o più incarichi di revisione legale affidati allo stesso revisore legale.